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Il bilancio consolidato degli enti locali - Ordine dei Dottori ...

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<strong>Il</strong> <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> <strong>locali</strong><br />

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Tale organismo è specializzato nel coadiuvare gli organi politici nella defi nizione <strong>degli</strong> obiettivi<br />

strategici riguardanti le società controllate, e, in prospettiva, nel fornire servizi trasversali e specialistici<br />

a favore di tutte le società del gruppo.<br />

Tale modello presenta il vantaggio di un’elevata specializzazione nella gestione <strong>dei</strong> rapporti societari,<br />

istituzionali e delle funzioni di controllo dell’Ente.<br />

Infatti, l’Ente locale, attraverso il governo di un’unica società (di natura strumentale), esercita il<br />

coordinamento dell’intero gruppo pubblico, così favorendo la creazione di sinergie, di economie di<br />

scala e di comunicazione, e una gestione di gruppo sia sotto gli aspetti organizzativi sia in termini<br />

di <strong>consolidato</strong>.<br />

Occorre tener presente peraltro che il modello holding deve essere costruito in modo da risultare<br />

compatibile con i limiti di ammissibilità evidenziati in materia dalla magistratura contabile.<br />

3. GLI ENTI NON LUCRATIVI PARTECIPATI DALL’AZIENDA PUBBLICA LOCALE 27<br />

3.1. Le aziende speciali<br />

3.1.1. La previsione: il <strong>bilancio</strong> di previsione delle aziende speciali<br />

L’azienda speciale, oltre alla costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata, è l’istituto<br />

giuridico al quale le province ed i comuni negli anni preced<strong>enti</strong> al 2001 sono ricorsi per l’espletamento<br />

<strong>dei</strong> servizi pubblici av<strong>enti</strong> rilevanza economico-imprenditoriale, così come disciplinato<br />

dagli artt. 113 e 114, D.Lgs. 267/2000, anche in forma consortile (artt. 31 e 114, TUEL). Dopo il 2001<br />

(a seguito dell’art. 35, co. 8, L. 448/2001, che ha imposto il modello della società di capitali quale<br />

schema organizzativo esclusivo per la gestione <strong>dei</strong> servizi pubblici <strong>locali</strong> a rilevanza economica), gli<br />

<strong>enti</strong> <strong>locali</strong> hanno fatto sempre meno ricorso all’istituto in analisi, il quale – strumentale alle province<br />

ed ai comuni – dispone di piena autonomia giuridica e patrimoniale 28 .<br />

Sebbene svolgente un’attività di tipo imprenditoriale, le aziende speciali possono iscriversi tra le<br />

aziende non lucrative in quanto proprio il <strong>bilancio</strong> di previsione deve essere chiuso in pareggio economico,<br />

sottolineando come non possano generare ricavi in misura superiore ai costi necessari per<br />

il loro conseguimento. Alla pari <strong>degli</strong> altri istituti aziendali pubblici, qualora a consuntivo si determini<br />

un risultato economico positivo, il surplus generato è la conseguenza del minor impiego <strong>dei</strong> fattori<br />

economici a disposizione, piuttosto che di una mirata politica orientata al profi tto. Comunque, anche<br />

se poi l’utile realizzato, salvo diversa disposizione dello statuto, può essere acquisito dall’ente proprietario<br />

o ripartito tra gli <strong>enti</strong> partecipanti in caso di consorzio-azienda 29 , non cambia la natura non<br />

lucrativa dell’istituto indagato.<br />

<strong>Il</strong> <strong>bilancio</strong> di previsione delle aziende speciali è redatto per competenza economica e può essere<br />

riferito ad un arco temporale sia annuale che pluriennale (tre anni) 30 in relazione alle previsioni<br />

statutarie.<br />

27 Di Andrea Ziruolo.<br />

28 L’azienda speciale è sorta con il fi ne di sostituire le aziende municipalizzate con istituti economici che, formalmente liberati dalle ingerenze politiche nella<br />

gestione, potessero rispondere alle sempre maggiori richieste di effi cienza, di effi cacia e di economicità proveni<strong>enti</strong> dai mercati, dalla società civile e<br />

dall’Unione Europea.<br />

29 L’azienda speciale, infatti, può essere costituita anche sotto forma di consorzio, al riguardo si veda: C. Malavasi, G. Vezzani, “Manuale per la gestione <strong>dei</strong><br />

consorzi fra <strong>enti</strong> <strong>locali</strong>. Regime contabile e fi scale”, Maggioli, Rimini, 2001.<br />

30 Sul <strong>bilancio</strong> delle aziende speciali il rinvio è a: M. Calzoni, “<strong>Il</strong> <strong>bilancio</strong> nelle aziende <strong>dei</strong> servizi pubblici”, Giuffré, Milano, 2000.<br />

147 CAPITOLO 5 | IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE

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