Il bilancio consolidato degli enti locali - Ordine dei Dottori ...
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Figura 8 - Comuni Spesa 2009 - codici SIOPE ed incidenza sul titolo 2 10 % totalecodici su Tit. II % (2041, 2042, 2071, 2081) % (2801, 2802, 2901, 2902) cod. 2901 cod. 2902 % (2751, 2752, 2781, 2782) cod. 2801 cod. 2802 cod. 2042 cod. 2071 cod. 2081 cod. 2751 cod. 2752 cod. 2781 cod. 2782 REGIONE TITOLO II cod. 2041 Il bilancio consolidato degli enti locali E-Book su Tit. II su Tit. II su Tit. II LIGURIA 1.390.545.930 600.000 2.634.137 70.206 167.000 40.673.635 6.473.395 9.314.095 2.961.221 15.184.835 1.010.204 6.058.083 27.131.796 4,27 3,55 0,25 8,07 LOMBARDIA 145.018.695 0 0 0 0 0 56.525 25.020 404.990 464.749 1.759.091 200.000 80.270 0,34 1,73 0,00 2,06 PIEMONTE 3.551.223.239 4.964.015 40.870.926 2.247.332 1.408.361 4.624.036 21.495.633 6.692.877 18.986.179 86.640.093 7.900.375 16.194.376 6.518.061 1,46 3,30 1,39 6,15 VALLE 521.537.869 0 9.514.220 55.557 9.491.417 95.923 4.433.129 6.400.547 3.832.023 1.622.199 120.364 824.940 285.382 2,83 0,55 3,65 7,03 D’AOSTA Tot. 5.608.325.734 5.564.015 53.019.283 2.373.095 11.066.778 45.393.594 32.458.682 22.432.539 26.184.412 103.911.876 10.790.034 23.277.399 34.015.509 2,26 3,07 1,28 6,61 NORD-OCC. EMILIA- 998.152.532 0 285.567 11.927 10.375.433 665.543 4.284.901 1.860.200 7.421.009 268.273 8.911.402 1.650.734 8.563.756 1,43 1,94 1,07 4,44 ROMAGNA FRIULI-V.G. 1.286.410.277 0 874.929 2.022.088 285.586 3.985.090 9.206.286 2.112.377 7.853.240 2.237.179 612.602 999.347 3.608.017 1,80 0,58 0,25 2,63 TRENT.-A.A. 613.677.678 0 0 1.006.160 1.343.417 504.149 1.315.885 155.684 2.364.323 143.436 864.906 19.315 313.996 0,71 0,22 0,38 1,31 VENETO 1.344.371.709 3.000.000 4.872.497 3.500.000 22.016.220 1.718.095 14.617.100 5.962.659 12.070.948 5.670.431 985.862 3.382.415 3.598.859 2,56 1,01 2,48 6,05 Tot. N. 4.242.612.197 3.000.000 6.032.993 6.540.174 34.020.656 6.872.878 29.424.172 10.090.920 29.709.520 8.319.319 11.374.773 6.051.811 16.084.629 1,79 0,99 1,17 3,95 ORIENT. LAZIO 1.138.081.349 0 154.220 200.000 0 699.459 42.105.019 7.841.971 6.430.045 17.815.470 16.568.467 13.291.028 3.624.192 5,02 4,51 0,03 9,55 MARCHE 418.880.222 0 0 0 25.000 0 316.590 64.286 1.643.448 2.605.597 10.311 251.328 115.883 0,48 0,71 0,01 1,20 TOSCANA 410.648.658 0 0 0 4.827.886 9.346 77.473 48.108 1.731.775 845.342 56.790 1.096.208 637.912 0,45 0,64 1,18 2,27 UMBRIA 1.972.487.984 0 241.174.920 74 54.117 490.535 54.362.117 249.876 3.322.609 16.350.649 29.376 67.073.423 1.152.341 2,96 4,29 12,23 19,48 Tot. 3.940.098.212 0 241.329.140 200.074 4.907.004 1.199.340 96.861.199 8.204.241 13.127.877 37.617.058 16.664.945 81.711.987 5.530.328 3,03 3,59 6,25 12,88 CENTRALE ABRUZZO 360.935.509 0 600.000 59.561 58.214 0 0 138.932 2.650.876 113.103 61.382 18.142 130.630 0,77 0,09 0,20 1,06 BASILICATA 164.850.014 0 0 3.000 125.104 9.946 0 78.149 2.379.203 0 23.717 300 13.020.307 1,50 7,91 0,08 9,49 CALABRIA 1.707.878.333 0 400.000 7.344 115.207 634.990 9.155.174 843.452 34.580.929 457.546 190.534 14.623.341 8.419.813 2,65 1,39 0,03 4,07 CAMPANIA 859.843.351 0 175.600 1.134 812.598 0 22.581 388.870 25.539.989 6.901 809.818 305.331 3.699.214 3,02 0,56 0,12 3,69 MOLISE 256.703.762 0 0 0 1.170 56.863 103.030 12.000 593.129 2.774 101.966 500 457.598 0,30 0,22 0,00 0,52 PUGLIA 510.349.790 0 0 18.045 562.662 28.202 103.852 1.555.240 8.617.669 900.511 107.349 1.278.844 4.084.077 2,02 1,25 0,11 3,38 140 CAPITOLO 5 | IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE Tot. 3.860.560.758 0 1.175.600 89.084 1.674.955 730.000 9.384.637 3.016.643 74.361.795 1.480.836 1.294.767 16.226.458 29.811.640 2,27 1,26 0,08 3,61 MERI- DIONALE SARDEGNA 819.172.478 0 931.725 14.312.601 132.885 649.491 168.031 26.979 3.145.633 6.731.848 2.462.947 50.286.634 711.048 0,49 7,35 1,88 9,71 SICILIA 798.875.910 0 0 0 0 196.000 309.989 663.415 9.217.046 229.484 28.038 539.115 2.086.690 1,30 0,36 0,00 1,66 1.618.048.388 0 931.725 14.312.601 132.885 845.491 478.020 690.394 12.632.679 6.961.333 2.490.985 50.825.750 2.797.738 0,89 3,90 0,95 5,74 Tot. INSULARE 19.269.645.290 8.564.015 302.488.742 23.515.029 51.802.278 55.041.303 168.606.710 44.434.737 155.746.284 158.290.422 42.615.504 178.093.404 88.239.844 2,20 2,42 2,01 6,63 Tot. complessivo 10 Fonte Deli. Sez. Aut. N. 14/2010.
