Il bilancio consolidato degli enti locali - Ordine dei Dottori ...
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<strong>Il</strong> <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> <strong>locali</strong><br />
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In alcuni casi, come si evidenzierà nel prosieguo della trattazione, possono essere utilizzati criteri<br />
specifi ci per la rappresentazione di prov<strong>enti</strong> e oneri. Le ragioni, come si avrà modo di osservare,<br />
risiedono sostanzialmente 56 nella duplice condizione di ente non profi t e di ente che assolve funzioni<br />
generalmente demandate agli <strong>enti</strong> pubblici. In generale gli statuti prevedono la redazione di docum<strong>enti</strong><br />
di previsione. In questi casi è demandato al consiglio d’indirizzo 57 delle fondazioni il compito<br />
di approvare il <strong>bilancio</strong> di programmazione e previsione per l’esercizio successivo. Gli stanziam<strong>enti</strong><br />
approvati assieme al <strong>bilancio</strong> di programmazione e previsione rappresentano un vincolo quantitativo<br />
in ordine alla capacità di instradare ulteriori impegni fi nanziari. Lo statuto può inoltre prevedere,<br />
in ossequio alla Raccomandazione n. 2 emanata dal CNDC 58 , la redazione di uno specifi ca rappresentazione<br />
contabile <strong>dei</strong> contributi e delle liberalità ricevute.<br />
Come anticipato, alcune delle particolarità che risiedono nel modello della fondazione di partecipazione<br />
sono suscettibili di determinare rifl essi nelle attività di rilevazione quantitativa e di rappresentazione<br />
di alcune voci, in modo differenziale rispetto a quanto osservabile per gli <strong>enti</strong> commerciali.<br />
Basti pensare alle determinazioni legate alle transazioni patrimoniali tra impresa e soci<br />
che, nelle imprese lucrative, sono individuabili già nel momento “genetico”, con l’apertura <strong>dei</strong> conti<br />
accesi al capitale sociale e si ripropongono, con il divenire delle movimentazioni del capitale netto<br />
(distribuzione <strong>degli</strong> utili, aum<strong>enti</strong> del capitale sociale, ecc…).<br />
Per contro, le dinamiche di “conferimento” 59 tra i soggetti (fondatori e partecipanti) e la fondazione<br />
non costituiscono vincoli di proprietà su detti valori e negando l’esigenza di un trattamento<br />
contabile analogo a quello delle imprese a fi nalità lucrativa.<br />
In generale 60 , i fondatori e i partecipanti all’attività <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> non profi t (e tra questi le fondazioni<br />
di partecipazione) non vantano alcun diritto patrimoniale sui fondi conferiti alla fondazione. In defi -<br />
nitiva lo stesso termine “conferimento” deve svuotarsi di quelle signifi canti logiche che lo accompagnano<br />
nell’ambito delle società commerciali e deve essere sostituito dal termine “contributo” inteso,<br />
per delimitare ancor di più la materia del contendere, nell’accezione di “liberalità” 61 .<br />
Proprio sugli aspetti legati ai contributi delle fondazioni si ritiene la necessità di una sintetico focus,<br />
ancorché sia possibile ancora attestare, con le dovute cautele, una generale id<strong>enti</strong>tà nei modi<br />
di contabilizzazione, in capo a fondazioni ed imprese lucrative, <strong>degli</strong> ulteriori fatti di gestione.<br />
Non vi è dubbio che le liberalità erogate alle fondazioni rappresentano una delle fonti di fi nanziamento,<br />
forse la più importante. Tali somme, che possono essere erogate dai soggetti fondatori, dai<br />
soggetti partecipanti o da altri soggetti, vengono id<strong>enti</strong>fi cate, così come segnalato in precedenza,<br />
dal termine “contributo” ulteriormente discernibile in “contributi in conto esercizio” e “contributi al<br />
patrimonio”. La prima categoria qualifi ca i contributi non gravati da vincolo 62 che hanno il fi ne di<br />
ripristinare le condizioni di equilibrio reddituale, i secondi invece sono gravati da un vincolo (temporaneo<br />
o permanente) che ne determina l’iscrizione tra le poste del patrimonio netto (quali il fondo<br />
di dotazione).<br />
56 Ovviamente la caratteristica tale “duplicità” si individua per quelle fondazioni partecipate dagli <strong>enti</strong> pubblici: infatti, se la quasi totalità <strong>dei</strong> casi contempla<br />
la presenza della partecipazione pubblica accanto a quella <strong>dei</strong> soggetti privati, nulla vieta che l’ente possa essere partecipato unicamente da <strong>enti</strong>tà<br />
private.<br />
57 Nei casi di fondazione partecipate dagli <strong>enti</strong> <strong>locali</strong> l’organo ricomprende, come intuibile, anche la compagine pubblica.<br />
58 Raccomandazione n. 2 della Commissione aziende non profi t del consiglio nazionale <strong>dei</strong> <strong>Dottori</strong> Commercialisti.<br />
59 <strong>Il</strong> termine “conferimento” è chiaramente inadatto alla tipologia di ente esaminato ed è utilizzato unicamente a scopo comparativo.<br />
60 Per quanto previsto dalle indicazioni e dagli schemi per la redazione del <strong>bilancio</strong> <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> non profi t forniti dall’Agenzia per le Onlus.<br />
61 Per approfondim<strong>enti</strong> si segnala, tra gli altri, E. Finessi, “L’economia delle fondazioni liriche”, Giuffrè, 2010.<br />
62 Cfr. E. Finessi, op. cit. pag.161.<br />
156 CAPITOLO 5 | IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE