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LA GOVERNANCE DELLE RETI PRIVATE<br />

servizi <strong>di</strong> rete, anche la <strong>di</strong>stribuzione dei relativi profitti va regolamen-<br />

tata.<br />

Altro aspetto collegato agli investimenti è il livello <strong>di</strong> innova-<br />

zione tecnologica. La RPr potrebbe adottare soluzioni tecnologiche spe-<br />

rimentali con l’obiettivo <strong>di</strong> ottenere risultati brevettabili. Gli eventuali<br />

<strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> proprietà intellettuale spetterebbero al consorzio, ma anche qui<br />

occorre domandarsi in che modo remunerare il contributo in<strong>di</strong>viduale<br />

dei consorziati all’innovazione tecnologica.<br />

In termini più generali, appare inevitabile che il consorzio adot-<br />

ti una struttura societaria, sia per garantire processi decisionali efficienti,<br />

sia per avvalersi del regime <strong>di</strong> responsabilità limitata. Ma questa<br />

scelta richiede la contemporanea applicazione della <strong>di</strong>sciplina dei consorzi<br />

e del <strong>di</strong>ritto societario. Entrambi contengono norme inderogabili<br />

che limitano lo spazio <strong>di</strong> azione dei consorziati. Occorre, quin<strong>di</strong>, valutare<br />

se altre strutture organizzative o contrattuali offrano maggiori vantaggi<br />

per la gestione della RPr rispetto al modello della società consortile.<br />

3.2 Il contratto <strong>di</strong> rete<br />

La <strong>di</strong>sciplina del contratto <strong>di</strong> rete è stata introdotta per la prima<br />

volta dall’art. 3 l. 33/09 e successivamente mo<strong>di</strong>ficata più volte. Nella<br />

versione vigente alla fine del 2012, il contratto <strong>di</strong> rete persegue la finalità<br />

generale <strong>di</strong> accrescere la capacità innovativa e la competitività delle<br />

imprese sul mercato. Tale finalità è perseguita attraverso un programma<br />

comune <strong>di</strong> rete, che obbliga le imprese a collaborare in ambiti attinenti<br />

all’esercizio delle rispettive attività, a scambiarsi informazioni o prestazioni<br />

<strong>di</strong> natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, ovvero<br />

ad esercitare in comune una o più attività (art. 3, comma 4-ter l. 33/09).<br />

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