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Il bilancio consolidato degli enti locali - Ordine dei Dottori ...

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<strong>Il</strong> <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> <strong>locali</strong><br />

E-Book<br />

Peculiarità del <strong>bilancio</strong> di previsione delle aziende speciali è la presenza di entrate per la copertura<br />

<strong>dei</strong> costi sociali 32 , quale forma eventuale di provento tipico da iscrivere nel valore della produzione.<br />

Tali entrate, infatti, misurano la presunta distruzione di valore economico per la gestione futura, della<br />

quale sono prevedibili costi maggiori <strong>dei</strong> relativi ricavi. In fase di previsione, il ricorso alle entrate per<br />

la copertura <strong>dei</strong> costi sociali è riferibile ai casi nei quali la differenza negativa tra i ricavi ed i costi di<br />

gestione presunti futuri non può essere compensata attraverso un adeguamento <strong>dei</strong> prezzi praticati<br />

agli utilizzatori del servizio, stante i vincoli stabiliti dalle authority compet<strong>enti</strong> (ad esempio il CIPE)<br />

sulla fi ssazione delle tariffe (ad esempio, in alcune Regioni il servizio idrico è ancora assolto attraverso<br />

aziende speciali consortili). Ne consegue che l’azienda, non potendo chiudere in defi cit il proprio<br />

<strong>bilancio</strong> di previsione, è costretta a chiedere all’ente o agli <strong>enti</strong> proprietari un contributo, per copertura<br />

di costi sociali, necessario alla chiusura in pareggio del proprio documento di previsione contabile.<br />

Ai costi sociali si applica lo stesso regime IVA aziendale in quanto corrispettivi del servizio prodotto.<br />

Altra particolarità sono i prov<strong>enti</strong> da partecipazioni. Questi erano particolarmente frequ<strong>enti</strong> nelle aziende<br />

speciali fi no all’emanazione dell’art. 35-bis, L. 448/2001 che ha portato alla loro trasformazione in società<br />

di capitali. Comunque, laddove siano ancora pres<strong>enti</strong> <strong>dei</strong> casi di partecipazione da parte di aziende<br />

speciali non essendo possibile superare il divieto di operare al di fuori dell’ambito territoriale dell’ente<br />

locale o <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> partecipanti, non è possibile conservare, e dunque costituire, società di capitali alle<br />

quali trasferiscono risorse ed il proprio know-how con il fi ne di operare oltre i confi ni su scritti e, dunque,<br />

garantirsi migliori condizioni prospettiche di economicità 33 in violazione del principio di competitività.<br />

3.1.2. La rendicontazione: il <strong>bilancio</strong> d’esercizio delle aziende speciali<br />

<strong>Il</strong> <strong>bilancio</strong> d’esercizio delle aziende speciali risponde fedelmente al dettato civilistico, sia nella<br />

struttura che relativamente ai principi ed ai criteri che ne regolano il funzionamento, salvo gli opportuni<br />

adeguam<strong>enti</strong> delle voci di conto alle specifi cità gestionali.<br />

Nel D.M. 26/04/1995, d’introduzione della documentazione contabile dell’azienda indagata, è<br />

riportata anche la disciplina della nota integrativa, oltre a quella dello stato patrimoniale e del conto<br />

economico. Ai sensi del richiamato decreto ministeriale, il <strong>bilancio</strong> d’esercizio deve essere presentato<br />

al consiglio d’amministrazione dal direttore entro il 15 marzo di ogni anno. Entro il 15 aprile il<br />

consiglio di amministrazione lo approva e lo trasmette nei cinque giorni successivi all’organo di revisione,<br />

in modo che lo stesso possa provvedere alla stesura della relazione da allegare al <strong>bilancio</strong><br />

da sottoporre all’approvazione dell’assemblea <strong>dei</strong> sindaci, in caso di azienda-consorzio, o dell’ente<br />

locale proprietario entro la fi ne del mese.<br />

Con riferimento al conto sulla situazione patrimoniale, non incluso tra i docum<strong>enti</strong> della programmazione<br />

per le motivazioni già espresse, a differenza <strong>degli</strong> altri prospetti patrimoniali commentati,<br />

in quello delle “aziende speciali” sono pres<strong>enti</strong> i crediti verso <strong>enti</strong> pubblici di riferimento. Infatti, la<br />

costituzione dell’istituto aziendale in esame sorge nei modi previsti per le società commerciali ed in<br />

cui i soggetti partecipanti all’attività di impresa sono soltanto <strong>enti</strong> pubblici.<br />

Tra le altre poste dell’attivo, elemento di forte caratterizzazione dell’azienda indagata sono le immobilizzazioni<br />

materiali. Esse, difatti, a seconda del settore di operatività possono o meno assumere<br />

valori rilevanti poiché svolg<strong>enti</strong> processi tecnici nei quali la dimensione <strong>degli</strong> impianti (reti idriche, inceneritori,<br />

…) ricopre un ruolo fondamentale. Naturalmente, maggiore è l’area territoriale da servire, più<br />

numerosa è l’utenza, più elevato è il valore delle poste dell’attivo patrimoniale.<br />

32 Nel modello del conto economico nella classe A. Valore della produzione, nella sottoclasse 1. Ricavi, è prevista la specifi ca posta b) da copertura di costi<br />

sociali.<br />

33 Oltre alle fi nalità riportate, il legislatore affi da al processo di privatizzazione <strong>dei</strong> servizi pubblici in atto il sostanziale recupero di effi cienza ed effi cacia e<br />

la conservazione delle condizioni di economicità delle aziende operanti nel settore <strong>dei</strong> servizi pubblici.<br />

149 CAPITOLO 5 | IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE

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