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90<br />

CAPITOLO TERZO<br />

bilirsi modalità <strong>di</strong> voto <strong>di</strong>fferenziate per categorie <strong>di</strong> consorziati. Il tra-<br />

sferimento della quota <strong>di</strong> partecipazione per atto tra vivi o a causa <strong>di</strong><br />

morte è considerato inammissibile, o perlomeno ammesso solo con il<br />

consenso unanime <strong>degli</strong> altri consorziati. Nel caso <strong>di</strong> recesso, l’impresa<br />

perderebbe sia la qualifica <strong>di</strong> utente della RPr che <strong>di</strong> consorziata. Lo<br />

statuto dovrebbe <strong>di</strong>sciplinare (coerentemente con lo schema societario<br />

eventualmente adottato) il <strong>di</strong>ritto del consorziato <strong>di</strong> ottenere la liquidazione<br />

della sua quota. Si noti che imporre restrizioni eccessive al <strong>di</strong>ritto<br />

<strong>di</strong> recedere dal consorzio sarebbe in contrasto sia con la regolazione <strong>di</strong><br />

settore 9 che con il <strong>di</strong>ritto della concorrenza 10 .<br />

La familiarità <strong>degli</strong> operatori nel settore dell’energia con la<br />

struttura giuri<strong>di</strong>ca del consorzio è probabilmente il motivo principale<br />

per cui potrebbe <strong>di</strong>ventare la soluzione prevalente nel caso <strong>di</strong> realizzazione<br />

<strong>di</strong> una RPr. Occorre, però, valutare attentamente le conseguenze<br />

<strong>di</strong> tale scelta. In primo luogo, il consorzio deve essere in grado <strong>di</strong> garantire<br />

il livello adeguato <strong>di</strong> investimenti e la gestione ottimale dell’infrastruttura.<br />

Se quest’ultima fa parte del patrimonio del consorzio, i vincoli<br />

sulla ripartizione <strong>degli</strong> utili derivanti dallo scopo mutualistico scoraggiano<br />

gli investimenti. Se la RPr non fa parte del patrimonio del<br />

consorzio, occorre un accordo sulle tariffe d’uso fra consorzio e proprietario<br />

della RPr. Qualora la RPr sia in grado <strong>di</strong> offrire sul mercato<br />

9 L’art. 4.2 del. Aeeg 144/07 prevede che i clienti non domestici in bassa tensione<br />

possano recedere in qualsiasi momento con un preavviso non superiore a tre mesi. Per<br />

tutti gli altri clienti non domestici il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> recesso è liberamente negoziato fra le<br />

parti.<br />

10 V. quanto affermato dalla Commissione europea (MEMO/08/553 del 31 luglio<br />

2008) nel caso del consorzio francese Exeltium, che ha mo<strong>di</strong>ficato il suo accordo con<br />

EDF per evitare <strong>di</strong> incorrere in una violazione del <strong>di</strong>ritto europeo della concorrenza. È<br />

stato previsto il <strong>di</strong>ritto dei consorziati <strong>di</strong> rivolgersi a fornitori alternativi e sono state<br />

eliminate le restrizioni alla riven<strong>di</strong>ta dell’energia elettrica. V., inoltre, gli impegni assunti<br />

da EDF (caso COMP/39.386 dell’11 agosto 2010) per evitare che i suoi contratti<br />

<strong>di</strong> lungo termine creino barriere all’ingresso dei concorrenti.

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