Il bilancio consolidato degli enti locali - Ordine dei Dottori ...
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<strong>Il</strong> <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> <strong>locali</strong><br />
E-Book<br />
Le istituzioni sono di proprietà di un unico ente, tant’è che il ruolo di organo di controllo viene<br />
coperto dall’Organo di revisione contabile del Comune o della Provincia di appartenenza. Gli altri<br />
organi dell’istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, a quest’ultimo<br />
compete la responsabilità gestionale.<br />
L’attività dell’istituzione deve essere informata a criteri di effi cacia, effi cienza ed economicità e,<br />
avendo l’obbligo del pareggio di <strong>bilancio</strong> da perseguire attraverso l’equilibrio <strong>dei</strong> costi e <strong>dei</strong> ricavi<br />
(compresi i trasferim<strong>enti</strong>), si ritiene opportuno che i prospetti contabili siano informati al principio<br />
della competenza economica. Nella maggior parte <strong>dei</strong> casi osservati, però, le autonomie territoriali<br />
hanno regolamentato le proprie istituzioni al rispetto delle regole della contabilità fi nanziaria valide<br />
per gli <strong>enti</strong> <strong>locali</strong>. Pertanto, solo in fase di rendicontazione si procede alla redazione del <strong>bilancio</strong> in<br />
competenza economica e non in fase di programmazione, facendone conseguire che gli obiettivi<br />
sono solitamente formalizzati in competenza fi nanziaria e di cassa consentendo la tenuta della<br />
contabilità con il metodo della partita semplice, ricorrendo allo strumento del prospetto di conciliazione<br />
per le scritture di assestamento preliminari alla determinazione del risultato economico e del<br />
capitale.<br />
Tale circostanza genera ovvi rifl essi sul consolidamento <strong>dei</strong> dati dell’istituzione sia in merito all’armonizzazione<br />
<strong>dei</strong> criteri di valutazione utilizzati, che del contenuto <strong>dei</strong> prospetti contabili. Infatti, la<br />
possibilità di riferirsi al regolamento di contabilità dell’ente fa sì che le istituzioni potrebbero informare<br />
i propri criteri di valutazione all’art. 230, TUEL e non all’art. 2426, c.c., così come le aziende<br />
speciali e gli istituti societari. Per quanto concerne il contenuto <strong>dei</strong> prospetti contabili, invece, l’autonomia<br />
regolamentare in numerosi casi tra quelli visionati ha dato luogo alla costruzione di schemi<br />
contabili ad hoc, in cui la denominazione delle poste di <strong>bilancio</strong> e <strong>dei</strong> relativi aggregati, così come<br />
la loro riclassifi cazione, potrebbe non corrispondere a quanto previsto agli artt. 2424 e 2425, c.c..<br />
Parim<strong>enti</strong> alle aziende speciali, è l’ente locale a conferire il capitale di dotazione alle istituzioni.<br />
Quest’ultimo, a seconda della natura <strong>dei</strong> beni conferiti ed alle fi nalità ed agli indirizzi deliberati dal<br />
Consiglio comunale o provinciale, può assumere la natura di patrimonio disponibile o indisponibile<br />
di cui occorre tenere conto in sede di riclassifi cazione nel <strong>bilancio</strong> dell’istituzione e nel successivo<br />
consolidamento. L’istituzione acquisisce patrimonio anche attraverso propri fondi e per tale attività<br />
deve essere prev<strong>enti</strong>vamente autorizzata dall’Organo consiliare. <strong>Il</strong> patrimonio così acquisito deve<br />
essere iscritto nell’inventario del Comune o della Provincia di appartenenza.<br />
Infi ne, è il Consiglio dell’ente ad approvare gli atti fondamentali quali il <strong>bilancio</strong> di previsione ed il<br />
rendiconto. È sempre il Consiglio ad esercitare la vigilanza ed a verifi care i risultati della gestione,<br />
provvedendo in caso di perdita d’esercizio alla deliberazione della copertura <strong>degli</strong> eventuali costi<br />
sociali.<br />
3.3. Le Fondazioni<br />
3.3.1. Caratteri generali<br />
L’istituto della fondazione presenta tratti caratteristici che lo differenziano in modo sostanziale<br />
rispetto agli altri modelli di ente non lucrativo, in special modo nell’accostamento comparativo<br />
agli <strong>enti</strong> associativi 37 ancorché, similmente, manifestazione dell’iniziativa negoziale privata. Così<br />
come l’associazione, la fondazione rientra nella categoria delle organizzazioni collettive 38 , l’opera<br />
37 Per una esaustiva rassegna sulla distinzione tra fondazioni ed associazioni si consulti utilmente, tra gli altri: G. Iorio, “Le trasformazioni eterogenee e le<br />
fondazioni”, Giuffrè, 2010; F. Loffredo, “Le persone giuridiche e le organizzazioni senza personalità giuridica”, Giuffrè, 2010; S. Di Diego, “Onlus e imprese<br />
sociali”, 2008; P. Rescigno (a cura di), “Trattato di diritto privato”, 2° ed., Utet, 1999.<br />
38 Cfr. D. Guzzi, “Le fondazioni. Nascita e gestione”, FAG, Milano, 2007.<br />
152 CAPITOLO 5 | IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE