Il bilancio consolidato degli enti locali - Ordine dei Dottori ...
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Il bilancio consolidato degli enti locali E-Book È evidente, per quanto affermato, come il riconoscimento dell’autonomia negoziale abbia consentito l’affermazione di modelli organizzativi diversi da quelli tipizzati ma concepiti e plasmati in funzione degli obiettivi perseguiti nel rispetto dei principi cardine del nostro ordinamento. Nell’esaminare le peculiarità della fondazione di partecipazione, lo stesso sintagma “di partecipazione” suggerisce una caratteristica aggiuntiva rispetto al modello classico, ossia la possibilità di partecipazione 46 assicurata a diversi soggetti; il patrimonio di destinazione, che rappresenta l’elemento essenziale per la costituzione della fondazione, presenta una struttura “aperta”, adatta cioè a raccogliere adesioni di altre parti rispetto agli originari fondatori anche in tempi successivi rispetto alla costituzione stessa. La confi gurazione del patrimonio della fondazione, dunque, ricomprende la dotazione iniziale oltre ai conferimenti successivi. La fondazione di partecipazione, alla stregua dell’istituto classico della fondazione, si presta al perseguimento di fi nalità non lucrative; ancor più nel dettaglio, le tipiche confi gurazioni organizzative osservabili in capo alle stesse, appaiono opportunamente calibrate in funzione degli interessi collettivi. Le ragioni di tale affermazione sono giustifi cate principalmente dalla possibilità di congiunta partecipazione di soggetti privati ed enti pubblici. Ciò permette, specie quando si tratti di fi nalità associabili al territorio 47 , di contemperare il principio di sussidiarietà con gli obiettivi di miglioramento dell’effi cacia degli ambiti di intervento. È importante segnalare che nella fondazione di partecipazione non si rinviene quella netta separazione tra i soggetti che ne favoriscono la costituzione identifi candone lo scopo (fondatori) ed i soggetti che si occupano di realizzare gli obiettivi prefi gurati (amministratori); infatti, le diverse categorie di soggetti partecipanti possono designare propri rappresentanti al consiglio di amministrazione. Tali aspetti sono ulteriormente rafforzati dalla presenza, con un proprio organo (il consiglio generale) degli stessi fondatori; il consiglio generale delibera sugli atti essenziali della fondazione. È infi ne previsto un organo di sorveglianza interna che, generalmente, si avvale unicamente della componente pubblica. 3.3.3. Gli Enti Locali e le Fondazioni di Partecipazione Ciò premesso, si sottolinea come l’istituto giuridico della fondazione di partecipazione ed il suo utilizzo per l’erogazione di una molteplice categoria di servizi, ancorché spesso inquadrabili nella macro-area dei servizi culturali e socio-assitenziale, non si sottraggono alle logiche di controllo relazionale e di controllo partecipato dell’ente locale; si evidenzia, infatti, che i rappresentanti degli enti locali, sono altresì presenti, oltre che nei consigli di gestione, anche all’interno dell’organo di sorveglianza delle fondazioni. La diffusione del modello di fondazione di partecipazione, specie con riferimento all’attività di erogazione dei servizi culturali, è stata ulteriormente incoraggiata da nuovi “supporti” legislativi, tra questi ricordiamo la legge 28 dicembre 2001 n. 448 (cd. legge Finanziaria 2002) la quale, all’art. 35, co. 3, ha previsto che “gli enti locali possono procedere all’affi damento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche a associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate” 48 . Articolo, quest’ultimo, introduttivo del già commentato art. 113-bis, TUEL. 46 Si avrà modo di comprendere con maggiore chiarezza (infra § 2) il concetto di “partecipazione”. 47 Ad esempio i servizi di pubblica utilità per i cittadini di un comune. 48 Cfr. art. 35, co. 15, sub 3, L. 28/12/2001, n. 448. 154 CAPITOLO 5 | IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE
Il bilancio consolidato degli enti locali E-Book I cambiamenti che hanno riguardato le modalità di intervento dell’ente locale nell’ambito dell’offerta dei pubblici servizi (sia essi a rilevanza economica che privi della stessa) hanno determinato profondi mutamenti non soltanto rispetto alle relazioni con i soggetti esterni ma riferibili, al contempo, alla stessa struttura organizzativa interna. Le evidenze più signifi cative al riguardo concernono una maggiore “snellezza” della struttura dell’ente che abbisogna di un più esiguo man power 49 e, al contempo, la nascita di nuovi organi (e/o fi gure manageriali) deputati alla regolamentazione, all’indirizzo ed al controllo sulle unità partecipate; gli enti locali, invero, hanno la necessità di designare i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni. Merita di essere segnalato tuttavia che la crescente diffusione del modello della fondazione di partecipazione non risponde unicamente al favor legis gradatamente conquistato, ma soprattutto alla rispondenza del modello all’offerta di alcune tipologie di servizi, tra i quali, si è già accennato ai servizi culturali e a quelli socio-assistenziali 50 . 3.3.4. Contabilità e Bilancio delle Fondazioni Prima di introdurre gli aspetti riguardanti la procedura di consolidamento contabile è opportuno richiamare sinteticamente i tratti più comuni riferibili all’impianto contabile e ai processi di rendicontazione delle fondazioni. Così come per le imprese con fi nalità lucrative, anche per le fondazioni l’obiettivo principale della contabilità generale risiede nella redazione del bilancio di esercizio, o meglio del rendiconto di gestione. L’assenza dello scopo di lucro non potrebbe, come intuibile, difendere la mancata previsione di documenti di rendicontazione poiché la consistenza patrimoniale delle fondazioni subisce condizionamenti, così come avviene per le imprese lucrative, dalle dinamiche che intercorrono fra proventi, oneri e grandezze fi nanziarie. In assenza di una specifi ca normativa di riferimento, viene lasciata all’autonomia statutaria 51 la scelta dei principi da applicare nella redazione del bilancio 52 . In tutti i casi, gli statuti 53 analizzati per il presente lavoro, prevedono l’utilizzo degli stessi schemi di rendicontazione impiegati dalle imprese lucrative 54 . Allo stesso modo, l’iter di formazione e pubblicazione si esplica, generalmente 55 , negli stessi termini e con le medesime modalità che il codice civile impone alle imprese lucrative. Si osserva, dunque, l’articolazione del bilancio nei documenti civilistici di stato patrimoniale (art. 2424), conto economico (art. 2425) e nota integrativa (art. 2427) con i dovuti adattamenti consentiti all’art. 2423-ter, c.c.. Anche la valutazione delle voci di bilancio rispetta i criteri previsti dal libro V del codice civile (art. 2426, c.c.). 49 Cfr. S. Pozzoli (a cura di), op. cit.. 50 “Il modello di fondazione di partecipazione sembra essere il modello che il legislatore delegato del 2001 aveva in mente quando ha previsto che i consigli di amministrazione delle IPAB trasformate in fondazioni di diritto privato possono, oltre alle persone indicate nelle originarie tavole di fondazione […] essere integrati da componenti designati da enti pubblici e privati che aderiscano alla fondazione con il conferimento di rilevanti risorse patrimoniali o fi nanziarie” op. cit. A. Santuari, “Le Onlus. Profi li civili, amministrativi e fi scali”, Wolter Kluwer Italia, 2007. 51 L’osservanza degli stessi principi e degli stessi schemi previsti per la rendicontazione delle attività delle imprese commerciali incontra anche il favore delle raccomandazioni approvate dal Consiglio nazionale dei dottori Commercialisti (CNDC) riviste e aggiornate dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 52 Ci si riferisce al documento consuntivo annuale utilizzato per la rappresentazione della gestione agli stakeholders. 53 La circostanza è, inoltre, confermata dall’analisi dei documenti di rendicontazione. All’uopo si segnala che è stato analizzato un campione di circa 42 fondazioni di partecipazione. 54 Si rinvia utilmente a quanto previsto dagli artt. 2423 e ss., c.c.. 55 In alcuni casi si è osservata che, pur in presenza di esercizio di durata annuale, come lo stesso non coincidesse con l’anno solare. Si ricorda, tuttavia, che anche per gli enti commerciali l’esercizio può non coincidere con l’anno solare con proporzionale traslazione dei termini di approvazione e pubblicazione. 155 CAPITOLO 5 | IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE
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<strong>Il</strong> <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> <strong>locali</strong><br />
E-Book<br />
È evidente, per quanto affermato, come il riconoscimento dell’autonomia negoziale abbia<br />
cons<strong>enti</strong>to l’affermazione di modelli organizzativi diversi da quelli tipizzati ma concepiti e plasmati in<br />
funzione <strong>degli</strong> obiettivi perseguiti nel rispetto <strong>dei</strong> principi cardine del nostro ordinamento.<br />
Nell’esaminare le peculiarità della fondazione di partecipazione, lo stesso sintagma “di partecipazione”<br />
suggerisce una caratteristica aggiuntiva rispetto al modello classico, ossia la possibilità di<br />
partecipazione 46 assicurata a diversi soggetti; il patrimonio di destinazione, che rappresenta l’elemento<br />
essenziale per la costituzione della fondazione, presenta una struttura “aperta”, adatta cioè<br />
a raccogliere adesioni di altre parti rispetto agli originari fondatori anche in tempi successivi rispetto<br />
alla costituzione stessa. La confi gurazione del patrimonio della fondazione, dunque, ricomprende la<br />
dotazione iniziale oltre ai conferim<strong>enti</strong> successivi.<br />
La fondazione di partecipazione, alla stregua dell’istituto classico della fondazione, si presta al<br />
perseguimento di fi nalità non lucrative; ancor più nel dettaglio, le tipiche confi gurazioni organizzative<br />
osservabili in capo alle stesse, appaiono opportunamente calibrate in funzione <strong>degli</strong> interessi<br />
collettivi.<br />
Le ragioni di tale affermazione sono giustifi cate principalmente dalla possibilità di congiunta partecipazione<br />
di soggetti privati ed <strong>enti</strong> pubblici. Ciò permette, specie quando si tratti di fi nalità associabili<br />
al territorio 47 , di contemperare il principio di sussidiarietà con gli obiettivi di miglioramento<br />
dell’effi cacia <strong>degli</strong> ambiti di intervento.<br />
È importante segnalare che nella fondazione di partecipazione non si rinviene quella netta<br />
separazione tra i soggetti che ne favoriscono la costituzione id<strong>enti</strong>fi candone lo scopo (fondatori)<br />
ed i soggetti che si occupano di realizzare gli obiettivi prefi gurati (amministratori); infatti, le<br />
diverse categorie di soggetti partecipanti possono designare propri rappresentanti al consiglio di<br />
amministrazione. Tali aspetti sono ulteriormente rafforzati dalla presenza, con un proprio organo<br />
(il consiglio generale) <strong>degli</strong> stessi fondatori; il consiglio generale delibera sugli atti essenziali della<br />
fondazione. È infi ne previsto un organo di sorveglianza interna che, generalmente, si avvale<br />
unicamente della componente pubblica.<br />
3.3.3. Gli Enti Locali e le Fondazioni di Partecipazione<br />
Ciò premesso, si sottolinea come l’istituto giuridico della fondazione di partecipazione ed il suo<br />
utilizzo per l’erogazione di una molteplice categoria di servizi, ancorché spesso inquadrabili nella<br />
macro-area <strong>dei</strong> servizi culturali e socio-assitenziale, non si sottraggono alle logiche di controllo<br />
relazionale e di controllo partecipato dell’ente locale; si evidenzia, infatti, che i rappresentanti <strong>degli</strong><br />
<strong>enti</strong> <strong>locali</strong>, sono altresì pres<strong>enti</strong>, oltre che nei consigli di gestione, anche all’interno dell’organo di<br />
sorveglianza delle fondazioni.<br />
La diffusione del modello di fondazione di partecipazione, specie con riferimento all’attività di<br />
erogazione <strong>dei</strong> servizi culturali, è stata ulteriormente incoraggiata da nuovi “supporti” legislativi, tra<br />
questi ricordiamo la legge 28 dicembre 2001 n. 448 (cd. legge Finanziaria 2002) la quale, all’art.<br />
35, co. 3, ha previsto che “gli <strong>enti</strong> <strong>locali</strong> possono procedere all’affi damento diretto <strong>dei</strong> servizi culturali<br />
e del tempo libero anche a associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate” 48 . Articolo,<br />
quest’ultimo, introduttivo del già commentato art. 113-bis, TUEL.<br />
46 Si avrà modo di comprendere con maggiore chiarezza (infra § 2) il concetto di “partecipazione”.<br />
47 Ad esempio i servizi di pubblica utilità per i cittadini di un comune.<br />
48 Cfr. art. 35, co. 15, sub 3, L. 28/12/2001, n. 448.<br />
154 CAPITOLO 5 | IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE