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LA NORMATIVA ITALIANA<br />

contrasto con quanto previsto dall’art. 30.27 l. 99/09. Alla stessa norma<br />

fa riferimento anche l’art. 38.5 d.lgs. 93/11, che colloca RIU e RPr nel-<br />

la categoria comunitaria dei sistemi <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione chiusi. Il d.m. impugnato<br />

si limita quin<strong>di</strong> a prendere atto del riconoscimento legislativo<br />

<strong>di</strong> reti private che non sono RIU (né SEU). Nella sentenza in esame, i<br />

giu<strong>di</strong>ci amministrativi fanno riferimento al d.lgs. 93/11, ma solo per<br />

escludere che fornisca definizioni in grado <strong>di</strong> offrire copertura legislativa<br />

a ipotesi <strong>di</strong> reti in<strong>di</strong>viduate nel d.m. impugnato. Questa posizione<br />

sottovaluta il significato del richiamo alla normativa europea. È sicuramente<br />

vero che il riferimento ai SDC inserito nella legislazione italiana<br />

è incompleto. Ma sembra <strong>di</strong>fficile sostenere che non abbia alcun significato.<br />

Se il legislatore avesse voluto escludere ogni rilevanza alla<br />

nozione <strong>di</strong> SDC nel <strong>di</strong>ritto italiano, avrebbe potuto evitare ogni riferimento<br />

nelle norme <strong>di</strong> attuazione del Terzo Pacchetto Energia senza incorrere<br />

in infrazioni del <strong>di</strong>ritto comunitario. La scelta <strong>di</strong> utilizzare tale<br />

nozione deve, quin<strong>di</strong>, essere giustificata. Viceversa, l’interpretazione<br />

del Tar Lazio porta a ritenere come non scritta tale norma. Un’interpretazione<br />

plausibile è che il legislatore abbia voluto da un lato confermare<br />

la volontà <strong>di</strong> aprire alle reti private, già espressa con la l. 99/09, dall’altro<br />

lato allineare la loro regolazione all’approccio adottato nella legislazione<br />

europea.<br />

Quanto poi al <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> connettere terzi alle reti private, sostenuto<br />

da Enel e con<strong>di</strong>viso dal Tar Lazio, sembra <strong>di</strong>fficile giustificarlo<br />

solo con riferimento al perimetro della concessione. Si è già ricordato<br />

che l’art. 9 l. 287/90 autorizza la produzione per uso proprio anche nel<br />

caso <strong>di</strong> attività riservate. Inoltre, la connessione ad una rete privata equivale<br />

ad accesso al mercato libero. Ritenerla vietata sarebbe in contrasto<br />

con l’impianto generale del <strong>di</strong>ritto europeo dell’energia, <strong>di</strong>retto a favorire<br />

l’apertura alla concorrenza.<br />

Almeno per il momento, questo orientamento rende incerto il<br />

futuro delle RPr e scoraggia gli investimenti. Le argomentazioni utiliz-<br />

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