Il bilancio consolidato degli enti locali - Ordine dei Dottori ...
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<strong>Il</strong> <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> <strong>locali</strong><br />
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Immobilizzazioni materiali<br />
In questa classe sono iscritti i beni materiali destinati ad un uso durevole negli anni all’interno<br />
dell’ente locale. La suddivisione presente nel conto del patrimonio distingue i beni demaniali e quelli<br />
fac<strong>enti</strong> parte del patrimonio indisponibile (terreni e fabbricati) da quelli, classifi cati secondo la loro<br />
natura.<br />
Sono soggetti ad ammortamento tutti i beni suscettibili di usura fi sica o economica. I terreni non<br />
sono assoggettabili ad ammortamento ad eccezione <strong>dei</strong> terreni adibiti a cave e quelli sui quali è<br />
stato costruito un fabbricato il cui valore va a costruire l’importo complessivo da ammortizzare.<br />
Le immobilizzazioni in corso sono classifi cate in modo distinto ed al termine della loro costruzione<br />
devono essere stornate ed iscritte alla voce a cui sono riferite per natura.<br />
<strong>Il</strong> valore di iscrizione è pari al costo di acquisto comprensivo <strong>degli</strong> oneri accessori di diretta<br />
imputazione; nel caso in cui il bene venga impiegato in un servizio non rilevante ai fi ni dell’Iva,<br />
quest’ultima costituisce costo capitalizzabile, mentre in caso contrario, non costituendo un elemento<br />
di costo ma un credito verso l’erario, non è capitalizzata. È necessario verifi care che l’eventuale<br />
capitalizzazione dell’IVA non determini un valore del bene che ecceda il valore recuperabile tramite<br />
il suo utilizzo. <strong>Il</strong> valore di iscrizione è incrementato esclusivamente delle manutenzioni straordinarie<br />
effettuate sul bene stesso, nel limite del valore recuperabile tramite l’uso. Sono considerate manutenzioni<br />
straordinarie quelle che accrescono la vita utile del bene o che ne incrementano la capacità,<br />
la produttività o la sicurezza.<br />
<strong>Il</strong> costo storico del bene è rettifi cato in ogni esercizio attraverso le quote di ammortamento che<br />
sono determinate da espresse previsioni di legge. L’ammortamento decorre dall’esercizio effettivo<br />
di utilizzo del bene.<br />
<strong>Il</strong> valore del bene costruito in economia dovrà comprendere tutti i costi diretti che l’ente ha sostenuto<br />
per la realizzazione del bene. Se il bene realizzato in economia è disponibile sul mercato, la<br />
valutazione è effettuata al minore tra il costo e il prezzo di mercato. L’eventuale eccedenza di costo,<br />
iscritta tra le immobilizzazioni in corso, deve essere svalutata nello stesso esercizio tra gli oneri<br />
straordinari alla voce “Insussistenze dell’attivo”.<br />
Nel caso di acquisto tramite permuta, l’iscrizione deve tener conto <strong>dei</strong> valori <strong>dei</strong> due beni.<br />
Quando si verifi ca una perdita durevole del valore del bene lo stesso deve essere svalutato iscrivendo<br />
detta svalutazione tra gli oneri straordinari alla voce “Insussistenze dell’attivo”.<br />
Lo stesso trattamento contabile deve essere adottato per i beni destinati all’alienazione, quelli<br />
obsoleti e quelli non utilizzabili, i quali vanno valutati al minore tra il valore netto contabile ed il valore<br />
netto di realizzo.<br />
Immobilizzazioni fi nanziarie<br />
In questa classe sono iscritti gli investim<strong>enti</strong> fi nanziari destinati a permanere in modo durevole<br />
nel patrimonio dell’ente quali le partecipazioni, i crediti e gli investim<strong>enti</strong> fi nanziari a medio e lungo<br />
termine ed in generale tutti i crediti dell’ente diversi da quelli risultanti nei residui attivi (ad eccezione<br />
<strong>dei</strong> depositi cauzionali e <strong>dei</strong> crediti di dubbia esigibilità conservati nel conto del <strong>bilancio</strong>).<br />
In base al D.P.R. n. 194/1996, si considerano immobilizzazioni fi nanziarie:<br />
a) le partecipazioni in imprese controllate e collegate e quelle che costituiscono investimento<br />
durevole. Tali partecipazioni devono a fi ne anno essere valutate secondo uno <strong>dei</strong> due criteri<br />
previsti dall’art. 2426, c.c.: il metodo del costo di acquisto, eventualmente svalutato, tra le insussistenze<br />
dell’attivo, se il valore è durevolmente inferiore al costo; il metodo del patrimonio<br />
netto valutandole in ragione del valore del patrimonio netto che esse rappresentano;<br />
122 CAPITOLO 4 |RENDICONTO DELL’ENTE LOCALE: PROCESSO E TECNICHE CONTABILI PER LA PREDISPOSIZIONE<br />
DEL PASSAGGIO DAL BILANCIO FINANZIARIO AL BILANCIO PATRIMONIALE/ECONOMICO