Il bilancio consolidato degli enti locali - Ordine dei Dottori ...
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<strong>Il</strong> <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> <strong>locali</strong><br />
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concreto prescelto sia congrua rispetto alla logica del servizio gestito e, quindi, in ultima analisi, ai<br />
bisogni perseguiti dall’Ente 19 .<br />
Nel settore <strong>dei</strong> servizi strumentali, tradizionalmente distinti dai servizi pubblici <strong>locali</strong> per natura 20<br />
e per quadro normativo di riferimento 21 , il ricorso allo schema societario si è negli ultimi anni imposto<br />
con una prepotente escalation, rimanendo comunque affi ancato anche da altre forme che, per<br />
la loro natura strumentale (in primis, l’azienda speciale) meglio si prestano a rendere un servizio<br />
ontologicamente destinato, in via esclusiva, all’Ente partecipante.<br />
<strong>Il</strong> diffuso (e senz’altro eccessivo) ricorso alla forma societaria ha determinato, nel legislatore, una<br />
inversione di tendenza, indotto dalla raggiunta consapevolezza che le società di capitali, caratterizzate,<br />
per defi nizione, dallo scopo di lucro e dal perseguimento di un utile, non rappresentano la<br />
declinazione più conciliabile alla realizzazione di uno “specifi co interesse pubblico” 22 .<br />
Per tale motivo, la disciplina in materia di società pubblica – intesa come società partecipata dallo<br />
Stato e/o da Enti pubblici – costituisce un sistema composito, frutto, dapprima, dell’inc<strong>enti</strong>vazione<br />
al ricorso a tale formula organizzativa (a scapito, come detto, di strum<strong>enti</strong> più affi ni all’Ente, quali<br />
aziende speciali e consorzi di servizi), e, poi, della rep<strong>enti</strong>na e decisa retromarcia del legislatore,<br />
caratterizzata da una successione di interv<strong>enti</strong> disordinati, volti a restringere il campo di operatività<br />
della società partecipata da Enti pubblici, nell’intento di tutelare la libera concorrenza, contenere la<br />
spesa pubblica e ridurre gli spazi elusivi (cons<strong>enti</strong>ti proprio dalla disponibilità del modello societario)<br />
di norme pubblicistiche di fi nanza pubblica 23 .<br />
2.2. La società per azioni<br />
Si tratta di un tipo societario caratterizzato da autonomia patrimoniale perfetta (nel senso che per<br />
le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio, senza alcuna responsabilità,<br />
neppure sussidiaria, <strong>dei</strong> soci), derogata nel caso di società con azionista unico, il quale risponde<br />
illimitatamente per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui abbia appunto posseduto l’intero<br />
capitale, e sempreché lo stesso socio unico non abbia provveduto al versamento integrale del conferimento<br />
o non sia stata attuata la pubblicità prevista dall’art. 2362, c.c..<br />
19 Caroselli, “Gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale 27/07/2004, n. 272 sul sistema normativo in materia di gestione di servizi pubblici <strong>locali</strong>”,<br />
in www.diritto<strong>dei</strong>servizipubblici.it.<br />
20 La differenza tra servizi pubblici <strong>locali</strong> e attività rese alla pubblica amministrazione locale può assumere, talvolta, connotati assai sfumati; in ogni caso,<br />
in via di approssimazione, si verte nel campo del servizio pubblico locale in presenza di un’utenza diffusa sul territorio e pagatrice di un prezzo; mentre<br />
l’attività è strumentale se la prestazione resa va a benefi cio dell’Ente locale e non <strong>dei</strong> cittadini, con l’Ente unico pagatore del corrispettivo; cfr. TAR Lombardia,<br />
sez. Brescia, 27/12/2007, n. 1373, in Foro amm.-Tar, 2007, 3706: “la distinzione tra mero servizio (attività alla pubblica amministrazione) e servizio<br />
pubblico va ricercata nel benefi cio diretto dello stesso: ricorre l’ipotesi del servizio pubblico se la prestazione resa dall’appaltatore viene fornita per<br />
soddisfare in via immediata le esigenze della collettività o del singolo utente; costituisce, al contrario, mero servizio strumentale quello le cui prestazioni<br />
vengono effettuate direttamente a favore della stazione appaltante”.<br />
21 Corte <strong>dei</strong> conti, sez. controllo reg. Lombardia, 17/10/2011, pag. 517; nonché Corte <strong>dei</strong> conti, sez. controllo reg. Lombardia, 12/12/2011, pag. 653, ha rilevato<br />
che la gestione di servizi pubblici <strong>locali</strong> è incompatibile con la gestione di servizi strumentali, di modo che deve considerarsi preclusa alla società<br />
partecipata da Enti <strong>locali</strong> la contemporanea gestione <strong>degli</strong> uni e <strong>degli</strong> altri.<br />
22 Di Russo, Falduto, Puddu, “Governo, controllo e valutazione delle società partecipate dagli <strong>enti</strong> <strong>locali</strong>”, MAP, Torino 2009, pag. 27.<br />
23 Cfr. Corte <strong>dei</strong> conti, sez. contr. reg. Lombardia, 8 luglio 2008 n. 48, in Giurisdiz. amm., 2008, III, 679: lo “strumento societario è per l. correlato ai fi ni<br />
dell’Ente pubblico ed è inerente allo svolgimento di attività di competenza dell’Ente medesimo”, e deve essere utilizzato per “effettive necessità istituzionali<br />
<strong>degli</strong> <strong>enti</strong> territoriali” e non come “veicolo per eludere le normative pubblicistiche in tema di controlli sulla fi nanza pubblica ed in materia di patto di<br />
stabilità interno, nonché strumento abusivo per evitare le procedure ad evidenza pubblica che presiedono all’attività contrattuale delle amministrazioni<br />
<strong>locali</strong>”.<br />
143 CAPITOLO 5 | IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE