Il bilancio consolidato degli enti locali - Ordine dei Dottori ...
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<strong>Il</strong> <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> <strong>locali</strong><br />
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<strong>Il</strong> modello holding che sino ad oggi è stato utilizzato dagli <strong>enti</strong> di grande dimensione, si presta anche<br />
per la costituzione di gruppi sovracomunali con l’accortezza che le partecipazioni conferite alla<br />
holding devono riguardare le medesime società partecipate dagli <strong>enti</strong> <strong>locali</strong> soci della holding (con<br />
particolare riferimento alle società strumentali e a quelle in house providing). In quest’ottica è probabile<br />
che, qualora si costituisca un holding sovracomunale, non sia possibile conferire alla stessa<br />
le partecipazioni di ente a sua volta non partecipate dagli altri <strong>enti</strong> soci della holding. In questo caso<br />
si delineerebbe un modello misto rispetto a quelli descritti.<br />
Di fronte a questo contesto in forte espansione, la Corte <strong>dei</strong> conti ha già monitorato due volte<br />
il fenomeno sul territorio nazionale <strong>degli</strong> organismi partecipati (Aut. Delibera 13/2008 Delibera<br />
14/2010). La sintesi delle considerazioni espresse sarà riportata nel paragrafo successivo.<br />
In ogni caso la principale raccomandazione che emerge è quella di porre in essere <strong>degli</strong> strum<strong>enti</strong><br />
idonei per indirizzare e controllare gli organismi partecipati.<br />
Muovendosi nella medesima direzione il Legislatore, nel percorso di introduzione dell’obbligatorietà<br />
del <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> e <strong>dei</strong> controlli sugli organismi esterni (Codice delle Autonomie e<br />
L. 42/2009) non ha fatto altro che normare quello che la migliore prassi ha già defi nito e, in alcuni<br />
casi applicato come nel caso del Comune di Torino.<br />
Infatti la netta distinzione tra la titolarità della funzione pubblica (responsabilità politica) e la<br />
gestione <strong>dei</strong> servizi (responsabilità manageriale) ha declinato una nuova mission per l’ente locale<br />
che operando in un complesso sistema economico-sociale ed ambientale deve essere in grado, in<br />
base al principio di accountability, di dimostrare la rispondenza delle politiche e delle azioni amministrative<br />
alle esigenze <strong>dei</strong> portatori di interesse (i cd. stakeholders) a prescindere dall’assetto<br />
organizzativo scelto.<br />
Tradizionalmente, per guidare la propria attività verso la creazione di valore per la collettività nel<br />
rispetto di condizioni di economicità, l’ente locale si affi da agli strum<strong>enti</strong> del processo di programmazione<br />
e controllo ed al conseguente sistema informativo di supporto, così come concepiti dal<br />
legislatore a partire dalla L. 142/1990, sino a giungere al D.Lgs. 267/2000 (TUEL) che, all’art. 147,<br />
accoglie quanto previsto in tema di controlli interni dal D.Lgs. 286/1999 che defi niscono il quadro<br />
della governance interna all’ente.<br />
Tuttavia, l’ente locale, in seguito al rapido cambiamento dello scenario legislativo e socio - economico<br />
che ne ha modifi cato il ruolo e le competenze, deve dotarsi di nuovi strum<strong>enti</strong>, che integrino<br />
i preced<strong>enti</strong>, affi nché possa verifi care l’attuazione <strong>dei</strong> propri indirizzi e strategie in un contesto<br />
ambientale nel quale deve relazionarsi con un numero sempre crescente di soggetti esterni cui è<br />
demandata la gestione <strong>dei</strong> servizi pubblici che vanno a benefi cio della collettività di riferimento.<br />
La necessità di defi nire un modello di controllo complessivo <strong>degli</strong> organismi partecipati ha trovato<br />
nel processo di liberalizzazione e privatizzazione <strong>dei</strong> servizi pubblici la chiave di volta per procedere<br />
ad una riorganizzazione interna in funzione delle nuove esigenze informative, delle nuove competenze<br />
professionali e strumentali indispensabili per verifi care che il comportamento <strong>degli</strong> organismi<br />
partecipati sia orientato alla tutela <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> <strong>locali</strong> di riferimento e indirettamente <strong>dei</strong> cittadini - ut<strong>enti</strong>.<br />
Si delinea così il profi lo di governance esterna all’ente locale che, nell’ambito del processo di<br />
programmazione e controllo, deve defi nire un sistema di governo e di controllo che gli consenta<br />
di verifi care che i risultati conseguiti dagli organismi esterni siano coer<strong>enti</strong> con la propria mission<br />
strategica.<br />
In generale con il termine governance si individuano pertanto le forme di governo e controllo sui<br />
soggetti demandati alla gestione in esterno <strong>dei</strong> servizi e/o delle attività dell’ente che, ovviamente,<br />
variano in relazione alla tipologia del gestore.<br />
131 CAPITOLO 5 | IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE