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Il bilancio consolidato degli enti locali - Ordine dei Dottori ...

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<strong>Il</strong> <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> <strong>locali</strong><br />

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In alcuni casi, come si evidenzierà nel prosieguo della trattazione, possono essere utilizzati criteri<br />

specifi ci per la rappresentazione di prov<strong>enti</strong> e oneri. Le ragioni, come si avrà modo di osservare,<br />

risiedono sostanzialmente 56 nella duplice condizione di ente non profi t e di ente che assolve funzioni<br />

generalmente demandate agli <strong>enti</strong> pubblici. In generale gli statuti prevedono la redazione di docum<strong>enti</strong><br />

di previsione. In questi casi è demandato al consiglio d’indirizzo 57 delle fondazioni il compito<br />

di approvare il <strong>bilancio</strong> di programmazione e previsione per l’esercizio successivo. Gli stanziam<strong>enti</strong><br />

approvati assieme al <strong>bilancio</strong> di programmazione e previsione rappresentano un vincolo quantitativo<br />

in ordine alla capacità di instradare ulteriori impegni fi nanziari. Lo statuto può inoltre prevedere,<br />

in ossequio alla Raccomandazione n. 2 emanata dal CNDC 58 , la redazione di uno specifi ca rappresentazione<br />

contabile <strong>dei</strong> contributi e delle liberalità ricevute.<br />

Come anticipato, alcune delle particolarità che risiedono nel modello della fondazione di partecipazione<br />

sono suscettibili di determinare rifl essi nelle attività di rilevazione quantitativa e di rappresentazione<br />

di alcune voci, in modo differenziale rispetto a quanto osservabile per gli <strong>enti</strong> commerciali.<br />

Basti pensare alle determinazioni legate alle transazioni patrimoniali tra impresa e soci<br />

che, nelle imprese lucrative, sono individuabili già nel momento “genetico”, con l’apertura <strong>dei</strong> conti<br />

accesi al capitale sociale e si ripropongono, con il divenire delle movimentazioni del capitale netto<br />

(distribuzione <strong>degli</strong> utili, aum<strong>enti</strong> del capitale sociale, ecc…).<br />

Per contro, le dinamiche di “conferimento” 59 tra i soggetti (fondatori e partecipanti) e la fondazione<br />

non costituiscono vincoli di proprietà su detti valori e negando l’esigenza di un trattamento<br />

contabile analogo a quello delle imprese a fi nalità lucrativa.<br />

In generale 60 , i fondatori e i partecipanti all’attività <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> non profi t (e tra questi le fondazioni<br />

di partecipazione) non vantano alcun diritto patrimoniale sui fondi conferiti alla fondazione. In defi -<br />

nitiva lo stesso termine “conferimento” deve svuotarsi di quelle signifi canti logiche che lo accompagnano<br />

nell’ambito delle società commerciali e deve essere sostituito dal termine “contributo” inteso,<br />

per delimitare ancor di più la materia del contendere, nell’accezione di “liberalità” 61 .<br />

Proprio sugli aspetti legati ai contributi delle fondazioni si ritiene la necessità di una sintetico focus,<br />

ancorché sia possibile ancora attestare, con le dovute cautele, una generale id<strong>enti</strong>tà nei modi<br />

di contabilizzazione, in capo a fondazioni ed imprese lucrative, <strong>degli</strong> ulteriori fatti di gestione.<br />

Non vi è dubbio che le liberalità erogate alle fondazioni rappresentano una delle fonti di fi nanziamento,<br />

forse la più importante. Tali somme, che possono essere erogate dai soggetti fondatori, dai<br />

soggetti partecipanti o da altri soggetti, vengono id<strong>enti</strong>fi cate, così come segnalato in precedenza,<br />

dal termine “contributo” ulteriormente discernibile in “contributi in conto esercizio” e “contributi al<br />

patrimonio”. La prima categoria qualifi ca i contributi non gravati da vincolo 62 che hanno il fi ne di<br />

ripristinare le condizioni di equilibrio reddituale, i secondi invece sono gravati da un vincolo (temporaneo<br />

o permanente) che ne determina l’iscrizione tra le poste del patrimonio netto (quali il fondo<br />

di dotazione).<br />

56 Ovviamente la caratteristica tale “duplicità” si individua per quelle fondazioni partecipate dagli <strong>enti</strong> pubblici: infatti, se la quasi totalità <strong>dei</strong> casi contempla<br />

la presenza della partecipazione pubblica accanto a quella <strong>dei</strong> soggetti privati, nulla vieta che l’ente possa essere partecipato unicamente da <strong>enti</strong>tà<br />

private.<br />

57 Nei casi di fondazione partecipate dagli <strong>enti</strong> <strong>locali</strong> l’organo ricomprende, come intuibile, anche la compagine pubblica.<br />

58 Raccomandazione n. 2 della Commissione aziende non profi t del consiglio nazionale <strong>dei</strong> <strong>Dottori</strong> Commercialisti.<br />

59 <strong>Il</strong> termine “conferimento” è chiaramente inadatto alla tipologia di ente esaminato ed è utilizzato unicamente a scopo comparativo.<br />

60 Per quanto previsto dalle indicazioni e dagli schemi per la redazione del <strong>bilancio</strong> <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> non profi t forniti dall’Agenzia per le Onlus.<br />

61 Per approfondim<strong>enti</strong> si segnala, tra gli altri, E. Finessi, “L’economia delle fondazioni liriche”, Giuffrè, 2010.<br />

62 Cfr. E. Finessi, op. cit. pag.161.<br />

156 CAPITOLO 5 | IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE

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