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La piattaforma continentale - Associazione Nazionale Granatieri di ...

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LA DEFINIZIONE DELLA<br />

PIATTAFORMA CONTINENTALE<br />

SECONDO L’ARTICOLO 76 DELLA<br />

CONVENZIONE DELLE NAZIONI<br />

UNITE SUL DIRITTO DEL MARE<br />

—<br />

INCERTEZZE e AMBIGUITÀ<br />

<strong>di</strong> Carlo DARDENGO


INDICE<br />

1. Definizione <strong>di</strong> “<strong>piattaforma</strong> <strong>continentale</strong>”<br />

2. Trasparenza e ambiguità nella definizione della <strong>piattaforma</strong> <strong>continentale</strong><br />

secondo l’articolo 76<br />

a) Premessa<br />

b) Cause <strong>di</strong> ambiguità nell’implementazione dell’articolo 76<br />

c) Definizione del piede della scarpata <strong>continentale</strong><br />

d) Applicando le “formule” dell’articolo 76<br />

e) Determinazione dei limiti “estremi”<br />

f) Determinazione del limite esterno della <strong>piattaforma</strong> <strong>continentale</strong> giuri<strong>di</strong>ca<br />

g) Implementazione e tempi entro cui sottoporre dati e notizie sui limiti della<br />

<strong>piattaforma</strong> <strong>continentale</strong>, quando questa si estende oltre 200 miglia marine<br />

h) Commissione sui Limiti della Piattaforma Continentale (CLPC)<br />

i) Incertezze insite nell’articolo 76<br />

j) Confidenzialità dei dati delle informazioni<br />

3. Conclusioni<br />

2


1. Definizione <strong>di</strong> “<strong>piattaforma</strong> <strong>continentale</strong>”<br />

<strong>La</strong> <strong>piattaforma</strong> <strong>continentale</strong> precede cronologicamente la zona economica<br />

esclusiva e trova le sue origini nella pratica internazionale della metà del secolo<br />

XX. <strong>La</strong> rapida formazione <strong>di</strong> una norma consuetu<strong>di</strong>naria in tema <strong>di</strong> <strong>piattaforma</strong><br />

<strong>continentale</strong> è dovuta ai progressi tecnici che hanno aperto consistenti<br />

prospettive per lo sfruttamento delle risorse minerali (soprattutto idrocarburi)<br />

contenute nei fondali marini <strong>di</strong> ridotta profon<strong>di</strong>tà a<strong>di</strong>acenti alle masse<br />

continentali, <strong>di</strong> cui costituiscono il prolungamento, ed estesi oltre le aree<br />

rientranti nel fondo del mare territoriale 1 .<br />

<strong>La</strong> <strong>piattaforma</strong> <strong>continentale</strong> ed il margine <strong>continentale</strong> trovano la loro<br />

definizione nell’ambito della geologia. I continenti hanno un prolungamento<br />

sommerso <strong>di</strong> forma regolare, il margine <strong>continentale</strong>, costituito da una<br />

<strong>piattaforma</strong> <strong>continentale</strong> (fig. 1), ampia spianata dalla lievissima pendenza che a<br />

un certo punto si accentua bruscamente a formare la scarpata <strong>continentale</strong> e<br />

concludere il continente vero e proprio 2 . <strong>La</strong> scarpata <strong>continentale</strong> nella sua parte<br />

estrema, è a contatto con la crosta oceanica, ma la zona <strong>di</strong> contatto tra l’una e<br />

l’altra è coperta <strong>di</strong> se<strong>di</strong>menti che, provenendo dal continente e dalla <strong>piattaforma</strong>,<br />

sono trasportati dal movimento delle onde in <strong>di</strong>rezione del largo, formando<br />

l’ultima parte del margine <strong>continentale</strong>: la risalita <strong>continentale</strong>, cioè quella coltre<br />

sempre più sottile <strong>di</strong> se<strong>di</strong>mento gradati (ciottoli, sabbie, fango) che dalla<br />

scarpata <strong>continentale</strong> si assottiglia e si annulla nei fondali oceanici. <strong>La</strong><br />

<strong>piattaforma</strong> <strong>continentale</strong> è pertanto il naturale prolungamento sommerso del<br />

continente ed ha assunto sempre più importanza man mano che la tecnologia ne<br />

permetteva l’esplorazione e lo sfruttamento 3 . Questo spiega il grande interesse<br />

<strong>di</strong>mostrato da molti Stati durante la stesura della CNUDM 4 al riguardo. Lo<br />

scopo ero <strong>di</strong> assicurarsi lo sfruttamento delle risorse, talvolta ingenti, poste<br />

proprio nella <strong>piattaforma</strong> <strong>continentale</strong> 5 .<br />

1<br />

T. SCOVAZZI, Elementi <strong>di</strong> Diritto Internazionale del Mare, Giuffrè, 1994, p. 43;<br />

2<br />

P.J. COOK – C.M. CARLETON, Continental Shelf Limits, Oxford University Press, 2000, p. 25<br />

ss;<br />

3<br />

BENNOUNA, Les droits d'exploitation des resources minérales océans, RGDIP, 1980, p. 120<br />

ss.;<br />

4<br />

CNUDM: Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare - L. 2 <strong>di</strong>cembre 1994, n. 689<br />

5<br />

T. TREVES, Lo sfruttamento dei fon<strong>di</strong> marini internazionali, Milano, 1982, p. 37-63<br />

3


Figura 1 <strong>La</strong> <strong>piattaforma</strong> <strong>continentale</strong><br />

Nella Convenzione del 1958 la <strong>piattaforma</strong> <strong>continentale</strong> viene definita come" il<br />

suolo e il sottosuolo delle aree marine a<strong>di</strong>acenti alla costa (della terraferma e<br />

delle isole) ma esterne all'area del mare territoriale fino ad una profon<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> 200<br />

metri o, oltre tale limite, fin dove la profon<strong>di</strong>tà delle acque sovrastanti consente<br />

lo sfruttamento delle risorse naturali <strong>di</strong> dette aree" 6 .<br />

L’articolo 76 della CNUDM definisce nel seguente modo la <strong>piattaforma</strong><br />

<strong>continentale</strong>:<br />

1. <strong>La</strong> <strong>piattaforma</strong> <strong>continentale</strong> <strong>di</strong> uno Stato costiero comprende il fondo e il<br />

sottosuolo delle aree sottomarine che si estendono al <strong>di</strong> là del suo mare<br />

territoriale attraverso il prolungamento naturale del suo territorio terrestre fino<br />

all'orlo esterno del margine <strong>continentale</strong>, o fino a una <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> 200 miglia<br />

6 Questa definizione è stata riportata tale e quale nella Legge 21 luglio 1967, n. 613 relativa alla<br />

"Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liqui<strong>di</strong> e gassosi nel mare territoriale e nella <strong>piattaforma</strong><br />

<strong>continentale</strong>". Da notare che la Convenzione citata non è stata ratificata dall'Italia.<br />

4


marine 7 dalle linee <strong>di</strong> base dalle quali si misura la larghezza del mare<br />

territoriale, nel caso che l'orlo esterno del margine <strong>continentale</strong> si trovi a una<br />

<strong>di</strong>stanza inferiore (fig. 2).<br />

2. <strong>La</strong> <strong>piattaforma</strong> <strong>continentale</strong> <strong>di</strong> uno Stato costiero non si estende al <strong>di</strong> là dei<br />

limiti previsti dai numeri 4, 5, 6.<br />

3. Il margine <strong>continentale</strong> comprende il prolungamento sommerso della massa<br />

terrestre dello Stato costiero e consiste nel fondo marino e nel sottosuolo della<br />

<strong>piattaforma</strong>, della scarpata e della risalita. Non comprende gli alti fondali<br />

oceanici con le loro dorsali oceaniche né il loro sottosuolo.<br />

4. a) Ai fini della presente Convenzione, lo Stato costiero definisce l'orlo esterno<br />

del margine <strong>continentale</strong> ogni qualvolta questo si estende oltre 200 miglia<br />

marine dalle linee <strong>di</strong> base dalle quali si misura la larghezza del mare<br />

territoriale, me<strong>di</strong>ante:<br />

i) una linea tracciata conformemente al numero 7 in riferimento ai punti fissi<br />

più esterni, in ciascuno dei quali lo spessore delle rocce se<strong>di</strong>mentarie sia pari<br />

ad almeno l'1% della <strong>di</strong>stanza più breve tra il punto considerato e il piede della<br />

scarpata <strong>continentale</strong>; oppure<br />

ii) una linea tracciata conformemente al numero 7 in riferimento a punti fissi<br />

situati a non più <strong>di</strong> 60 miglia marine dal piede della scarpata <strong>continentale</strong>.<br />

b) In assenza <strong>di</strong> prova contraria, il piede della scarpata <strong>continentale</strong> coincide<br />

con il punto del massimo cambiamento <strong>di</strong> pendenza alla base della scarpata.<br />

5. I punti fissi che definiscono la linea che in<strong>di</strong>ca il limite esterno della<br />

<strong>piattaforma</strong> <strong>continentale</strong> sul fondo marino, tracciata conformemente al numero<br />

4, a), i) e ii), vengono fissati a una <strong>di</strong>stanza non superiore a 350 miglia marine<br />

dalle linee <strong>di</strong> base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale,<br />

oppure a una <strong>di</strong>stanza non superiore a 100 miglia marine dall'isobata dei 2.500<br />

metri, che è la linea che collega i punti dove la profon<strong>di</strong>tà delle acque è pari a<br />

2.500 metri.<br />

6. Nonostante le <strong>di</strong>sposizioni del numero 5, nelle dorsali sottomarine 8 il limite<br />

esterno della <strong>piattaforma</strong> <strong>continentale</strong> non supera la <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> 350 miglia<br />

7 Per miglio marino si intende quello che nell’ambito della navigazione marittima viene in<strong>di</strong>cato<br />

come miglio nautico e che corrisponde a 1852 metri (secondo la definizione adottata dall’I.H.O.)<br />

5


marine dalle linee <strong>di</strong> base dalle quali si misura la larghezza del mare<br />

territoriale. Il presente numero 6 non si applica alle elevazioni sottomarine che<br />

sono elementi naturali del margine <strong>continentale</strong>, quali tavolati, rialzi, duomi,<br />

banchi o speroni.<br />

7. Lo Stato costiero definisce il limite esterno della propria <strong>piattaforma</strong><br />

<strong>continentale</strong>, quando tale <strong>piattaforma</strong> si estende al <strong>di</strong> là <strong>di</strong> 200 miglia marine<br />

dalle linee <strong>di</strong> base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale, per<br />

mezzo <strong>di</strong> linee <strong>di</strong>ritte <strong>di</strong> lunghezza non superiore a 60 miglia marine che<br />

collegano punti fissi definiti da coor<strong>di</strong>nate in latitu<strong>di</strong>ne e longitu<strong>di</strong>ne 9 .<br />

8. Lo Stato costiero sottopone alla Commissione sui Limiti della Piattaforma<br />

Continentale, istituita conformemente all'Allegato II, dati e notizie sui limiti<br />

della propria <strong>piattaforma</strong> <strong>continentale</strong>, quando questa si estende oltre 200<br />

miglia marine dalle linee <strong>di</strong> base dalle quali si misura la larghezza del mare<br />

territoriale, sulla base <strong>di</strong> una rappresentazione geografica imparziale. <strong>La</strong><br />

Commissione fornisce agli Stati costieri raccomandazioni sulle questioni<br />

relative alla determinazione dei limiti esterni della loro <strong>piattaforma</strong><br />

<strong>continentale</strong>. I limiti della <strong>piattaforma</strong>, fissati da uno Stato costiero sulla base <strong>di</strong><br />

tali raccomandazioni, sono definitivi e vincolanti.<br />

9. Lo Stato costiero deposita presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite<br />

le carte nautiche e le informazioni pertinenti, inclusi i dati geodetici che<br />

descrivono in modo definitivo il limite esterno della sua <strong>piattaforma</strong><br />

<strong>continentale</strong>. Il Segretario Generale dà adeguata pubblicità a tali documenti.<br />

10. Le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo sono senza pregiu<strong>di</strong>zio per la<br />

delimitazione della <strong>piattaforma</strong> <strong>continentale</strong> tra Stati con coste opposte o<br />

a<strong>di</strong>acenti.<br />

8<br />

Dorsale oceanica e sottomarina: una lunga elevazione del fondale oceanico profondo con<br />

topografia irregolare o uniforme con pen<strong>di</strong>i ripi<strong>di</strong><br />

9<br />

P.J. COOK – C.M. CARLETON, Continental Shelf Limits, Oxford University Press, 2000, p. 19<br />

ss;<br />

6


Figura 2 <strong>La</strong> <strong>piattaforma</strong> <strong>continentale</strong> “minima” che uno Stato può reclamare<br />

xc rappresenta il margine <strong>continentale</strong><br />

xf rappresenta il limite delle 200 miglia dalle linee <strong>di</strong> base<br />

cf rappresenta la parte del fondo oceanico che sarebbe compresa nella<br />

riven<strong>di</strong>cazione<br />

Come si può chiaramente vedere, i criteri per la determinazione dell’estensione<br />

della <strong>piattaforma</strong> <strong>continentale</strong> sono complessi e sono stati e continuano ad essere<br />

oggetto <strong>di</strong> svariate interpretazioni proprio a causa <strong>di</strong> tali complessità. Uno dei<br />

criteri che stabilisce la massima estensione alla quale si può espandere la<br />

<strong>piattaforma</strong> <strong>continentale</strong> <strong>di</strong> un Stato costiero, è che il limite esterno sia a meno <strong>di</strong><br />

100 miglia marine dall'isobata dei 2500 metri. Un secondo requisito è che il<br />

limite esterno deve essere non oltre le 350 miglia marine dalle linee <strong>di</strong> base dalle<br />

quali il mare territoriale è misurato. Un Stato costiero può ovviamente usare il<br />

criterio che gli è più favorevole. Entro questi limiti massimi, almeno uno dei due<br />

criteri ad<strong>di</strong>zionali deve essere rispettato affinché una riven<strong>di</strong>cazione sod<strong>di</strong>sfi la<br />

CNUDM:<br />

- il limite più esterno non deve <strong>di</strong>stare più <strong>di</strong> 60 miglia marine dal piede della<br />

scarpata;<br />

- una linea definita da un insieme <strong>di</strong> punti in cui lo spessore delle rocce<br />

se<strong>di</strong>mentarie sia almeno pari all'1% della <strong>di</strong>stanza più breve da ciascuno <strong>di</strong> tali<br />

punti al piede della scarpata <strong>continentale</strong> 10 .<br />

A causa del fatto che l’articolo 76 prevede che gli Stati costieri possano<br />

reclamare una <strong>piattaforma</strong> <strong>continentale</strong> che può includere aree da considerarsi<br />

10 G.P. FRANCALANCI, Geological Interpretation of Art. 76 of the United Nations convention on<br />

the <strong>La</strong>w of the Sea, procee<strong>di</strong>ngs of the TALOS Working Group Symposium, maggio 1990, p 13-<br />

19<br />

7


geologicamente parte del fondo dell’oceano profondo (fig. 3), i rilievi<br />

batimetrici e sismici possono essere condotti sino a 3000 metri <strong>di</strong> profon<strong>di</strong>tà 11 .<br />

Figure 3 il limite estremo <strong>di</strong> una riven<strong>di</strong>cazione non può eccedere le 350 miglia<br />

marine dalle linee <strong>di</strong> base o le 100 miglia marine dall’isobata dei 2500<br />

metri<br />

I rilievi sismici necessari alla determinazione dello spessore del se<strong>di</strong>mento sono<br />

molto costosi per cui l'isobata dei 2500 metri e la configurazione del fondo<br />

marino nella regione del piede della scarpata dovrebbero essere preceduti da un<br />

accurato rilievo idrografico. Una determinazione così fatta, dovrà quin<strong>di</strong> essere<br />

sottoposta all’approvazione della Commissione sui Limiti della Piattaforma<br />

Continentale 12 (CLPC). Questo comporta la <strong>di</strong>vulgazione <strong>di</strong> informazioni <strong>di</strong><br />

alto valore scientifico e tecnico, con risvolti importanti anche dal punti <strong>di</strong> vista<br />

della sicurezza, e ritar<strong>di</strong> notevoli nell’approvazione della delimitazione<br />

proposta dallo Stato costiero. Lo Stato costiero deve depositare i risultati della<br />

definizione del limite esterno della <strong>piattaforma</strong> <strong>continentale</strong> (solo nel caso in cui<br />

si estenda oltre le 200 miglia marine) presso la CLPC 13 , che esaminata tale<br />

documentazione, nel caso la riven<strong>di</strong>cazione sia fondata (altrimenti viene<br />

11<br />

United Nations, Office of Legal Affaire: Division for Ocean Affaire and the <strong>La</strong>w of the Sea,<br />

Definition of Continental Shelf, 1993<br />

12<br />

CNUDM art. 78 numero 8<br />

13 N.N. FRANCIS, The Continental Shelf Commission, Ocean Policy: New Institutions, challenges<br />

and<br />

opportunities, M.H. Nordquist and J.N. Moore, 1999<br />

8


espinta), fornisce le proprie raccomandazioni in merito 14 . I limiti stabiliti sulla<br />

base <strong>di</strong> tali raccomandazioni saranno quelli definitivi 15 .<br />

Nel caso <strong>di</strong> sfruttamento della <strong>piattaforma</strong> <strong>continentale</strong> oltre le 200 miglia<br />

marine, la CNUDM prevede pagamenti e contributi a favore degli Stati in via <strong>di</strong><br />

sviluppo contraenti la Convenzione 16 . I pagamenti inizieranno dal sesto anno <strong>di</strong><br />

sfruttamento e saranno inizialmente pari al 1% del valore o volume <strong>di</strong><br />

produzione <strong>di</strong> quel sito; la quota aumenterà dell’1% annuo fino al do<strong>di</strong>cesimo<br />

anno e rimarrà del 7% da allora in poi.<br />

Lo stato costiero ha <strong>di</strong>ritti sovrani <strong>di</strong> esplorazione e sfruttamento delle riserve<br />

minerali e altre risorse non viventi del fondo marino e del sottosuolo 17 ; non può<br />

impe<strong>di</strong>re la posa o la manutenzione <strong>di</strong> cavi e condotte ma il loro percorso è<br />

soggetto al suo consenso. Gli altri Stati hanno in ogni caso il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> libera<br />

navigazione e <strong>di</strong> sorvolo.<br />

Le risorse naturali <strong>di</strong> cui si tratta sono costituite da risorse minerali o non viventi<br />

e da organismi viventi ma sempre in contatto fisico col suolo o il sottosuolo.<br />

Alcuni Stati hanno compreso tra le risorse della <strong>piattaforma</strong> <strong>continentale</strong> anche<br />

gli oggetti archeologici, giacenti sul fondo marino 18 .<br />

2. Trasparenza e ambiguità nella definizione della <strong>piattaforma</strong> <strong>continentale</strong><br />

secondo l’articolo 76<br />

a. Premessa<br />

Dall’esame dell’articolo 76 è chiaro che alcuni aspetti e le relative<br />

metodologie presentano delle sfide per le quali non esistono delle soluzioni<br />

chiare ed univoche. Pertanto, in alcune situazioni, c’è da aspettarsi che la sua<br />

implementazione possa portare a lunghi e complessi contenziosi e ad altre<br />

complicazioni che non erano state previste dagli estensori dell’articolo 76,<br />

visti anche i gran<strong>di</strong> interessi economici spesso in gioco.<br />

14 UNITED NATIONS, Modus Operan<strong>di</strong> of the Commission, CLCS/L£, United Nations, 1997<br />

15 R. MACNAB, The Case for Transparency in the Delimitation of the Outer Continental Shelf in<br />

Accordance<br />

with UNCLOS Article 76" Ocean Development & International <strong>La</strong>w 35z1-17, 2004 p. 2<br />

16 CNUDM art. 82<br />

17 CNUDM art. 74<br />

18 G.P. Francalanci- F. Spanio, <strong>La</strong> Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare - Aspetti<br />

Tecnici, Istituto Idrografico della Marina, 2000, p.44<br />

9


Con i suoi presupposti semplicistici e le relative ambiguità delle sue<br />

procedure tecniche, l’articolo 76 ha introdotto nella definizione dei confini<br />

marittimi internazionali un significativo rischio potenziale <strong>di</strong> punti <strong>di</strong> vista<br />

<strong>di</strong>vergenti e in conflitto tra loro. Allo stesso tempo rimane importante<br />

permettere agli stati costieri l’autonomia <strong>di</strong> stabilire i propri limiti della<br />

<strong>piattaforma</strong> <strong>continentale</strong> anche oltre le 200 miglia marine. È quin<strong>di</strong> probabile<br />

che l’implementazione dell’articolo 76 nelle <strong>di</strong>verse parte del mondo,<br />

potrebbe avere un effetto avverso sugli interessi <strong>di</strong> altri stati che<br />

storicamente avevano goduto del libero accesso e <strong>di</strong> un uso senza<br />

limitazioni, <strong>di</strong> aree marittime che ora sono invece oggetto <strong>di</strong> possibile<br />

riven<strong>di</strong>cazione. In questi casi, sarebbe comprensibile che gli stati interessati<br />

<strong>di</strong>mostrino grande attenzione al processo che potrebbe comportare<br />

restrizioni, anche significative, ai <strong>di</strong>ritti sino ad allora goduti.<br />

b. Cause <strong>di</strong> ambiguità nell’implementazione dell’articolo 76<br />

Per definire i limiti esterni della <strong>piattaforma</strong> <strong>continentale</strong>, nel caso in cui si<br />

estenda oltre le 200 miglia, gli stati costieri devono impegnarsi in un<br />

processo non sempre chiaro e definito ma che è tuttavia formalmente<br />

descritto dall’articolo 76. Le procedure tecniche per l’implementazione<br />

dell’articolo 76 sono state oggetto <strong>di</strong> estese <strong>di</strong>scussioni e <strong>di</strong>samina (Nazioni<br />

Unite, 1993, 1999; Cook & Carlenton, 2000). In sostanza richiedono una<br />

conoscenza della struttura geologica della regione, associata alla misura,<br />

analisi, e interpretazione <strong>di</strong> tre parametri: conformazione del fondale,<br />

profon<strong>di</strong>tà, e spessore del materiale se<strong>di</strong>mentario. Queste procedure sono<br />

integrate da misure geodetiche per la definizione delle coor<strong>di</strong>nate orizzontali<br />

<strong>di</strong> certi elementi chiave per la riven<strong>di</strong>cazione (per esempio le dorsali<br />

sottomarine) sull’ellissoide <strong>di</strong> rotazione scelto.<br />

Per un dato stato costiero, la decisione <strong>di</strong> procedere con l’implementazione<br />

<strong>di</strong>pende fortemente dalla percezione della natura e <strong>di</strong>mensione della parte<br />

sommersa della sua massa terrestre, in<strong>di</strong>cata dall’articolo 76 come il<br />

naturale prolungamento del suo territorio terrestre. In molti casi, uno stato<br />

costiero svolgerà campagne <strong>di</strong> ricerca per la determinazione dei fattori geo-<br />

10


morfologici allo scopo <strong>di</strong> identificare elementi del fondo marino oltre le 200<br />

miglia marine, che esso considera idonei ad essere inclusi entro il limite<br />

proposto <strong>di</strong> <strong>piattaforma</strong> <strong>continentale</strong>. In generale, il risultato <strong>di</strong> questo<br />

accertamento sarà basato sulla percezione della continuità geo-morfologica<br />

tra la massa terrestre dello stato e gli elementi del fondo marino. Questa è<br />

una fonte notevole <strong>di</strong> ambiguità, considerando come la plausibilità<br />

dell’interpretazione finale sia affetta da incertezze dovute a set <strong>di</strong> dati<br />

incompleti, talvolta non affidabili e/o in conflitto tra loro o a opinioni <strong>di</strong>verse<br />

circa la vali<strong>di</strong>tà della presunto prolungamento naturale.<br />

Per esempio, nel caso della <strong>piattaforma</strong> <strong>continentale</strong> riven<strong>di</strong>cata dalla Russia<br />

nell’Oceano Artico già nel <strong>di</strong>cembre 2001, cinque stati le cui coste si<br />

affacciano su questa area (Canada, USA, Danimarca, Norvegia, e Giappone)<br />

hanno comunicato alle Nazioni Unite, me<strong>di</strong>ante note verbali, la loro<br />

preoccupazione circa i limiti proposti dalla Russia. Giappone, Norvegia e<br />

USA hanno evidenziato la mancanza <strong>di</strong> dati sostanziali che permettano una<br />

valutazione in<strong>di</strong>pendente della presentazione della riven<strong>di</strong>cazione russa.<br />

Una delle parti (gli USA) sono andati ancora più avanti proponendo una<br />

conferenza sull’Artide, argomentandola con la necessità <strong>di</strong> risolvere le<br />

controversie scientifiche prima che alcuni elementi del fondo marino siano<br />

riconosciuti come prolungamenti naturali.<br />

c. Definizione <strong>di</strong> “piede della scarpata <strong>continentale</strong>”<br />

Il paragrafo 4(b) dell’articolo 76 <strong>di</strong>chiara che in assenza <strong>di</strong> prova contraria,<br />

il piede della scarpata <strong>continentale</strong> coincide con il punto del massimo<br />

cambiamento <strong>di</strong> pendenza alla base della scarpata. Questa caratteristica<br />

fornisce un punto <strong>di</strong> partenza per successive procedure/processi. Errori o<br />

interpretazioni errate in questa fase, si estenderanno alle fasi successive,<br />

influenzando l’accuratezza del limite della <strong>piattaforma</strong> <strong>continentale</strong>. <strong>La</strong><br />

tecnica più imme<strong>di</strong>ata per definire il piede della scarpata (fig. 3 e 4) è <strong>di</strong><br />

analizzare una serie <strong>di</strong> profili batimetrici perpen<strong>di</strong>colari all’orlo della<br />

<strong>piattaforma</strong> <strong>continentale</strong>, con lo scopo <strong>di</strong> determinare dove il gra<strong>di</strong>ente del<br />

fondale marino presenta il suo valore massimo. Il risultato <strong>di</strong> questa analisi<br />

11


<strong>di</strong>pende non solo dalla precisione e dal numero dei profili batimetrici, ma<br />

anche dalla loro <strong>di</strong>stribuzione ed orientazione. Altri fattori significativi che<br />

devono essere presi in considerazione sono la natura del fondale marino,<br />

(regolare, piatto, irregolare, ondulato, ecc.); l’accuratezza e la risoluzione del<br />

sistema utilizzato per le misurazioni batimetriche (scandaglio a lobo stretto<br />

oppure largo, a lobo singolo o multifascio); l’adeguatezza e calibrazione del<br />

sistema <strong>di</strong> posizionamento utilizzato per determinare la posizione (obsoleti o<br />

moderni); il tipo <strong>di</strong> elaborazione che è stata applicato ai dati (correzioni<br />

velocità del suono, filtri, correzioni statistiche eccetera); il formato dei dati<br />

(profili originali o profili ricalcolati da griglie regolari, accessibilità dei dati<br />

(riservati o <strong>di</strong> libera <strong>di</strong>vulgazione); e i criteri applicati nell’analisi e<br />

nell’interpretazione dei dati, che possono essere affetti dalla competenza ed<br />

esperienza dell’operatore nel selezionare i punti <strong>di</strong> massimo cambio del<br />

gra<strong>di</strong>ente. Venendo ora a quanto previsto per la determinazione del piede<br />

della scarpata in assenza <strong>di</strong> prova contraria, l’articolo 76 aggiunge ulteriori<br />

elementi <strong>di</strong> potenziale ambiguità al processo in<strong>di</strong>cando altri generi, senza<br />

definirli, <strong>di</strong> informazione che possono essere utilizzate per lo scopo. Per<br />

esempio, osservazioni delle variazioni gravimetriche e magnetiche insieme a<br />

misure sismiche potrebbero restringere l’area <strong>di</strong> potenziale collocazione del<br />

piede della scarpata in<strong>di</strong>viduando meglio il confine tra la crosta oceanica e<br />

quella <strong>continentale</strong>. A similitu<strong>di</strong>ne dell’approccio basato sulla morfologia<br />

del fondo, l’uso <strong>di</strong> questa sorta <strong>di</strong> assenza <strong>di</strong> prova contraria, necessiterà <strong>di</strong><br />

essere accompagnato da una serie <strong>di</strong> requisiti che riguardano la qualità della<br />

prova e la sua adeguatezza scientifica per lo scopo, e che potrebbero portare<br />

a generare ulteriori elementi d’incertezza.<br />

d. Applicando le “formule” dell’articolo 76<br />

Dopo la determinazione del piede della scarpata <strong>continentale</strong>, l’operazione<br />

successiva riguarda la definizione dell’estensione del margine <strong>continentale</strong>.<br />

Questo comporta la costruzione <strong>di</strong> almeno una, più probabilmente <strong>di</strong> due<br />

linee <strong>di</strong>stinte, la cui posizione è determinata rispetto al piede della scarpata<br />

<strong>continentale</strong>, secondo le due formule in<strong>di</strong>cate all’articolo 76 paragrafi 4(a)<br />

12


(i) e (ii) (che possiamo in<strong>di</strong>care rispettivamente come formula dello spessore<br />

e formula della <strong>di</strong>stanza).<br />

<strong>La</strong> formula della <strong>di</strong>stanza è quella più lineare delle due, in quanto comporta<br />

semplicemente la proiezione del piede della scarpata alla <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> 60<br />

miglia marine. Questa operazione può essere fatta matematicamente,<br />

utilizzando un software per calcoli geodetici che computi una serie <strong>di</strong><br />

coor<strong>di</strong>nate, con un livello <strong>di</strong> errore molto basso, assumendo che gli algoritmi<br />

utilizzati siano corretti 19 .<br />

L’applicazione della formula dello spessore richiede invece la definizione <strong>di</strong><br />

una serie <strong>di</strong> punti ove lo spessore delle rocce se<strong>di</strong>mentarie sia uguale all’uno<br />

per cento della <strong>di</strong>stanza dal piede della scarpata (fig. 4).<br />

<strong>La</strong> ragione alla base <strong>di</strong> questa <strong>di</strong>sposizione, era quella <strong>di</strong> permettere a stati<br />

con un’ampia margine <strong>continentale</strong>, <strong>di</strong> includere all’interno della loro<br />

<strong>piattaforma</strong> estesa, eventuali depositi <strong>di</strong> idrocarburi. Questa operazione è<br />

potenzialmente molto complessa e comporta la possibilità <strong>di</strong> commettere<br />

gravi errori e/o un’interpretazione errata dei dati acquisiti. <strong>La</strong> misura dello<br />

spessore delle rocce se<strong>di</strong>mentarie al <strong>di</strong> sotto del fondo oceanico richiede<br />

l’utilizzo <strong>di</strong> strumentazione e metodologie <strong>di</strong> lavoro ed elaborazione dei dati<br />

raccolti che forniscano garanzie <strong>di</strong> elevata precisione ed accuratezza. I fattori<br />

che con<strong>di</strong>zionano l’atten<strong>di</strong>bilità d’interpretazione dei dati sono del tutto<br />

analoghi a quelli per la determinazione del piede della scarpata. Una regola<br />

pratica dettata dall’esperienza in tale tipologia <strong>di</strong> rilievi e determinazioni, ci<br />

<strong>di</strong>ce che lo spessore dei se<strong>di</strong>menti può essere determinato al meglio con<br />

un’accuratezza del <strong>di</strong>eci per cento.<br />

19 Gli algoritmi <strong>di</strong> calcolo che possono essere utilizzati sono svariati , inoltre l’accuratezza del<br />

risultato finale <strong>di</strong>pende anche dal tipo <strong>di</strong> datum utilizzato.<br />

13


Crosta<br />

<strong>continentale</strong><br />

Piede della scarpata<br />

Se<strong>di</strong>mento<br />

Crosta<br />

oceanica<br />

D<br />

Distanza al piede della scarpata<br />

1% della <strong>di</strong>stanza più breve dal piede della scarpata quando d = 1<br />

D 100<br />

Figura 4 Applicazione della formula della <strong>di</strong>stanza articolo 76 4(a) (ii)<br />

d = spessore del se<strong>di</strong>mento<br />

<strong>La</strong> formula assume che l’accumulo <strong>di</strong> se<strong>di</strong>mento sia regolare ed omogeneo<br />

con un profilo netto, più spesso vicino alla costa e poi va man mano<br />

assottigliandosi andando verso fondali più profon<strong>di</strong>. Tale situazione <strong>di</strong><br />

regolarità è invece l’eccezione in quanto quasi mai l’andamento dei<br />

se<strong>di</strong>menti è regolare e pertanto si presenta <strong>di</strong>fficile definire il punto “dell’un<br />

per cento”. Per tali ragioni il modello può far sorgere interpretazioni in<br />

contrasto tra loro a seconda dell’interpretazione dei dati e <strong>di</strong> eventuali<br />

pregiu<strong>di</strong>zi.<br />

Non necessariamente uno stato deve applicare una formula o un’altra, ma<br />

può utilizzare quella più conveniente per i suoi interessi. Possono inoltre<br />

essere utilizzate entrambe le formule per estendere al massimo possibile<br />

l’area <strong>di</strong> <strong>piattaforma</strong> <strong>continentale</strong> da riven<strong>di</strong>care<br />

e. Determinazione dei limiti estremi<br />

A prescindere dal metodo scelto per la sua definizione, il limite esterno non<br />

può in generale estendersi oltre le 350 miglia marine dalle linee <strong>di</strong> base dello<br />

stato costiero, o 100 miglia oltre la isobata dei 2500 metri.<br />

14


<strong>La</strong> definizione della isobata dei 2500 metri è problematica in quanto richiede<br />

la misura del fondale con la massima accuratezza. Le norme dell’I.H.O. 20<br />

prevedono un’accuratezza pari al 2,3% del valore del fondale e nel caso della<br />

batometrica dei 2500 metri, questo equivale ad un valore <strong>di</strong> ±57,5 metri.<br />

Il limite delle 350 miglia consiste in una serie <strong>di</strong> archi circolari centrati sulla<br />

linea <strong>di</strong> base (fig. 5). A similitu<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> quanto detto precedentemente, la<br />

determinazione <strong>di</strong> tale linea <strong>di</strong> confine marittimo, può essere fatta me<strong>di</strong>ante<br />

l’impiego <strong>di</strong> software geodetici che calcoleranno automaticamente una serie<br />

<strong>di</strong> coor<strong>di</strong>nate. 21 .<br />

C’è tuttavia un’eccezione: il limite delle 350 miglia può essere superato nel<br />

caso in cui una elevazione sottomarina, ritenuta essere elemento naturale<br />

(articolo 76 (5) ) del margine <strong>continentale</strong>, si estenda oltre tale <strong>di</strong>stanza. In<br />

questo caso, potrebbe essere possibile estendere il limite oltre le 350 miglia<br />

costruendo una linea che risulti essere a una <strong>di</strong>stanza non superiore a 100<br />

miglia marine dall'isobata dei 2.500 metri. Il tutto è basato sulla legittimità <strong>di</strong><br />

poter in<strong>di</strong>care un elemento naturale del fondo, come facente parte integrale<br />

del margine <strong>continentale</strong> (come nel caso della riven<strong>di</strong>cazione della Russia<br />

nell’Oceano Artico).<br />

f. Determinazione del limite esterno della <strong>piattaforma</strong> <strong>continentale</strong><br />

giuri<strong>di</strong>ca<br />

Questa fase inizia con il confronto tra la linea ottenuta con le formule e<br />

quella estrema. Se la linea ottenuta con le formule è posta completamente<br />

entro quella estrema, si utilizzerà la prima per definire il limite della<br />

<strong>piattaforma</strong> <strong>continentale</strong>. Al contrario se la linea ottenuta con le formule è<br />

sempre posta oltre quella estrema, si utilizzerà quest’ultima nella definizione<br />

del limite.<br />

20 ± [a2 +(b × d)2 ]½ e nel caso dell’or<strong>di</strong>ne 3<br />

a=1 errore <strong>di</strong> profon<strong>di</strong>tà costante, per esempio la somma <strong>di</strong> tutti gli errori costanti<br />

b*d errore <strong>di</strong>pendente dalla profon<strong>di</strong>tà, per esempio la somma <strong>di</strong> tutti gli errori <strong>di</strong>pendenti dalla<br />

profon<strong>di</strong>tà<br />

b=0,023 fattore dell’errore <strong>di</strong>pendente dalla profon<strong>di</strong>tà<br />

d=2500 profon<strong>di</strong>tà.<br />

21 A seconda del tipo <strong>di</strong> riferimento geodetico utilizzato (datum) per il computo e degli algoritmi <strong>di</strong><br />

calcolo, si potrebbero avere <strong>di</strong>fferenze anche significative (svariate centinaia <strong>di</strong> metri).<br />

15


Più probabilmente la situazione sarà che alcuni segmenti della linea ottenuta<br />

con le formule saranno situati all’interno delle linea estrema, mentre altri<br />

cadranno all’interno (fig. 5).<br />

Figura 5 Esempi <strong>di</strong> determinazione dei limiti della <strong>piattaforma</strong> <strong>continentale</strong><br />

applicando i vari criteri dell’articolo 76<br />

Il risultato finale sarà pertanto una limite definito da segmenti della linea<br />

ottenuta con le formule e da segmenti appartenenti alla linea estrema. Tutte<br />

le ambiguità, gli errori, le imprecisioni che hanno influenzato la<br />

determinazione dei singoli segmenti, con<strong>di</strong>zioneranno anche il risultato<br />

finale. Da notare inoltre che il limite risultante non sarà una linea curva ma<br />

sarà composto da segmenti <strong>di</strong> linee <strong>di</strong>ritte <strong>di</strong> lunghezza non superiore a 60<br />

miglia marine (fig. 5).<br />

16


g. Implementazione e tempi entro cui sottoporre dati e notizie sui limiti<br />

della <strong>piattaforma</strong> <strong>continentale</strong>, quando questa si estende oltre 200 miglia<br />

marine<br />

Entro 10 anni dall’entrata in vigore della Convenzione (novembre 2004) gli<br />

stati costieri dovevano sottoporre alla Commissione sui Limiti della<br />

Piattaforma Continentale (CLPC) notizie sui limiti della propria <strong>piattaforma</strong><br />

<strong>continentale</strong>, quando questa si estenda oltre 200 miglia marine dalle linee <strong>di</strong><br />

base, dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale. <strong>La</strong> Commissione<br />

fornisce, su richiesta agli stati costieri raccomandazioni sugli aspetti relativi<br />

alla determinazione dei limiti esterni della loro <strong>piattaforma</strong> <strong>continentale</strong>. A<br />

seguito dei timori espressi da numerosi stati <strong>di</strong> non aver sufficiente tempo<br />

per poter raccogliere, elaborare e preparare tutti gli elementi necessari per<br />

avanzare la loro riven<strong>di</strong>cazione, e del fatto che molti hanno aderito alla<br />

Convenzione ben dopo il novembre 1994, tale limite è stato spostato al<br />

maggio 2009.<br />

<strong>La</strong> riven<strong>di</strong>cazione <strong>di</strong> una <strong>piattaforma</strong> <strong>continentale</strong> consiste in un rapporto<br />

esauriente che documenti le procedure seguite, il set <strong>di</strong> dati utilizzati per<br />

l’analisi, i risultati dell’analisi stessa espressi sotto forma <strong>di</strong> una serie <strong>di</strong><br />

coor<strong>di</strong>nate che in<strong>di</strong>viduino il limite della <strong>piattaforma</strong> <strong>continentale</strong> giuri<strong>di</strong>ca.<br />

<strong>La</strong> riven<strong>di</strong>cazione è esaminata dalla CLPC sui Limiti della Piattaforma<br />

Continentale per determinare se la proposta sia conforme ai requisiti<br />

dell’articolo 76. <strong>La</strong> CLPC, dopo aver esaminato tutta la documentazione,<br />

fornirà allo stato costiero eventuali raccomandazioni sulle questioni relative<br />

alla determinazione dei limiti esterni della sua <strong>piattaforma</strong> <strong>continentale</strong>. I<br />

limiti della <strong>piattaforma</strong>, fissati da uno Stato costiero sulla base <strong>di</strong> tali<br />

raccomandazioni, saranno definitivi e vincolanti.<br />

h. Commissione sui Limiti della Piattaforma Continentale (CLPC)<br />

<strong>La</strong> CLPC gioca un ruolo molto importante nell’implementazione<br />

dell’articolo 76. in particolare ha due funzioni specifiche:<br />

(1) esaminare la riven<strong>di</strong>cazione della <strong>piattaforma</strong> <strong>continentale</strong> avanzata dallo<br />

stato costiero e fornire raccomandazioni;<br />

17


(2) fornire consigli tecnici e scientifici agli stati che lo richiedano.<br />

I membri della CLPC devono provenire da stati che abbiano ratificata la<br />

Convenzione e rappresentare tutte le aree geografiche del mondo. Sono 21 e<br />

vengono designati dai rispettivi stati, devono essere esperti nel campo o<br />

della geologia, o della geofisica, o dell’idrografia e operano a titolo<br />

personale. Nello svolgimento dei loro compiti in seno alla CLPC agiscono<br />

come esperti per conto delle Nazioni Unite e gli sono garantite tutte le<br />

immunità e i privilegi, a similitu<strong>di</strong>ne dei membri <strong>di</strong> altri commissioni che<br />

sono considerate organi delle Nazioni Unite.<br />

i. Incertezze insite nell’articolo 76<br />

<strong>La</strong> CLPC in un tentativo <strong>di</strong> chiarire gli aspetti più ambigui e incerti<br />

dell’articolo 76, ha preparato una guida 22 contenete una serie <strong>di</strong> in<strong>di</strong>cazioni<br />

scientifiche e tecniche per aiutare gli stati costieri nella preparazione delle<br />

loro riven<strong>di</strong>cazioni per quanto riguarda la definizione dei confini della<br />

<strong>piattaforma</strong> <strong>continentale</strong> (chiara in<strong>di</strong>cazione delle <strong>di</strong>fficoltà incontrate<br />

nell’interpretazione della formulazione e dello scopo dell’articolo 76, è<br />

<strong>di</strong>mostrata dal fatto che la guida è composta da ben 120 pagine tra testo,<br />

figure e annessi mentre l’articolo comprende sole 639 parole, nella versione<br />

in lingua inglese). È interessante inoltre notare che per quanto riguarda<br />

argomenti spinosi come la definizione delle dorsali oceaniche o sottomarine,<br />

la guida include quasi quattro pagine <strong>di</strong> spiegazioni. Tutte queste in<strong>di</strong>cazioni<br />

e formulazioni sono non vincolanti per la Commissione che, come viene<br />

riba<strong>di</strong>to nella guida stessa, prenderà in esame, caso per caso, le<br />

riven<strong>di</strong>cazioni ed in particolare quelle che si avvalgono delle dorsali<br />

sottomarine.<br />

<strong>La</strong> situazione già complessa, a causa delle ambiguità precedentemente<br />

illustrate, si aggrava ulteriormente perchè le incertezze nelle misurazioni e<br />

nell’interpretazione potrebbero essere viste <strong>di</strong>versamente dai tre protagonisti:<br />

a) lo stato costiero che sottopone la riven<strong>di</strong>cazione per definire il confine<br />

22 Handbook on the Delimitation of Marittime Boundaries, UN, 2000<br />

18


della propria <strong>piattaforma</strong>; b) la CLPC che legittima o meno tale confine; c)<br />

gli stati terzi che hanno interessi nell’area interessata dalla riven<strong>di</strong>cazione.<br />

Considerando che la maggior parte del fondo oceanico non è ancora stato<br />

adeguatamente rilevato in molte aree, c’è da aspettarsi che le parti sopra<br />

in<strong>di</strong>cate, molto probabilmente, avranno punti <strong>di</strong> vista <strong>di</strong>fferenti e talvolta<br />

contrastanti, su quale sia il limite appropriato. Per esempio, uno stato<br />

costiero potrebbe basare le propria riven<strong>di</strong>cazione su un particolare set <strong>di</strong><br />

dati che si <strong>di</strong>scosta da informazioni già note, oppure su uno modello<br />

tettonico non accettato dalla comunità scientifica. Intanto, la CLPC o uno<br />

stato terzo potrebbero <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> un set <strong>di</strong> dati alternativo e atten<strong>di</strong>bile, o<br />

potrebbe supportare una <strong>di</strong>fferente, ma comunque plausibile, interpretazione<br />

delle informazioni <strong>di</strong>sponibili che generi dei dubbi sulla posizione assunta<br />

dallo stato promotore della riven<strong>di</strong>cazione.<br />

Le <strong>di</strong>fferenze sopra menzionate, relativamente alle informazioni e/o<br />

percezioni, genereranno senza dubbio contenziosi <strong>di</strong> natura scientifica e<br />

tecnica, che nell’ambito della comunità scientifica sono tra<strong>di</strong>zionalmente<br />

affrontati attraverso il riesame dei dati e delle risultanze da parte <strong>di</strong> altri<br />

gruppi scientifici. Nel caso dell’articolo 76, questo richiederebbe il libero<br />

accesso alle informazioni relative alla delimitazione della <strong>piattaforma</strong><br />

<strong>continentale</strong>, come pure una spiegazione del processo interpretativo che ha<br />

portato alle conclusioni in questione. Il processo, evidentemente,<br />

richiederebbe la buona volontà sia nel con<strong>di</strong>videre i dati che nel riconoscere<br />

interpretazioni tra loro in conflitto ma ugualmente plausibili.<br />

<strong>La</strong> CLPC si trova in una posizione molto delicata: deve legittimare le<br />

riven<strong>di</strong>cazioni sottoposte dai singoli stati assicurando che i limiti proposti<br />

non ledano né i <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> stati terzi, né quelli del fondo internazionale che è<br />

patrimonio comune <strong>di</strong> tutta l’umanità. <strong>La</strong> CLPC deve ricercare consistenza e<br />

obiettività nelle sue decisioni, facendo assegnamento sull’esperienza e il<br />

giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> un gruppo mutevole <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui che prestano la loro opera a<br />

titolo personale e che gode <strong>di</strong> immunità <strong>di</strong>plomatica. Secondo le regole in<br />

vigore, la CLPC opera in camera <strong>di</strong> consiglio e deve presentare un’immagine<br />

<strong>di</strong> rigorosa neutralità scientifica, politica e commerciale. <strong>La</strong> CLPC deve<br />

19


sforzarsi in ogni modo a ricercare l’obiettività scientifica in aree dove ci<br />

possono essere larghe e legittime <strong>di</strong>vergenze <strong>di</strong> opinione e deve tenere<br />

presente che le sue decisioni sono definitive e vincolanti e che non possono<br />

essere riesaminate anche alla luce <strong>di</strong> nuovi elementi. È pertanto<br />

fondamentale che la CLPC sia in possesso <strong>di</strong> dati esaustivi sia per<br />

accuratezza che per completezza e se non è questo il caso, che rinvii la<br />

propria decisione sino a che non siano sod<strong>di</strong>sfatte le due con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui<br />

sopra. Potrebbe essere auspicabile che si rivolga ad un forum più ampio<br />

(principalmente organizzazioni scientifiche) al fine <strong>di</strong> pervenire ad una<br />

decisione con<strong>di</strong>visa dalle parti in causa o per lo meno supportata dalla<br />

maggior parte della comunità scientifica.<br />

j. Confidenzialità dei dati delle informazioni<br />

Mentre la CNUDM è entrata in vigore nel 1994, una <strong>piattaforma</strong><br />

<strong>continentale</strong> estesa oltre le 200 miglia marine non è stata ancora istituita,<br />

anche se numerosi stati hanno avanzato riven<strong>di</strong>cazioni formali in tal senso<br />

(Russia 2001, Brasilel 2004, Australia 2004, Irlanda 2005, Nuova Zelanda<br />

2006, Francia-Irlanda-Spagna-Regno Unito 2006, Norvegia 2006, Francia<br />

2007). Tuttavia la CLPC non si è ancora espressa su nessuna <strong>di</strong> queste<br />

riven<strong>di</strong>cazioni e quin<strong>di</strong> la procedura rimane ancora indeterminata. Nelle<br />

“Rules of Procedure of the Commission on the Limits of the Continental<br />

Shelf” 23 è previsto che i dati non siano <strong>di</strong>vulgabili nemmeno a favore <strong>di</strong><br />

terze parti coinvolte dalla riven<strong>di</strong>cazione stessa, con l’eccezione del<br />

Segretario delle NU. È previsto solo che le coor<strong>di</strong>nate in<strong>di</strong>canti il limite della<br />

<strong>piattaforma</strong> <strong>continentale</strong> siano rese <strong>di</strong> pubblica conoscenza ma il contenuto<br />

elementare <strong>di</strong> tale informazione non fornisce alcun elemento per valutarne<br />

la vali<strong>di</strong>tà da parte <strong>di</strong> stati terzi. In questa situazione <strong>di</strong> incertezza gli stati<br />

terzi esprimono le loro preoccupazioni attraverso note verbali presentate alle<br />

N.U. (nel sito web del DOALS delle N.U. - Division for Ocean Affairs and<br />

the <strong>La</strong>w of the Sea - sono riportatele le note verbali avanzate da parte <strong>di</strong><br />

23 Rules of Procedure of the Commission on the Limits of the Continental Shelf, UN, 2004<br />

20


Canada, Danimarca, e Stati Uniti a proposito della riven<strong>di</strong>cazione russa del<br />

2001).<br />

Quando la CLPC prende in esame la riven<strong>di</strong>cazione sottoposta da uno stato<br />

costiero, deve trattare come riservata tutta la documentazione e le relative<br />

informazioni fornite24 . Queste <strong>di</strong>sposizioni sono state previste per proteggere<br />

la proprietà (copyright) e, in alcuni casi, dati <strong>di</strong> natura sensibile, tuttavia il<br />

risultato è anche quello <strong>di</strong> impe<strong>di</strong>re a terzi stati, che hanno interessi legittimi<br />

circa l’appropriatezza della riven<strong>di</strong>cazione, <strong>di</strong> poterne prendere visione.<br />

Senza l’accesso a specifiche informazioni riguardanti le basi su cui poggia la<br />

riven<strong>di</strong>cazione, gli stati terzi potrebbero sia accettare con riluttanza l’autorità<br />

o la competenza della CLPC a valutare tali informazioni, che reagire con<br />

sospetto o scetticismo.<br />

A similitu<strong>di</strong>ne, non è previsto il rilascio al pubblico <strong>di</strong> tutte le informazioni<br />

relative alle raccomandazioni emesse dalla CLPC, in particolare le ragioni<br />

alla base dell’accettazione o del rifiuto della riven<strong>di</strong>cazione, a meno che lo<br />

stato costiero in questione non scelga <strong>di</strong> rivelare i dettagli della sua<br />

riven<strong>di</strong>cazione insieme ai contenuti delle raccomandazioni fatte dalla CLCP.<br />

Non c’è alcun meccanismo automatico per permetta ad altri stati con<br />

interessi nel proce<strong>di</strong>mento, <strong>di</strong> poter ottenere quelle informazioni che<br />

potrebbero loro permettere <strong>di</strong> valutare la risposta fornita dalla CLPC.<br />

<strong>La</strong> reazione internazionale alla riven<strong>di</strong>cazione avanzata dalla Russia nel<br />

2000, suggerisce che le riven<strong>di</strong>cazioni future fatte in base all’articolo 76,<br />

attrarranno ancora <strong>di</strong> più l’interesse degli stati che sono o possono essere<br />

interessati <strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente. Si ricor<strong>di</strong> inoltre l’eco che ha avuto<br />

nei me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> tutto il mondo l’impresa scientifica russa dell’agosto 2007<br />

nell’Oceano antartico, in cui un minisommergibile ha posato sul fondo la<br />

ban<strong>di</strong>era russa a testimoniare il fatto della riven<strong>di</strong>cazione <strong>di</strong> tale area come<br />

appartenente alla Russia.<br />

Un’altro aspetto importante da rilevare è che gli stati terzi, non potendo<br />

avere accesso a nessun titolo alle informazioni che hanno portato alla<br />

determinazione del limite della <strong>piattaforma</strong> <strong>continentale</strong>, non potranno fare<br />

24 United Nations 1999b. Rules of Procedure of the Commission on the Limits of the Continental<br />

Shelf. CLCS/3/Rev.2, United Nations, New York<br />

21


tesoro delle esperienze <strong>di</strong> altri stati e nemmeno capire gli orientamenti della<br />

CLPC. Questo costituisce una chiarissima ed evidente limitazione al<br />

processo <strong>di</strong> preparazione delle loro riven<strong>di</strong>cazioni che potrebbe inficiarla in<br />

modo sensibile a far si che siano rigettate. Inoltre si va contro il principio<br />

chiaramente affermato nella giurisprudenza, del rendere pubbliche le<br />

motivazioni della sentenza in modo da renderne chiare le ragioni e i criteri<br />

seguiti. Tale incertezza potrebbe portate taluni stati a spendere più tempo e<br />

risorse <strong>di</strong> quanto necessario nel preparare la propria riven<strong>di</strong>cazione nella<br />

speranza <strong>di</strong> sod<strong>di</strong>sfare il giu<strong>di</strong>zio della CLPC.<br />

Altri motivi <strong>di</strong> preoccupazione sono le prospettive per un conflitto<br />

d’interessi e per un vantaggio sleale per quegli stati che hanno un membro<br />

tra i componenti della CLPC in quanto possono avvantaggiarsi delle<br />

conoscenze ed esperienze maturate partecipando ai lavori della Commissione<br />

stessa.<br />

3. Conclusioni<br />

Le ambiguità contenute nell’articolo 76 sono significative e suscitano molte<br />

perplessità sia sulle procedure da seguire per la riven<strong>di</strong>cazione della <strong>piattaforma</strong><br />

<strong>continentale</strong> oltre le 200 miglia marine, che sul processo a porte chiuse svolto<br />

dalla CLPC. A meno che le ragioni per tali limiti non siano rese <strong>di</strong>sponibili<br />

insieme alle motivazioni per la loro accettazione o rifiuto, i risultati saranno<br />

accolti con scetticismo e riluttanza da parte <strong>di</strong> stati terzi con interessi nella<br />

determinazione. Un proce<strong>di</strong>mento che doveva in principio essere giusto ed equo<br />

nella sfida <strong>di</strong> delimitare la sovranità estesa degli stati costieri geograficamente<br />

privilegiati, risulta invece gravemente <strong>di</strong>scre<strong>di</strong>tato. È pertanto necessario che gli<br />

stati terzi interessati a qualsiasi riven<strong>di</strong>cazione, possano accedere agli elementi<br />

informativi presentati alla CLCP così come alle motivazioni della decisioni<br />

adottate da essa al fine <strong>di</strong> vedere tutelati in modo equo i propri legittimi<br />

interessi. Dal momento inoltre che le decisioni adottate dalla CLPC sono<br />

definitive è auspicabile che gli stati interessati possano presentare le proprie<br />

ragioni <strong>di</strong> fronte ad essa, prima della conclusione del proce<strong>di</strong>mento, in modo<br />

22


che siano prese nella giusta considerazione al fine <strong>di</strong> pervenire ad una decisione<br />

equa e con<strong>di</strong>visa dalle parti in causa.<br />

23


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1998, Monaco<br />

24

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