Il bilancio consolidato degli enti locali - Ordine dei Dottori ...

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22.06.2013 Views

Il bilancio consolidato degli enti locali E-Book Il modulo della società di capitali rappresenta l’unica forma organizzativa deputata alla gestione di servizi pubblici locali a rilevanza economica, per effetto dell’art. 35, L. 28/12/2001, n. 448 (Finanziaria 2002), il quale, al comma 8, ha stabilito l’obbligo di gestire i servizi pubblici a rilevanza economica di cui all’art. 113, co. 1, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali, di seguito “TUEL”), nella forma di società di capitali, obbligando le aziende speciali aventi in carico la gestione di servizi pubblici a rilevanza economica (come sino ad allora consentito dall’art. 115, TUEL) a trasformarsi, appunto, in società di capitali 16 ; il citato art. 35, co. 8, ha modifi cato, nel contempo, l’ultimo comma dell’art. 31 TUEL, che contemplava il modello del consorzio “che gestisc[e] attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale”, disponendo semplicemente che ai consorzi che gestiscono attività di cui all’art. 113-bis TUEL (ovvero servizi pubblici locali privi di rilevanza economica) si applicano le norme previste per le aziende speciali, così da doversi concludere che “l’istituto del consorzio fra enti locali non è più disponibile per l’esercizio di attività di rilevanza economica e imprenditoriale”. Tali principi – e, dunque, l’esclusività del modulo della società di capitali per la gestione di servizi pubblici locali – non è stato intaccato neppure a seguito dell’art. 23-bis, L. 112/2008 e successive modifi cazioni (norma innovante la disciplina dell’affi damento della gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica), né dall’esito positivo della consultazione referendaria del 12-13 giugno 2011, che ha determinato l’abrogazione di tale ultima disposizione 17 ; né, infi ne, dall’art. 4, D.L. 13/08/2011, n. 138, chiamato a colmare la carenza (proprio a seguito del referendum) di una disciplina di settore di fonte statale. Nel campo dei servizi pubblici privi di rilevanza economica, all’opposto, l’opzione societaria è solo una (e, a parere di chi scrive, la meno adeguata) tra le diverse scelte a disposizione dell’Ente pubblico: dopo che l’art. 113-bis, TUEL – il quale stabiliva, per tali servizi, la regola della gestione mediante affi damento diretto, a istituzioni, ad aziende speciali, a società in house, ad associazioni o fondazioni (queste ultime due solo per servizi culturali o del tempo libero), ovvero in economia (quando reso opportuno dalla modeste dimensioni o caratteristiche del servizio) – è stato espunto dall’ordinamento per effetto di un intervento dalla Consulta 18 , i servizi privi di rilevanza economica disciplinati da leggi statali o regionali di settore continuano ad essere regolati da tali disposizioni speciali; di modo che, in assenza di una disciplina di settore (statale o regionale), e qualora la Regione non abbia adottato una disciplina generale in materia, gli Enti locali (venuto meno il limite al loro potere organizzativo introdotto con l’art. 113-bis) sono liberi e legittimati a gestire il servizio ricorrendo alla forma organizzativa che ritengano più idonea: quindi, a costituire un’istituzione o un’azienda speciale (entrambe disciplinate ex art. 114, TUEL), ovvero un consorzio (ai sensi dell’art. 31, TUEL), o a gestire il servizio in economia o, ancora, ricorrendo al modello della fondazione, dell’associazione o a quello societario; in ogni caso purché la causa giuridica del modello in 16 In tal senso, Rizzo, “Servizi pubblici locali e affi damento in house”, cit. 10: “si è ritenuto che obiettivo del legislatore fosse conferire uniformità alla disciplina dei servizi a rilevanza economica, tramite l’utilizzo del modulo societario della s.p.a. (comma 8 dell’art. 35 e art. 115 TUEL), spazzando il campo da ogni possibile equivoco interpretativo”; nonché, Guerrera, “La società di capitali come formula organizzativa dei servizi pubblici locali dopo la riforma del diritto societario”, in Società, 2005, 681: “l’esame della nuova disciplina dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, nella versione risultante dagli artt. 112-120 TUEL, come modifi cata dagli artt. 35, L. 448/2001 e 14 D.L. n. 269/2003, ingenera la sensazione che il disegno legislativo di liberalizzazione del settore si sia realizzato attraverso una complessa “promozione” della formula organizzativa societaria e, in particolare, che dei tipi societari capitalistici […] siano assurti a modello organizzativo di elezione delle singole fasi in cui è segmentato, almeno tendenzialmente, l’esercizio del servizio pubblico”. 17 Pozzoli, “Manovra fi nanziaria (DL 98/11) e società partecipate”, in www.reform.it: “Venute oggi meno le “forme obbligatorie di gestione” previste dall’art. 23 bis, è però possibile la gestione in economia e, con essa, diventa applicabile il vincolo previsto dal DL 78/2010 […] la strada della trasformazione eterogenea in aziende speciali è ad oggi preclusa per legge. Infatti, resta a tutti gli effetti in vigore il c. 8 dell’art. 35 della legge fi nanziaria per il 2002 (l. 448/2001) che istituisce l’obbligo di gestire i servizi pubblici esternalizzati, di cui al c. 1 dell’art. 113 del Tuel (anch’esso sopravvissuto alla mannaia del 23 bis), solo nella forma di società di capitali, obbligando alla trasformazione le società di capitali ancora esistenti”. 18 In quanto ritenuto espressione di un intervento del legislatore statale illegittimo, perché diretto a regolare un settore non caratterizzato da un mercato concorrenziale, così da risultare invasivo della competenza regionale; cfr. Corte Cost., 13-27 luglio 2004, n. 272. 142 CAPITOLO 5 | IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE

Il bilancio consolidato degli enti locali E-Book concreto prescelto sia congrua rispetto alla logica del servizio gestito e, quindi, in ultima analisi, ai bisogni perseguiti dall’Ente 19 . Nel settore dei servizi strumentali, tradizionalmente distinti dai servizi pubblici locali per natura 20 e per quadro normativo di riferimento 21 , il ricorso allo schema societario si è negli ultimi anni imposto con una prepotente escalation, rimanendo comunque affi ancato anche da altre forme che, per la loro natura strumentale (in primis, l’azienda speciale) meglio si prestano a rendere un servizio ontologicamente destinato, in via esclusiva, all’Ente partecipante. Il diffuso (e senz’altro eccessivo) ricorso alla forma societaria ha determinato, nel legislatore, una inversione di tendenza, indotto dalla raggiunta consapevolezza che le società di capitali, caratterizzate, per defi nizione, dallo scopo di lucro e dal perseguimento di un utile, non rappresentano la declinazione più conciliabile alla realizzazione di uno “specifi co interesse pubblico” 22 . Per tale motivo, la disciplina in materia di società pubblica – intesa come società partecipata dallo Stato e/o da Enti pubblici – costituisce un sistema composito, frutto, dapprima, dell’incentivazione al ricorso a tale formula organizzativa (a scapito, come detto, di strumenti più affi ni all’Ente, quali aziende speciali e consorzi di servizi), e, poi, della repentina e decisa retromarcia del legislatore, caratterizzata da una successione di interventi disordinati, volti a restringere il campo di operatività della società partecipata da Enti pubblici, nell’intento di tutelare la libera concorrenza, contenere la spesa pubblica e ridurre gli spazi elusivi (consentiti proprio dalla disponibilità del modello societario) di norme pubblicistiche di fi nanza pubblica 23 . 2.2. La società per azioni Si tratta di un tipo societario caratterizzato da autonomia patrimoniale perfetta (nel senso che per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio, senza alcuna responsabilità, neppure sussidiaria, dei soci), derogata nel caso di società con azionista unico, il quale risponde illimitatamente per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui abbia appunto posseduto l’intero capitale, e sempreché lo stesso socio unico non abbia provveduto al versamento integrale del conferimento o non sia stata attuata la pubblicità prevista dall’art. 2362, c.c.. 19 Caroselli, “Gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale 27/07/2004, n. 272 sul sistema normativo in materia di gestione di servizi pubblici locali”, in www.dirittodeiservizipubblici.it. 20 La differenza tra servizi pubblici locali e attività rese alla pubblica amministrazione locale può assumere, talvolta, connotati assai sfumati; in ogni caso, in via di approssimazione, si verte nel campo del servizio pubblico locale in presenza di un’utenza diffusa sul territorio e pagatrice di un prezzo; mentre l’attività è strumentale se la prestazione resa va a benefi cio dell’Ente locale e non dei cittadini, con l’Ente unico pagatore del corrispettivo; cfr. TAR Lombardia, sez. Brescia, 27/12/2007, n. 1373, in Foro amm.-Tar, 2007, 3706: “la distinzione tra mero servizio (attività alla pubblica amministrazione) e servizio pubblico va ricercata nel benefi cio diretto dello stesso: ricorre l’ipotesi del servizio pubblico se la prestazione resa dall’appaltatore viene fornita per soddisfare in via immediata le esigenze della collettività o del singolo utente; costituisce, al contrario, mero servizio strumentale quello le cui prestazioni vengono effettuate direttamente a favore della stazione appaltante”. 21 Corte dei conti, sez. controllo reg. Lombardia, 17/10/2011, pag. 517; nonché Corte dei conti, sez. controllo reg. Lombardia, 12/12/2011, pag. 653, ha rilevato che la gestione di servizi pubblici locali è incompatibile con la gestione di servizi strumentali, di modo che deve considerarsi preclusa alla società partecipata da Enti locali la contemporanea gestione degli uni e degli altri. 22 Di Russo, Falduto, Puddu, “Governo, controllo e valutazione delle società partecipate dagli enti locali”, MAP, Torino 2009, pag. 27. 23 Cfr. Corte dei conti, sez. contr. reg. Lombardia, 8 luglio 2008 n. 48, in Giurisdiz. amm., 2008, III, 679: lo “strumento societario è per l. correlato ai fi ni dell’Ente pubblico ed è inerente allo svolgimento di attività di competenza dell’Ente medesimo”, e deve essere utilizzato per “effettive necessità istituzionali degli enti territoriali” e non come “veicolo per eludere le normative pubblicistiche in tema di controlli sulla fi nanza pubblica ed in materia di patto di stabilità interno, nonché strumento abusivo per evitare le procedure ad evidenza pubblica che presiedono all’attività contrattuale delle amministrazioni locali”. 143 CAPITOLO 5 | IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE

<strong>Il</strong> <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> <strong>locali</strong><br />

E-Book<br />

<strong>Il</strong> modulo della società di capitali rappresenta l’unica forma organizzativa deputata alla gestione<br />

di servizi pubblici <strong>locali</strong> a rilevanza economica, per effetto dell’art. 35, L. 28/12/2001, n. 448 (Finanziaria<br />

2002), il quale, al comma 8, ha stabilito l’obbligo di gestire i servizi pubblici a rilevanza economica<br />

di cui all’art. 113, co. 1, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali, di seguito “TUEL”),<br />

nella forma di società di capitali, obbligando le aziende speciali av<strong>enti</strong> in carico la gestione di servizi<br />

pubblici a rilevanza economica (come sino ad allora cons<strong>enti</strong>to dall’art. 115, TUEL) a trasformarsi,<br />

appunto, in società di capitali 16 ; il citato art. 35, co. 8, ha modifi cato, nel contempo, l’ultimo comma<br />

dell’art. 31 TUEL, che contemplava il modello del consorzio “che gestisc[e] attività av<strong>enti</strong> rilevanza<br />

economica e imprenditoriale”, disponendo semplicemente che ai consorzi che gestiscono attività di<br />

cui all’art. 113-bis TUEL (ovvero servizi pubblici <strong>locali</strong> privi di rilevanza economica) si applicano le<br />

norme previste per le aziende speciali, così da doversi concludere che “l’istituto del consorzio fra<br />

<strong>enti</strong> <strong>locali</strong> non è più disponibile per l’esercizio di attività di rilevanza economica e imprenditoriale”.<br />

Tali principi – e, dunque, l’esclusività del modulo della società di capitali per la gestione di servizi<br />

pubblici <strong>locali</strong> – non è stato intaccato neppure a seguito dell’art. 23-bis, L. 112/2008 e successive<br />

modifi cazioni (norma innovante la disciplina dell’affi damento della gestione <strong>dei</strong> servizi pubblici<br />

<strong>locali</strong> a rilevanza economica), né dall’esito positivo della consultazione referendaria del 12-13<br />

giugno 2011, che ha determinato l’abrogazione di tale ultima disposizione 17 ; né, infi ne, dall’art. 4,<br />

D.L. 13/08/2011, n. 138, chiamato a colmare la carenza (proprio a seguito del referendum) di una<br />

disciplina di settore di fonte statale.<br />

Nel campo <strong>dei</strong> servizi pubblici privi di rilevanza economica, all’opposto, l’opzione societaria è<br />

solo una (e, a parere di chi scrive, la meno adeguata) tra le diverse scelte a disposizione dell’Ente<br />

pubblico: dopo che l’art. 113-bis, TUEL – il quale stabiliva, per tali servizi, la regola della gestione<br />

mediante affi damento diretto, a istituzioni, ad aziende speciali, a società in house, ad associazioni<br />

o fondazioni (queste ultime due solo per servizi culturali o del tempo libero), ovvero in economia<br />

(quando reso opportuno dalla modeste dimensioni o caratteristiche del servizio) – è stato espunto<br />

dall’ordinamento per effetto di un intervento dalla Consulta 18 , i servizi privi di rilevanza economica<br />

disciplinati da leggi statali o regionali di settore continuano ad essere regolati da tali disposizioni<br />

speciali; di modo che, in assenza di una disciplina di settore (statale o regionale), e qualora la Regione<br />

non abbia adottato una disciplina generale in materia, gli Enti <strong>locali</strong> (venuto meno il limite<br />

al loro potere organizzativo introdotto con l’art. 113-bis) sono liberi e legittimati a gestire il servizio<br />

ricorrendo alla forma organizzativa che ritengano più idonea: quindi, a costituire un’istituzione<br />

o un’azienda speciale (entrambe disciplinate ex art. 114, TUEL), ovvero un consorzio (ai sensi<br />

dell’art. 31, TUEL), o a gestire il servizio in economia o, ancora, ricorrendo al modello della fondazione,<br />

dell’associazione o a quello societario; in ogni caso purché la causa giuridica del modello in<br />

16 In tal senso, Rizzo, “Servizi pubblici <strong>locali</strong> e affi damento in house”, cit. 10: “si è ritenuto che obiettivo del legislatore fosse conferire uniformità alla disciplina<br />

<strong>dei</strong> servizi a rilevanza economica, tramite l’utilizzo del modulo societario della s.p.a. (comma 8 dell’art. 35 e art. 115 TUEL), spazzando il campo da<br />

ogni possibile equivoco interpretativo”; nonché, Guerrera, “La società di capitali come formula organizzativa <strong>dei</strong> servizi pubblici <strong>locali</strong> dopo la riforma del<br />

diritto societario”, in Società, 2005, 681: “l’esame della nuova disciplina <strong>dei</strong> servizi pubblici <strong>locali</strong> a rilevanza economica, nella versione risultante dagli<br />

artt. 112-120 TUEL, come modifi cata dagli artt. 35, L. 448/2001 e 14 D.L. n. 269/2003, ingenera la sensazione che il disegno legislativo di liberalizzazione del<br />

settore si sia realizzato attraverso una complessa “promozione” della formula organizzativa societaria e, in particolare, che <strong>dei</strong> tipi societari capitalistici<br />

[…] siano assurti a modello organizzativo di elezione delle singole fasi in cui è segmentato, almeno tendenzialmente, l’esercizio del servizio pubblico”.<br />

17 Pozzoli, “Manovra fi nanziaria (DL 98/11) e società partecipate”, in www.reform.it: “Venute oggi meno le “forme obbligatorie di gestione” previste dall’art.<br />

23 bis, è però possibile la gestione in economia e, con essa, diventa applicabile il vincolo previsto dal DL 78/2010 […] la strada della trasformazione<br />

eterogenea in aziende speciali è ad oggi preclusa per legge. Infatti, resta a tutti gli effetti in vigore il c. 8 dell’art. 35 della legge fi nanziaria per il 2002 (l.<br />

448/2001) che istituisce l’obbligo di gestire i servizi pubblici esternalizzati, di cui al c. 1 dell’art. 113 del Tuel (anch’esso sopravvissuto alla mannaia del 23<br />

bis), solo nella forma di società di capitali, obbligando alla trasformazione le società di capitali ancora esist<strong>enti</strong>”.<br />

18 In quanto ritenuto espressione di un intervento del legislatore statale illegittimo, perché diretto a regolare un settore non caratterizzato da un mercato<br />

concorrenziale, così da risultare invasivo della competenza regionale; cfr. Corte Cost., 13-27 luglio 2004, n. 272.<br />

142 CAPITOLO 5 | IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE

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