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Il bilancio consolidato degli enti locali - Ordine dei Dottori ...

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<strong>Il</strong> <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> <strong>locali</strong><br />

E-Book<br />

il consiglio di sorveglianza, collocato in una posizione intermedia tra gestione e controllo, e<br />

che cumula, da un lato, le più signifi cative competenze che, nel sistema tradizionale, sono<br />

proprie dell’assemblea, e dall’altro, le funzioni di vigilanza e le responsabilità del collegio sindacale,<br />

non previsto nel sistema dualistico.<br />

L’assemblea ordinaria <strong>dei</strong> soci conserva funzioni meramente deliberative.<br />

Tutte le società che adottano il sistema dualistico sono assoggettate al controllo di un soggetto<br />

incaricato di effettuare la revisione legale <strong>dei</strong> conti.<br />

<strong>Il</strong> sistema monistico, infi ne, si caratterizza per la coesistenza, nell’ambito del consiglio di amministrazione,<br />

di un organo di gestione ed uno di controllo – il comitato per il controllo sulla gestione<br />

– composto da amministratori non esecutivi indipend<strong>enti</strong> (in quanto in possesso <strong>dei</strong> requisiti<br />

di indipendenza stabiliti per i sindaci, oltre a quelli ulteriormente previsti dallo statuto, da codici di<br />

comportamento predisposti da associazioni di categoria, o dal codice di autodisciplina per le società<br />

quotate), e che eredita le funzioni proprie, nel sistema tradizionale, del collegio sindacale.<br />

Resta ferma, in ogni caso, la soggezione al controllo di un soggetto incaricato di effettuare la<br />

revisione legale <strong>dei</strong> conti (persona fi sica o società di revisione) iscritto nell’apposito registro.<br />

Anche nel sistema monistico, l’assemblea, infi ne, conserva funzioni deliberative interne.<br />

2.3. La società a responsabilità limitata<br />

Si tratta di tipo societario che, in quanto ascrivibile al genus della società di capitali, è caratterizzato<br />

da autonomia patrimoniale perfetta: delle obbligazioni sociali risponde la società con il suo<br />

patrimonio, e i creditori particolari <strong>dei</strong> soci non possono, per soddisfare i propri crediti, aggredire il<br />

patrimonio della società.<br />

Anche per la società a responsabilità limitata unipersonale, però, vale il principio per cui il socio<br />

unico risponde illimitatamente delle obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui è stato titolare<br />

dell’intero capitale, se non siano stati integralmente eseguiti i conferim<strong>enti</strong> o non si sia provveduto<br />

all’iscrizione presso il registro delle imprese di una dichiarazione contenente le generalità dell’unico<br />

socio.<br />

La disciplina di tale tipo societario ricalca quella della società per azioni limitatamente alle norme<br />

dettate materia di costituzione e di <strong>bilancio</strong>.<br />

Per il resto, si tratta di una disciplina dispositiva, chiamata a operare in assenza di diversa disposizione<br />

dello statuto; al quale ultimo, quindi è rimesso, in prima battuta, di disegnare, in concreto,<br />

l’aspetto della società.<br />

<strong>Il</strong> capitale sociale minimo è fi ssato in € 10.000, ed è diviso in quote; il numero iniziale delle quote<br />

corrisponde al numero <strong>dei</strong> soci che partecipano alla costituzione della società e, correlativamente,<br />

ciascun socio è titolare di un’unica partecipazione.<br />

<strong>Il</strong> valore complessivo delle quote non può essere superiore all’ammontare del capitale sottoscritto.<br />

Ciascuna quota rappresenta in modo unitario la posizione e le prerogative (diritti, poteri, obblighi<br />

e facoltà) di ciascun socio all’interno della società.<br />

La misura della partecipazione del socio alla società è proporzionale all’<strong>enti</strong>tà del conferimento e<br />

i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla misura della partecipazione da ciascuno<br />

posseduta; regole, peraltro, derogabili dall’autonomia statutaria, la quale può quindi prevedere sia<br />

la possibilità di “conferim<strong>enti</strong> asimmetrici”, sia l’attribuzione ai singoli soci di particolari diritti riguardanti<br />

l’amministrazione della società o la distribuzione <strong>degli</strong> utili.<br />

145 CAPITOLO 5 | IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE

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