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Il bilancio consolidato degli enti locali - Ordine dei Dottori ...

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<strong>Il</strong> <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> <strong>locali</strong><br />

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Le altre voci patrimoniali non presentano particolari aspetti rendendone superfl uo il commento.<br />

<strong>Il</strong> conto economico come già anticipato è redatto in forma scalare presentando i limiti informativi<br />

pres<strong>enti</strong> nel modello civilistico. Infatti, nel valore della produzione e tra i costi della produzione sono<br />

confusi i compon<strong>enti</strong> reddituali della gestione caratteristica e di quella accessoria non consentendo<br />

una valorizzazione del contributo delle diverse aree gestionali al risultato d’esercizio. Altre tipicità non<br />

sono pres<strong>enti</strong> nel conto economico delle aziende speciali se non quella della possibilità di rilevare un<br />

risultato economico negativo solamente qualora ricorrano circostanze eccezionali 35 . In questi casi,<br />

comunque, l’organo di revisione deve darne comunicazione alla Corte <strong>dei</strong> conti affi nché individui le<br />

responsabilità del danno patrimoniale recato all’istituto aziendale attraverso il maggiore utilizzo delle<br />

risorse economiche, rispetto a quelle autorizzate con il <strong>bilancio</strong> di previsione, da parte <strong>degli</strong> amministratori<br />

e di quant’altri si sono resi responsabili attraverso il non esercizio delle proprie funzioni 36 .<br />

3.2. Le isituzioni<br />

Le istituzioni, disciplinate dallo stesso articolo delle aziende speciali, sono istituti esclusivi di diritto<br />

amministrativo.<br />

L’art. 114, D.Lgs. 267/2000, co. 2, recita che “l’istituzione è organismo strumentale dell’ente locale<br />

per l’esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale” ma non di autonomia patrimoniale,<br />

facendone conseguire che <strong>dei</strong> debiti contratti dall’istituzione risponde direttamente l’ente locale<br />

proprietario. Infatti, nell’ambito della legge, laddove l’ordinamento ed il funzionamento delle aziende<br />

speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolam<strong>enti</strong>, quelli delle istituzioni sono disciplinati<br />

dallo statuto e dai regolam<strong>enti</strong> dell’ente locale da cui dipendono.<br />

In merito alla natura dell’attività esercitabile dalle istituzioni, nella prassi si rileva l’esistenza di istituzioni<br />

che gestiscono attività quali scuole di musica, teatri, musei e pinacoteche e non solo servizi<br />

sociali come invece previsto nella norma istitutiva, evidenziando come non sia riscontrabile un’unitaria<br />

applicazione della disposizioni di legge. Per le attività richiamate, infatti, le istituzioni esist<strong>enti</strong><br />

non sono state adeguate all’evoluzione normativa affi data all’art. 35, L. 448/2001 che, nel modifi care<br />

i contenuti iniziali dell’art. 113, TUEL, ed introducendo il già richiamato art. 113-bis, ha sostituito<br />

i principi previsti all’art. 22, L. 142/1990 integralmente accolti nella prima stesura del TUEL. Ne è<br />

conseguito che delle istituzioni, attraverso cui le province ed i comuni gestivano i servizi privi di<br />

rilevanza imprenditoriale (oggi defi niti “privi di rilevanza economica” coerentemente a quanto previsto<br />

nel libro verde della UE) quali quelli relativi alla cultura ed allo sport oltre che sociali, ne è stato<br />

ribadito lo scopo solamente a favore di questi ultimi. Poiché questa circostanza ha determinato la<br />

trasformazione in aziende speciali ed in società di molte delle istituzioni che fi no a quel momento<br />

gestivano altri servizi oltre a quelli sociali, l’aumento <strong>dei</strong> costi <strong>dei</strong> servizi a seguito dell’applicazione<br />

dell’IVA ed il sorgere delle criticità operative consegu<strong>enti</strong> all’obbligo normativo dell’adozione della<br />

contabilità generale, hanno spinto molti <strong>enti</strong> <strong>locali</strong> a continuare ad operare attraverso le istituzioni<br />

nell’indifferenza <strong>degli</strong> organi di controllo. Pertanto, con il fi ne di non importare le improprietà richiamate,<br />

nel consolidamento <strong>dei</strong> bilanci delle istituzioni e nell’impiego <strong>dei</strong> benefi ci fi scali delle aziende<br />

apparten<strong>enti</strong> al gruppo sicuramente deve essere prestata particolare attenzione.<br />

35 Per un approfondimento dell’argomento si veda: M. Calzoni, “<strong>Il</strong> <strong>bilancio</strong> nelle aziende di servizi pubblici”, cit., pp. 507 - 510; e C. Malavasi, G. Mezzani,<br />

“Manuale per la gestione <strong>dei</strong> consorzi fra <strong>enti</strong> <strong>locali</strong>. Regime contabile e fi scale”, cit., pp. 125 - 127.<br />

36 La Corte <strong>dei</strong> conti, sez. II, 16/11/1995, n. 36/95/A, ha stabilito che “sono responsabili non soltanto quegli amministratori che hanno approvato il <strong>bilancio</strong>,<br />

ma anche quelli che si sono astenuti senza motivazione, e quelli che sono restati ripetutamente ass<strong>enti</strong> dai lavori dell’organo collegiale di amministrazione<br />

e sono, quindi, rimasti inerti dinanzi al malgoverno dell’ente da parte <strong>degli</strong> amministratori”.<br />

151 CAPITOLO 5 | IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE

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