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Il bilancio consolidato degli enti locali E-Book Le istituzioni sono di proprietà di un unico ente, tant’è che il ruolo di organo di controllo viene coperto dall’Organo di revisione contabile del Comune o della Provincia di appartenenza. Gli altri organi dell’istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, a quest’ultimo compete la responsabilità gestionale. L’attività dell’istituzione deve essere informata a criteri di effi cacia, effi cienza ed economicità e, avendo l’obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi (compresi i trasferimenti), si ritiene opportuno che i prospetti contabili siano informati al principio della competenza economica. Nella maggior parte dei casi osservati, però, le autonomie territoriali hanno regolamentato le proprie istituzioni al rispetto delle regole della contabilità fi nanziaria valide per gli enti locali. Pertanto, solo in fase di rendicontazione si procede alla redazione del bilancio in competenza economica e non in fase di programmazione, facendone conseguire che gli obiettivi sono solitamente formalizzati in competenza fi nanziaria e di cassa consentendo la tenuta della contabilità con il metodo della partita semplice, ricorrendo allo strumento del prospetto di conciliazione per le scritture di assestamento preliminari alla determinazione del risultato economico e del capitale. Tale circostanza genera ovvi rifl essi sul consolidamento dei dati dell’istituzione sia in merito all’armonizzazione dei criteri di valutazione utilizzati, che del contenuto dei prospetti contabili. Infatti, la possibilità di riferirsi al regolamento di contabilità dell’ente fa sì che le istituzioni potrebbero informare i propri criteri di valutazione all’art. 230, TUEL e non all’art. 2426, c.c., così come le aziende speciali e gli istituti societari. Per quanto concerne il contenuto dei prospetti contabili, invece, l’autonomia regolamentare in numerosi casi tra quelli visionati ha dato luogo alla costruzione di schemi contabili ad hoc, in cui la denominazione delle poste di bilancio e dei relativi aggregati, così come la loro riclassifi cazione, potrebbe non corrispondere a quanto previsto agli artt. 2424 e 2425, c.c.. Parimenti alle aziende speciali, è l’ente locale a conferire il capitale di dotazione alle istituzioni. Quest’ultimo, a seconda della natura dei beni conferiti ed alle fi nalità ed agli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale o provinciale, può assumere la natura di patrimonio disponibile o indisponibile di cui occorre tenere conto in sede di riclassifi cazione nel bilancio dell’istituzione e nel successivo consolidamento. L’istituzione acquisisce patrimonio anche attraverso propri fondi e per tale attività deve essere preventivamente autorizzata dall’Organo consiliare. Il patrimonio così acquisito deve essere iscritto nell’inventario del Comune o della Provincia di appartenenza. Infi ne, è il Consiglio dell’ente ad approvare gli atti fondamentali quali il bilancio di previsione ed il rendiconto. È sempre il Consiglio ad esercitare la vigilanza ed a verifi care i risultati della gestione, provvedendo in caso di perdita d’esercizio alla deliberazione della copertura degli eventuali costi sociali. 3.3. Le Fondazioni 3.3.1. Caratteri generali L’istituto della fondazione presenta tratti caratteristici che lo differenziano in modo sostanziale rispetto agli altri modelli di ente non lucrativo, in special modo nell’accostamento comparativo agli enti associativi 37 ancorché, similmente, manifestazione dell’iniziativa negoziale privata. Così come l’associazione, la fondazione rientra nella categoria delle organizzazioni collettive 38 , l’opera 37 Per una esaustiva rassegna sulla distinzione tra fondazioni ed associazioni si consulti utilmente, tra gli altri: G. Iorio, “Le trasformazioni eterogenee e le fondazioni”, Giuffrè, 2010; F. Loffredo, “Le persone giuridiche e le organizzazioni senza personalità giuridica”, Giuffrè, 2010; S. Di Diego, “Onlus e imprese sociali”, 2008; P. Rescigno (a cura di), “Trattato di diritto privato”, 2° ed., Utet, 1999. 38 Cfr. D. Guzzi, “Le fondazioni. Nascita e gestione”, FAG, Milano, 2007. 152 CAPITOLO 5 | IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE
Il bilancio consolidato degli enti locali E-Book dell’uomo infatti risulta imprescindibile anche se è il patrimonio ad assumere rilevanza giuridica; la fondazione è infatti defi nita quale “stabile organizzazione privata senza scopo di lucro, dotata di patrimonio vincolato al perseguimento dei suoi scopi statutari” 39 . L’esigenza di sintesi imposta al presente contributo non consente di soffermarsi sulla distinzione delle diverse tipologie di fondazioni secondo i criteri funzionali 40 o a seconda della disciplina e dei settori di riferimento 41 , per cui si focalizzerà l’attenzione sulle caratteristiche essenziali della fondazione per poi passare, con maggiore dettaglio, all’istituto della fondazione di partecipazione al fi ne di trattare la tipologia che oltre ad essere adottata diffusamente, presenta delle specifi cità non rinvenibili nell’istituto generale. La tipica confi gurazione di fondazione distingue i soggetti fondatori (coloro che hanno costituito la società) dai soggetti amministratori che determinano le modalità (gestione) di perseguimento degli scopi indicati nello statuto. Gli amministratori della fondazione, a differenza di quanto accade nelle associazioni, detengono un’autonomia negoziale limitata non potendo modifi care lo scopo della fondazione o decretarne lo scioglimento. La fondazione deve essere necessariamente costituita per atto pubblico. Non è necessario che la denominazione riporti la dicitura “fondazione” 42 identifi cativa della natura giuridica dell’istituto. Il fondatore può essere una persona fi sica o un ente. In genere la nascita di una fondazione, specie quando il fondatore è una persona fi sica, è mossa da scopi fi lantropici. Le imprese generalmente 43 perseguono l’obiettivo di rafforzare l’immagine favorendo legami associativi idonei ad attribuirle connotazioni positive. Gli enti pubblici, invece, tendono a dotarsi di uno strumento che consenta sia di attrarre capitali pubblici e/o privati, sia di essere assoggettato a delle agevolazioni (di carattere fi scale o comunque forme di incentivazione) per realizzare fi ni di interesse pubblico. Lo scopo, che deve essere necessariamente indicato nel negozio di fondazione, può riguardare fi nalità ben specifi che (quali ad esempio il sostegno di una determinata ricerca medica, l’attività culturale attraverso il teatro comunale) o più ampie (per esempio la promozione del benessere di una determinata comunità). Come già accennato, gli amministratori non possono modifi care lo scopo per il quale la fondazione è stata costituita. 3.3.2. Le Fondazioni di partecipazione Dal modello tradizionale di fondazione sono sorte le fondazioni di partecipazione 44 , enti che, accanto agli elementi che caratterizzano le fondazioni del primo tipo, presentano ulteriori elementi tipici dei fenomeni associativi. Il modello di fondazione di partecipazione, sotto il profi lo giuridico, non ha ricevuto autonoma disciplina; la graduale tendenza all’introduzione di atipiche tipologie di fondazione, invero, ha progressivamente differenziato alcune delle caratteristiche delle fondazioni così come regolate nel Libro Primo del Codice civile. Appare evidente, pertanto, l’impossibilità di qualifi care la fondazione di partecipazione quale “nuova” tipologia di negozio associativo, piuttosto è possibile difenderne, non soltanto la “validità giuridica” ma la stessa essenza costitutiva, attraverso l’interpretazione degli artt. 12 45 e 1332 del Codice Civile combinati con l’art. 45 della Costituzione, così come è stato fatto da diversi giuristi. 39 Cit. D. Guzzi, Op.cit., pag. 34. 40 Ad esempio: le fondazioni di gestione (operating foudation), le fondazioni di erogazione (grant-making foudation), ecc…. 41 Ad esempio le fondazioni bancarie, le fondazioni scolastiche, le fondazioni enti lirici, ecc…. 42 Al riguardo si segnala in alcune associazioni compare la dicitura “fondazione”. 43 Ad onore del vero non sono rari i casi in cui un imprenditore sia mosso unicamente da ragioni fi lantropiche. 44 Altri Autori utilizzano come sinonimo il termine “fondazioni associative”. Sul punto Cfr. A. Santuari, “Le ONLUS. Profi li civili, amministrativi e fi scali”, Wolters Kluwer Italia, 2007 pag. 131. 45 L’abrogato art. 12, c.c., è stato recepito nell’art. 1, D.P.R. 361/2000. 153 CAPITOLO 5 | IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE
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<strong>Il</strong> <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> <strong>locali</strong><br />
E-Book<br />
dell’uomo infatti risulta imprescindibile anche se è il patrimonio ad assumere rilevanza giuridica;<br />
la fondazione è infatti defi nita quale “stabile organizzazione privata senza scopo di lucro, dotata di<br />
patrimonio vincolato al perseguimento <strong>dei</strong> suoi scopi statutari” 39 .<br />
L’esigenza di sintesi imposta al presente contributo non consente di soffermarsi sulla distinzione<br />
delle diverse tipologie di fondazioni secondo i criteri funzionali 40 o a seconda della disciplina e <strong>dei</strong><br />
settori di riferimento 41 , per cui si focalizzerà l’attenzione sulle caratteristiche essenziali della fondazione<br />
per poi passare, con maggiore dettaglio, all’istituto della fondazione di partecipazione al<br />
fi ne di trattare la tipologia che oltre ad essere adottata diffusamente, presenta delle specifi cità non<br />
rinvenibili nell’istituto generale.<br />
La tipica confi gurazione di fondazione distingue i soggetti fondatori (coloro che hanno costituito<br />
la società) dai soggetti amministratori che determinano le modalità (gestione) di perseguimento<br />
<strong>degli</strong> scopi indicati nello statuto. Gli amministratori della fondazione, a differenza di quanto accade<br />
nelle associazioni, detengono un’autonomia negoziale limitata non potendo modifi care lo scopo<br />
della fondazione o decretarne lo scioglimento.<br />
La fondazione deve essere necessariamente costituita per atto pubblico. Non è necessario che<br />
la denominazione riporti la dicitura “fondazione” 42 id<strong>enti</strong>fi cativa della natura giuridica dell’istituto. <strong>Il</strong><br />
fondatore può essere una persona fi sica o un ente. In genere la nascita di una fondazione, specie<br />
quando il fondatore è una persona fi sica, è mossa da scopi fi lantropici. Le imprese generalmente 43<br />
perseguono l’obiettivo di rafforzare l’immagine favorendo legami associativi idonei ad attribuirle<br />
connotazioni positive. Gli <strong>enti</strong> pubblici, invece, tendono a dotarsi di uno strumento che consenta sia<br />
di attrarre capitali pubblici e/o privati, sia di essere assoggettato a delle agevolazioni (di carattere<br />
fi scale o comunque forme di inc<strong>enti</strong>vazione) per realizzare fi ni di interesse pubblico.<br />
Lo scopo, che deve essere necessariamente indicato nel negozio di fondazione, può riguardare<br />
fi nalità ben specifi che (quali ad esempio il sostegno di una determinata ricerca medica, l’attività culturale<br />
attraverso il teatro comunale) o più ampie (per esempio la promozione del benessere di una<br />
determinata comunità). Come già accennato, gli amministratori non possono modifi care lo scopo<br />
per il quale la fondazione è stata costituita.<br />
3.3.2. Le Fondazioni di partecipazione<br />
Dal modello tradizionale di fondazione sono sorte le fondazioni di partecipazione 44 , <strong>enti</strong> che,<br />
accanto agli elem<strong>enti</strong> che caratterizzano le fondazioni del primo tipo, presentano ulteriori elem<strong>enti</strong><br />
tipici <strong>dei</strong> fenomeni associativi. <strong>Il</strong> modello di fondazione di partecipazione, sotto il profi lo giuridico,<br />
non ha ricevuto autonoma disciplina; la graduale tendenza all’introduzione di atipiche tipologie di<br />
fondazione, invero, ha progressivamente differenziato alcune delle caratteristiche delle fondazioni<br />
così come regolate nel Libro Primo del Codice civile.<br />
Appare evidente, pertanto, l’impossibilità di qualifi care la fondazione di partecipazione quale<br />
“nuova” tipologia di negozio associativo, piuttosto è possibile difenderne, non soltanto la “validità<br />
giuridica” ma la stessa essenza costitutiva, attraverso l’interpretazione <strong>degli</strong> artt. 12 45 e 1332 del<br />
Codice Civile combinati con l’art. 45 della Costituzione, così come è stato fatto da diversi giuristi.<br />
39 Cit. D. Guzzi, Op.cit., pag. 34.<br />
40 Ad esempio: le fondazioni di gestione (operating foudation), le fondazioni di erogazione (grant-making foudation), ecc….<br />
41 Ad esempio le fondazioni bancarie, le fondazioni scolastiche, le fondazioni <strong>enti</strong> lirici, ecc….<br />
42 Al riguardo si segnala in alcune associazioni compare la dicitura “fondazione”.<br />
43 Ad onore del vero non sono rari i casi in cui un imprenditore sia mosso unicamente da ragioni fi lantropiche.<br />
44 Altri Autori utilizzano come sinonimo il termine “fondazioni associative”. Sul punto Cfr. A. Santuari, “Le ONLUS. Profi li civili, amministrativi e fi scali”,<br />
Wolters Kluwer Italia, 2007 pag. 131.<br />
45 L’abrogato art. 12, c.c., è stato recepito nell’art. 1, D.P.R. 361/2000.<br />
153 CAPITOLO 5 | IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE