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Il bilancio consolidato degli enti locali - Ordine dei Dottori ...

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<strong>Il</strong> <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> <strong>locali</strong><br />

E-Book<br />

pari al contributo ottenuto), oppure quello della sterilizzazione della quota di ammortamento (diminuzione<br />

del conferimento per un importo pari alla quota di ammortamento maturata annualmente<br />

sulla parte del costo fi nanziato con il contributo ottenuto, da rilevare nel conto economico alla voce<br />

A5, ed in calce nel prospetto di conciliazione, parte entrante, alla voce ”quota annua di trasferim<strong>enti</strong><br />

in conto capitale”).<br />

L’importo relativo al fi nanziamento di spese corr<strong>enti</strong>, ad esempio prov<strong>enti</strong> per concessioni edilizie<br />

deve essere rilevato nel conto economico voce A6.<br />

L’importo relativo al trasferimento a terzi od al rimborso deve essere rilevato nella voce BII del<br />

conto del patrimonio o, in alternativa, nella voce CVII altri debiti.<br />

Entrate per assunzione prestiti (Titolo V)<br />

All’iscrizione di un accertamento, in contabilità fi nanziaria, relativo ad un contratto di prestito deve<br />

corrispondere, in egual misura, l’aumento del debito iscritto nella voce C I) del Conto del patrimonio.<br />

Allo stesso modo, nel caso in cui l’ente assumesse l’onere di ammortamento di un prestito contratto<br />

da altro ente, ad esempio un consorzio, anche in assenza di accertamento fi nanziario, nel Tit.<br />

V dell’entrata verrà rilevato in aumento tale valore che verrà così contrapposto ad un aumento del<br />

debito iscritto al punto C I) del Conto del patrimonio.<br />

Nella fattispecie in cui il prestito venga rimborsato da altri <strong>enti</strong>, l’accertamento, essendo nella<br />

contabilità fi nanziaria iscritto come un contributo in conto impianti, dovrà essere contabilizzato nel<br />

Conto del patrimonio nella voce B I) “Conferim<strong>enti</strong>”.<br />

Nel prospetto di conciliazione dovranno essere riportate le opportune rettifi che aumentando la<br />

voce “trasferim<strong>enti</strong> in conto capitale” e diminuendo la voce “accensione di prestiti”.<br />

Spese corr<strong>enti</strong> (Titolo I)<br />

Nella colonna 9S del Prospetto di conciliazione devono essere riportate le spese corr<strong>enti</strong>, classifi<br />

cate in base alla loro natura, riferite alle specifi che voci della lettera B) del conto economico se<br />

sono di competenza economica dell’esercizio.<br />

Invece devono essere iscritte alla voce E29 del conto economico le spese di carattere eccezionale<br />

rilevate nella parte corrente, ad esempio per ev<strong>enti</strong> calamitosi, consultazioni elettorali e referendarie,<br />

e se riferite ad anni preced<strong>enti</strong>, per sentenze esecutive, per ripiano disavanzo aziende di<br />

pubblico servizio, per debiti fuori <strong>bilancio</strong>.<br />

Impegni per “costi esercizi futuri”<br />

Nella colonna 2S e 3S del Prospetto di conciliazione devono essere riportate le spese impegnate<br />

in contabilità fi nanziaria che non hanno, alla chiusura dell’esercizio, la relativa manifestazione<br />

economica in quanto non si è concretizzata l’acquisizione del fattore produttivo. In tale fattispecie<br />

rientrano, ad esempio, quelli relativi a:<br />

procedure di gara bandite entro la chiusura dell’esercizio;<br />

forniture di beni ordinate e non consegnate alla chiusura dell’esercizio;<br />

prestazioni di servizio ordinate e non ultimate a fi ne esercizio.<br />

Nella colonna 2S del Prospetto di conciliazione devono essere indicate le spese impegnate<br />

nell’anno precedente, ma di competenza economica dell’anno in corso, mentre nella colonna 3S<br />

107 CAPITOLO 4 |RENDICONTO DELL’ENTE LOCALE: PROCESSO E TECNICHE CONTABILI PER LA PREDISPOSIZIONE<br />

DEL PASSAGGIO DAL BILANCIO FINANZIARIO AL BILANCIO PATRIMONIALE/ECONOMICO

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