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Il bilancio consolidato degli enti locali - Ordine dei Dottori ...

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<strong>Il</strong> <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> <strong>locali</strong><br />

E-Book<br />

del Prospetto di conciliazione devono essere indicate le spese impegnate nell’anno in corso, ma<br />

di competenza economica dell’anno successivo. Conseguentemente l’importo della colonna 2S<br />

dell’anno “n+1” deve coincidere con l’importo della colonna 3S dell’anno “n”.<br />

Nel caso in cui le spese impegnate hanno competenza economica in più esercizi dovranno essere<br />

nuovamente detratte sommandole alla colonna 3S.<br />

L’importo delle rettifi che deve essere rilevato nei conti d’ordine del conto del patrimonio distinto<br />

per tipologia di fi nanziamento (non vincolato, vincolato), nelle voci E o F.<br />

Ratei passivi<br />

I ratei passivi sono quote di costi di competenza dell’esercizio che nella contabilità fi nanziaria<br />

vengono impegnati nell’esercizio successivo e, di conseguenza, non sono compresi tra i residui<br />

passivi.<br />

Risconti attivi<br />

I risconti attivi sono quote di costi impegnati nella contabilità fi nanziaria ma di competenza economica<br />

dell’esercizio successivo.<br />

Spese in conto capitale (Titolo II)<br />

I pagam<strong>enti</strong> iscritti nella contabilità fi nanziaria in conto competenza e residui effettuati per tale<br />

tipologia di spesa, che devono essere riportati nella colonna 2S del Prospetto di conciliazione, sono<br />

rettifi cati con la seguente modalità:<br />

devono essere sottratti i pagam<strong>enti</strong> effettuati nell’esercizio per i valori già inseriti nell’attivo<br />

patrimoniale dell’esercizio precedente (colonna 3S del Prospetto di conciliazione);<br />

devono essere sommati i valori di attività patrimoniali, già acquisite nel conto del patrimonio<br />

dell’esercizio ma non ancora pagate (colonna 4S del Prospetto di conciliazione);<br />

devono essere sottratti eventuali importi di trasferim<strong>enti</strong> in conto capitale che non si riferiscono<br />

a permutazioni patrimoniali e che, di conseguenza, non contribuiscono a migliorare il<br />

valore del patrimonio dell’ente. Tali valori vengono portati in aumento alla voce “trasferim<strong>enti</strong>”<br />

del Titolo I e costituiscono costi d’esercizio (colonna 5S del Prospetto di conciliazione);<br />

deve essere sottratto il valore dell’Iva quando questa non viene capitalizzata ma recuperata<br />

in quanto l’investimento viene effettuato nell’ambito di un servizio rilevante ai fi ni Iva (colonna<br />

6S del Prospetto di conciliazione);<br />

devono essere sommate altre differenze derivanti da imprecisioni di imputazione fi nanziaria<br />

nel caso in cui i valori patrimoniali siano stati fi nanziati tra gli impegni di parte corrente, come<br />

ad esempio l’acquisizione di beni strumentali fi nanziati erroneamente nel Titolo I della spesa<br />

(colonna 7S del Prospetto di conciliazione).<br />

In tale fattispecie l’importo dovrà essere detratto dagli impegni del Titolo I nella colonna 4S<br />

(altre rettifi che).<br />

Gli impegni iscritti nel Titolo II nella contabilità fi nanziaria se riferiti a costi/debiti non di competenza<br />

dell’esercizio devono essere rilevati nei conti d’ordine.<br />

108 CAPITOLO 4 |RENDICONTO DELL’ENTE LOCALE: PROCESSO E TECNICHE CONTABILI PER LA PREDISPOSIZIONE<br />

DEL PASSAGGIO DAL BILANCIO FINANZIARIO AL BILANCIO PATRIMONIALE/ECONOMICO

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