Il bilancio consolidato degli enti locali E-Book Oltre alla Corte dei conti si segnalano anche i seguenti studi che generalmente vengono condotti con cadenza annuale: I rapporti di Confservizi I rapporti di Unioncamere Le pubblicazioni dell’Uffi cio Studi di Mediobanca Banca dati Aida pa (strumento della società Bureau van Dijk). 2. LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELL’AZIENDA PUBBLICA LOCALE 11 2.1. La società pubblica Tra i modelli di organismi partecipati a disposizione della Pubblica Amministrazione per l’esternalizzazione della gestione dei servizi spicca quello della società di capitali, pressoché esclusivamente nelle forme della società per azioni e della società a responsabilità limitata 12 . Il concetto di società pubblica (intesa come società partecipata da Enti pubblici) rimanda alla fi gura di un ente societario (dunque, rivestito di forma privata) a partecipazione pubblica: il carattere pubblico, pertanto, afferisce al capitale della società (ossia ai soggetti che la partecipano) e non alla società medesima 13 . L’istituto si è affermato nel settore dei servizi pubblici locali, interessato da un deciso stimolo legislativo all’adozione del modello organizzativo societario per la realizzazione delle fi nalità di esternalizzazione di alcuni segmenti dell’attività della pubblica amministrazione 14 . L’amministrazione pubblica, infatti, per il conseguimento dei propri scopi istituzionali, può esercitare attività economica per la produzione di beni e servizi non solo direttamente ma anche attraverso apposita società assoggettata al suo controllo. Vale ricordare, in tale contesto, che la Relazione al codice civile del 1942, a proposito della società a partecipazione pubblica chiarisce che “è lo Stato medesimo che si assoggetta alla legge della società per azioni per assicurare alla propria gestione maggiore snellezza di forme nuove e possibilità realizzatrici”: l’accesso allo strumento societario da parte della pubblica amministrazione, dunque, dovrebbe sempre essere improntato a una migliore realizzazione degli obiettivi di interesse generale, posto che, in tanto si giustifi ca l’utilizzo di una cornice privatistica da parte dei pubblici poteri 15 , in quanto tale contesto sia funzionale alla realizzazione degli interessi della comunità. 11 Di Davide Di Russo, Gabriella Nardelli, Antonio Miele. 12 Essendo rimasto pressoché inutilizzata, in concreto, la forma della società in accomandita per azioni, pur disponibile in astratto. 13 La defi nizione è rinvenibile in Ibba, “Società pubbliche e riforma del diritto societario”, in Rivista delle società, 2005, 1 e ss., ove si puntualizza che nel concetto di società pubblica possono essere ricomprese, oltre a quelle a partecipazione totalitaria, maggioritaria o minoritaria di un ente pubblico, anche quelle società che, pur non partecipate da uno o più enti pubblici, ne subiscono l’infl uenza. 14 Si veda, al riguardo, Guerrera, “La società di capitali come formula organizzativa dei servizi pubblici locali dopo la riforma del diritto societario”, in Società, 2005, pag. 681. 15 La società partecipata dall’Ente pubblico è soggetta alla disciplina comune nella sua integrità, salvo le eccezioni espressamente previste da leggi speciali. 141 CAPITOLO 5 | IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE
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<strong>Il</strong> <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> <strong>locali</strong><br />
E-Book<br />
Oltre alla Corte <strong>dei</strong> conti si segnalano anche i segu<strong>enti</strong> studi che generalmente vengono condotti<br />
con cadenza annuale:<br />
I rapporti di Confservizi<br />
I rapporti di Unioncamere<br />
Le pubblicazioni dell’Uffi cio Studi di Mediobanca<br />
Banca dati Aida pa (strumento della società Bureau van Dijk).<br />
2. LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELL’AZIENDA PUBBLICA LOCALE 11<br />
2.1. La società pubblica<br />
Tra i modelli di organismi partecipati a disposizione della Pubblica Amministrazione per l’esternalizzazione<br />
della gestione <strong>dei</strong> servizi spicca quello della società di capitali, pressoché esclusivamente<br />
nelle forme della società per azioni e della società a responsabilità limitata 12 .<br />
<strong>Il</strong> concetto di società pubblica (intesa come società partecipata da Enti pubblici) rimanda alla<br />
fi gura di un ente societario (dunque, rivestito di forma privata) a partecipazione pubblica: il carattere<br />
pubblico, pertanto, afferisce al capitale della società (ossia ai soggetti che la partecipano) e non alla<br />
società medesima 13 .<br />
L’istituto si è affermato nel settore <strong>dei</strong> servizi pubblici <strong>locali</strong>, interessato da un deciso stimolo legislativo<br />
all’adozione del modello organizzativo societario per la realizzazione delle fi nalità di esternalizzazione<br />
di alcuni segm<strong>enti</strong> dell’attività della pubblica amministrazione 14 .<br />
L’amministrazione pubblica, infatti, per il conseguimento <strong>dei</strong> propri scopi istituzionali, può esercitare<br />
attività economica per la produzione di beni e servizi non solo direttamente ma anche attraverso<br />
apposita società assoggettata al suo controllo.<br />
Vale ricordare, in tale contesto, che la Relazione al codice civile del 1942, a proposito della società<br />
a partecipazione pubblica chiarisce che “è lo Stato medesimo che si assoggetta alla legge<br />
della società per azioni per assicurare alla propria gestione maggiore snellezza di forme nuove e<br />
possibilità realizzatrici”: l’accesso allo strumento societario da parte della pubblica amministrazione,<br />
dunque, dovrebbe sempre essere improntato a una migliore realizzazione <strong>degli</strong> obiettivi di interesse<br />
generale, posto che, in tanto si giustifi ca l’utilizzo di una cornice privatistica da parte <strong>dei</strong> pubblici<br />
poteri 15 , in quanto tale contesto sia funzionale alla realizzazione <strong>degli</strong> interessi della comunità.<br />
11 Di Davide Di Russo, Gabriella Nardelli, Antonio Miele.<br />
12 Essendo rimasto pressoché inutilizzata, in concreto, la forma della società in accomandita per azioni, pur disponibile in astratto.<br />
13 La defi nizione è rinvenibile in Ibba, “Società pubbliche e riforma del diritto societario”, in Rivista delle società, 2005, 1 e ss., ove si puntualizza che nel<br />
concetto di società pubblica possono essere ricomprese, oltre a quelle a partecipazione totalitaria, maggioritaria o minoritaria di un ente pubblico, anche<br />
quelle società che, pur non partecipate da uno o più <strong>enti</strong> pubblici, ne subiscono l’infl uenza.<br />
14 Si veda, al riguardo, Guerrera, “La società di capitali come formula organizzativa <strong>dei</strong> servizi pubblici <strong>locali</strong> dopo la riforma del diritto societario”, in Società,<br />
2005, pag. 681.<br />
15 La società partecipata dall’Ente pubblico è soggetta alla disciplina comune nella sua integrità, salvo le eccezioni espressamente previste da leggi speciali.<br />
141 CAPITOLO 5 | IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE