Il bilancio consolidato degli enti locali - Ordine dei Dottori ...

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22.06.2013 Views

Il bilancio consolidato degli enti locali E-Book L’elemento tipico è dato dal fatto che la partecipazione societaria è rappresentata da azioni: il capitale sottoscritto è diviso in un numero predeterminato di parti di identico ammontare, ciascuna delle quali rappresenta un’azione e attribuisce identici diritti 24 nella società e verso la società. La società si caratterizza pure per il fatto che il sistema di amministrazione e controllo può assumere le diverse forme del sistema “tradizionale”, di quello “dualistico” e di quello “monistico”; la scelta deve essere indicata nell’atto costitutivo e, nel silenzio, trova applicazione il sistema tradizionale. Secondo tale ultimo paradigma organizzativo, la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali – investiti di un potere di rappresentanza generale – sono chiamati al compimento di tutte le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. Vale il principio generale per cui il numero degli amministratori è stabilito dallo statuto; e che la loro nomina è riservata all’assemblea. Occorre però tener conto, in prima battuta, dell’art. 50, co. 8, TUEL, a mente del quale, la nomina e la revoca degli amministratori espressione dell’Ente locale nelle società partecipate da Comuni e Province compete, rispettivamente, al Sindaco e al Presidente della Provincia, in quali devono provvedere in conseguenza degli indirizzi stabiliti dal Consiglio. A tale disposizione occorre aggiungere quelle di cui all’articolato della Finanziaria 2007 e del D.L. 78/2010, che, nel complesso, hanno introdotto una serie di rigide limitazioni in ordine al numero dei componenti dell’organo gestiorio e ai relativi compensi, introducendo altresì cause di incompatibilità ulteriori rispetto a quelle previste dal codice civile 25 . Ulteriori disposizioni hanno poi introdotto una serie di obblighi pubblicitari in relazione agli amministratori e relativi compensi. La funzione di controllo è invece attribuita al collegio sindacale; tale controllo può essere oggi limitato alla gestione sociale (si traduce cioè nella vigilanza in merito all’osservanza della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo, contabile adottato dalla società), posto che la revisione legale dei conti è rimessa, in presenza di determinati presupposti, a un apposito organo di revisione. Pure per i collegi sindacali vale l’art. 2449, c.c., che ammette, nelle società partecipate dallo Stato o da Enti pubblici, la previsione statutaria che riserva al socio pubblico il diritto di nominare uno o più sindaci (o, in caso di adozione del sistema dualistico, componenti del consiglio di sorveglianza), in misura proporzionale alla partecipazione al capitale (i sindaci di nomina pubblica hanno comunque i diritti e gli obblighi dei componenti di nomina assembleare); così come le norme che circoscrivono il potere assembleare di nomina stabilendo, nel massimo, limiti al numero dei membri dei collegi sindacali. Il sistema dualistico è invece caratterizzato dal fatto che la governance è ripartita tra: consiglio di gestione, organo cui sono sostanzialmente demandate le funzioni di amministrazione svolte, nel sistema tradizionale, dall’organo amministrativo e al quale, di conseguenza, in quanto compatibili, le norme stabilite per il consiglio di amministrazione nel modello tradizionale; 24 Diritto di voto e intervento in assemblea, diritto di impugnativa delle delibere assembleari, diritto di esaminare libri sociali, diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto in sede di liquidazione, diritto di opzione, di assegnazione di azioni gratuite, di recesso. 25 Per le sole società pubbliche aventi a oggetto la gestione dei servizi pubblici locali, si veda l’art. 4, co. 19, 20 e 21, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito dalla L. 14/09/2011, n. 148; si veda inoltre, in materia di prorogatio dei componenti dell’organo amministrativo delle società a prevalente partecipazione pubblica, quando alla nomina concorrono lo Stato o gli Enti pubblici, l’art. 3, L. 15/07/1994, n. 444 dall’art. 3, L. 15/07/1994, n. 444, per i componenti dell’organo amministrativo delle società a prevalente partecipazione pubblica, quando alla nomina dei componenti concorrono lo Stato o gli Enti pubblici. 144 CAPITOLO 5 | IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE

Il bilancio consolidato degli enti locali E-Book il consiglio di sorveglianza, collocato in una posizione intermedia tra gestione e controllo, e che cumula, da un lato, le più signifi cative competenze che, nel sistema tradizionale, sono proprie dell’assemblea, e dall’altro, le funzioni di vigilanza e le responsabilità del collegio sindacale, non previsto nel sistema dualistico. L’assemblea ordinaria dei soci conserva funzioni meramente deliberative. Tutte le società che adottano il sistema dualistico sono assoggettate al controllo di un soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. Il sistema monistico, infi ne, si caratterizza per la coesistenza, nell’ambito del consiglio di amministrazione, di un organo di gestione ed uno di controllo – il comitato per il controllo sulla gestione – composto da amministratori non esecutivi indipendenti (in quanto in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci, oltre a quelli ulteriormente previsti dallo statuto, da codici di comportamento predisposti da associazioni di categoria, o dal codice di autodisciplina per le società quotate), e che eredita le funzioni proprie, nel sistema tradizionale, del collegio sindacale. Resta ferma, in ogni caso, la soggezione al controllo di un soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti (persona fi sica o società di revisione) iscritto nell’apposito registro. Anche nel sistema monistico, l’assemblea, infi ne, conserva funzioni deliberative interne. 2.3. La società a responsabilità limitata Si tratta di tipo societario che, in quanto ascrivibile al genus della società di capitali, è caratterizzato da autonomia patrimoniale perfetta: delle obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio, e i creditori particolari dei soci non possono, per soddisfare i propri crediti, aggredire il patrimonio della società. Anche per la società a responsabilità limitata unipersonale, però, vale il principio per cui il socio unico risponde illimitatamente delle obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui è stato titolare dell’intero capitale, se non siano stati integralmente eseguiti i conferimenti o non si sia provveduto all’iscrizione presso il registro delle imprese di una dichiarazione contenente le generalità dell’unico socio. La disciplina di tale tipo societario ricalca quella della società per azioni limitatamente alle norme dettate materia di costituzione e di bilancio. Per il resto, si tratta di una disciplina dispositiva, chiamata a operare in assenza di diversa disposizione dello statuto; al quale ultimo, quindi è rimesso, in prima battuta, di disegnare, in concreto, l’aspetto della società. Il capitale sociale minimo è fi ssato in € 10.000, ed è diviso in quote; il numero iniziale delle quote corrisponde al numero dei soci che partecipano alla costituzione della società e, correlativamente, ciascun socio è titolare di un’unica partecipazione. Il valore complessivo delle quote non può essere superiore all’ammontare del capitale sottoscritto. Ciascuna quota rappresenta in modo unitario la posizione e le prerogative (diritti, poteri, obblighi e facoltà) di ciascun socio all’interno della società. La misura della partecipazione del socio alla società è proporzionale all’entità del conferimento e i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla misura della partecipazione da ciascuno posseduta; regole, peraltro, derogabili dall’autonomia statutaria, la quale può quindi prevedere sia la possibilità di “conferimenti asimmetrici”, sia l’attribuzione ai singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili. 145 CAPITOLO 5 | IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE

<strong>Il</strong> <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> <strong>locali</strong><br />

E-Book<br />

L’elemento tipico è dato dal fatto che la partecipazione societaria è rappresentata da azioni: il<br />

capitale sottoscritto è diviso in un numero predeterminato di parti di id<strong>enti</strong>co ammontare, ciascuna<br />

delle quali rappresenta un’azione e attribuisce id<strong>enti</strong>ci diritti 24 nella società e verso la società.<br />

La società si caratterizza pure per il fatto che il sistema di amministrazione e controllo può assumere<br />

le diverse forme del sistema “tradizionale”, di quello “dualistico” e di quello “monistico”; la scelta<br />

deve essere indicata nell’atto costitutivo e, nel silenzio, trova applicazione il sistema tradizionale.<br />

Secondo tale ultimo paradigma organizzativo, la gestione dell’impresa spetta esclusivamente<br />

agli amministratori, i quali – investiti di un potere di rappresentanza generale – sono chiamati al<br />

compimento di tutte le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.<br />

Vale il principio generale per cui il numero <strong>degli</strong> amministratori è stabilito dallo statuto; e che la<br />

loro nomina è riservata all’assemblea.<br />

Occorre però tener conto, in prima battuta, dell’art. 50, co. 8, TUEL, a mente del quale, la nomina<br />

e la revoca <strong>degli</strong> amministratori espressione dell’Ente locale nelle società partecipate da Comuni<br />

e Province compete, rispettivamente, al Sindaco e al Presidente della Provincia, in quali devono<br />

provvedere in conseguenza <strong>degli</strong> indirizzi stabiliti dal Consiglio.<br />

A tale disposizione occorre aggiungere quelle di cui all’articolato della Finanziaria 2007 e del D.L.<br />

78/2010, che, nel complesso, hanno introdotto una serie di rigide limitazioni in ordine al numero <strong>dei</strong><br />

compon<strong>enti</strong> dell’organo gestiorio e ai relativi compensi, introducendo altresì cause di incompatibilità<br />

ulteriori rispetto a quelle previste dal codice civile 25 .<br />

Ulteriori disposizioni hanno poi introdotto una serie di obblighi pubblicitari in relazione agli amministratori<br />

e relativi compensi.<br />

La funzione di controllo è invece attribuita al collegio sindacale; tale controllo può essere oggi<br />

limitato alla gestione sociale (si traduce cioè nella vigilanza in merito all’osservanza della legge,<br />

dello statuto e <strong>dei</strong> principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo,<br />

amministrativo, contabile adottato dalla società), posto che la revisione legale <strong>dei</strong> conti è<br />

rimessa, in presenza di determinati presupposti, a un apposito organo di revisione.<br />

Pure per i collegi sindacali vale l’art. 2449, c.c., che ammette, nelle società partecipate dallo<br />

Stato o da Enti pubblici, la previsione statutaria che riserva al socio pubblico il diritto di nominare<br />

uno o più sindaci (o, in caso di adozione del sistema dualistico, compon<strong>enti</strong> del consiglio di sorveglianza),<br />

in misura proporzionale alla partecipazione al capitale (i sindaci di nomina pubblica hanno<br />

comunque i diritti e gli obblighi <strong>dei</strong> compon<strong>enti</strong> di nomina assembleare); così come le norme che<br />

circoscrivono il potere assembleare di nomina stabilendo, nel massimo, limiti al numero <strong>dei</strong> membri<br />

<strong>dei</strong> collegi sindacali.<br />

<strong>Il</strong> sistema dualistico è invece caratterizzato dal fatto che la governance è ripartita tra:<br />

consiglio di gestione, organo cui sono sostanzialmente demandate le funzioni di amministrazione<br />

svolte, nel sistema tradizionale, dall’organo amministrativo e al quale, di conseguenza,<br />

in quanto compatibili, le norme stabilite per il consiglio di amministrazione nel modello tradizionale;<br />

24 Diritto di voto e intervento in assemblea, diritto di impugnativa delle delibere assembleari, diritto di esaminare libri sociali, diritto a una parte proporzionale<br />

<strong>degli</strong> utili netti e del patrimonio netto in sede di liquidazione, diritto di opzione, di assegnazione di azioni gratuite, di recesso.<br />

25 Per le sole società pubbliche av<strong>enti</strong> a oggetto la gestione <strong>dei</strong> servizi pubblici <strong>locali</strong>, si veda l’art. 4, co. 19, 20 e 21, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito<br />

dalla L. 14/09/2011, n. 148; si veda inoltre, in materia di prorogatio <strong>dei</strong> compon<strong>enti</strong> dell’organo amministrativo delle società a prevalente partecipazione<br />

pubblica, quando alla nomina concorrono lo Stato o gli Enti pubblici, l’art. 3, L. 15/07/1994, n. 444 dall’art. 3, L. 15/07/1994, n. 444, per i compon<strong>enti</strong> dell’organo<br />

amministrativo delle società a prevalente partecipazione pubblica, quando alla nomina <strong>dei</strong> compon<strong>enti</strong> concorrono lo Stato o gli Enti pubblici.<br />

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