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21.06.2013 Views

78 CAPITOLO SECONDO 93/11 entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore (art. 1.5 l. 96/10). Sarebbe anche opportuno modificare le concessioni in corso per allinearle con le nuove disposizioni. 5) Infine, il medesimo intervento sul d.lgs. 93/11 può servire a chiarire le modalità di applicazione della disciplina europea in materia di SDC. Su questo aspetto si rinvia al par. 1.3. Consideriamo ora gli interventi di competenza dell’Aeeg. 6) In primo luogo, occorre una chiara scelta di fondo sul ruolo delle reti private. Se l’incertezza legislativa e giurisprudenziale sarà dissipata, si potrà procedere ad una regolazione che salvaguardi la sicurezza del sistema e garantisca l’accesso ai mercati elettrici, ma nello stesso tempo riduca gli oneri amministrativi per le reti private. Come osservato nell’introduzione di questo rapporto, il principio di riferimento per il regolatore dovrebbe essere la parità tecnologica fra reti pubbliche e reti private. 7) Per i SEU, la pubblicazione delle norme di attuazione da parte dell’Aeeg è ormai indifferibile. Le soluzioni prospettate dal DCO 33/11 dovrebbero consentire di gestire in modo ottimale i rapporti con i gestori delle reti pubbliche. Inoltre, le norme di attuazione servirebbero a chiarire i dubbi residui sulla configurazione dei SEU. Nell’ottica della riduzione degli oneri amministrativi, si dovrebbe prevedere una semplificazione dei requisiti tecnici per la connessione. 8) Per le RIU, l’intervento dell’Aeeg sarà ovviamente condizionato da eventuali modifiche legislative. Occorre, però, mantenere l’approccio regolatorio suggerito in precedenza, in particolare dal punto di vista: a) della semplificazione dei rapporti fra responsabile RIU e gestori delle reti pubbliche da un lato, dei rapporti fra responsabile RIU e utenti RIU dall’altro; b) della riduzione degli oneri amministrativi per l’attuazione del diritto di libero accesso; c) della semplificazione dei requisiti tecnici per la connessione.

LA NORMATIVA ITALIANA 9) Per le RPr, una volta superata l’incertezza legislativa e giurispruden- ziale, i principali interventi possono essere allineati a quelli già menzionati per le RIU. In particolare, occorre garantire il coordinamento con i gestori di reti pubbliche, la riduzione degli oneri amministrativi e un adeguato spazio di autonomia per disegnare meccanismi di governo dei rapporti interni alle RPr. La riduzione degli oneri amministrativi può essere graduata in relazione alla disponibilità ad offrire servizi di rete o investire in tecnologie innovative. La tabella 5 mette a confronto le caratteristiche di SEU, RIU e RPr. 79

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CAPITOLO SECONDO<br />

93/11 entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore (art. 1.5 l.<br />

96/10). Sarebbe anche opportuno mo<strong>di</strong>ficare le concessioni in corso<br />

per allinearle con le nuove <strong>di</strong>sposizioni.<br />

5) Infine, il medesimo intervento sul d.lgs. 93/11 può servire a chiarire<br />

le modalità <strong>di</strong> applicazione della <strong>di</strong>sciplina europea in materia <strong>di</strong><br />

SDC. Su questo aspetto si rinvia al par. 1.3.<br />

Consideriamo ora gli interventi <strong>di</strong> competenza dell’Aeeg.<br />

6) In primo luogo, occorre una chiara scelta <strong>di</strong> fondo sul ruolo delle reti<br />

private. Se l’incertezza legislativa e giurisprudenziale sarà <strong>di</strong>ssipata,<br />

si potrà procedere ad una regolazione che salvaguar<strong>di</strong> la sicurezza<br />

del sistema e garantisca l’accesso ai mercati elettrici, ma nello<br />

stesso tempo riduca gli oneri amministrativi per le reti private. Come<br />

osservato nell’introduzione <strong>di</strong> questo rapporto, il principio <strong>di</strong> riferimento<br />

per il regolatore dovrebbe essere la parità tecnologica fra<br />

reti pubbliche e reti private.<br />

7) Per i SEU, la pubblicazione delle norme <strong>di</strong> attuazione da parte dell’Aeeg<br />

è ormai in<strong>di</strong>fferibile. Le soluzioni prospettate dal DCO<br />

33/11 dovrebbero consentire <strong>di</strong> gestire in modo ottimale i rapporti<br />

con i gestori delle reti pubbliche. Inoltre, le norme <strong>di</strong> attuazione<br />

servirebbero a chiarire i dubbi residui sulla configurazione dei<br />

SEU. Nell’ottica della riduzione <strong>degli</strong> oneri amministrativi, si dovrebbe<br />

prevedere una semplificazione dei requisiti tecnici per la<br />

connessione.<br />

8) Per le RIU, l’intervento dell’Aeeg sarà ovviamente con<strong>di</strong>zionato da<br />

eventuali mo<strong>di</strong>fiche legislative. Occorre, però, mantenere l’approccio<br />

regolatorio suggerito in precedenza, in particolare dal punto<br />

<strong>di</strong> vista: a) della semplificazione dei rapporti fra responsabile RIU e<br />

gestori delle reti pubbliche da un lato, dei rapporti fra responsabile<br />

RIU e utenti RIU dall’altro; b) della riduzione <strong>degli</strong> oneri amministrativi<br />

per l’attuazione del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> libero accesso; c) della semplificazione<br />

dei requisiti tecnici per la connessione.

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