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LA NORMATIVA ITALIANA<br />

Il Tar Lazio si è pronunciato nel luglio 2012 rigettando il primo<br />

e terzo motivo <strong>di</strong> ricorso e accogliendo il secondo 29 . Si tratta <strong>di</strong> una<br />

pronuncia che potrebbe avere un notevole impatto sullo sviluppo delle<br />

reti private. Consideriamo innanzitutto i motivi <strong>di</strong> ricorso respinti, per<br />

poi passare al motivo <strong>di</strong> ricorso accolto.<br />

Enel sosteneva che le uniche reti private ammesse sarebbero<br />

state quelle già esistenti alla data <strong>di</strong> entrata in vigore del d.lgs. 79/99. Il<br />

d.m. impugnato avrebbe invece permesso <strong>di</strong> creare altre reti private,<br />

con possibilità <strong>di</strong> connettere utenti. Secondo Enel, il d.m. impugnato<br />

avrebbe dovuto prevedere esplicitamente un <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> connettere terzi<br />

alle reti private. La riserva dell’attività <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione fino al 2030<br />

avrebbe il significato <strong>di</strong> garantire la red<strong>di</strong>tività <strong>di</strong> tale servizio pubblico.<br />

I giu<strong>di</strong>ci amministrativi respingono le critiche mosse alle definizioni<br />

e all’impianto del decreto, ma con motivazioni che finiscono per<br />

dare ragione ad Enel. La sentenza (par. 2.2.1) afferma infatti che il d.m.<br />

impugnato non consente <strong>di</strong> “ritenere introdotta una liberalizzazione delle<br />

reti private, non essendo ciò – allo stato – previsto né consentito dalla<br />

normativa primaria”. Inoltre, si afferma che il d.m. non escluderebbe il<br />

<strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> connessione <strong>di</strong> terzi.<br />

Il Tar Lazio accoglie invece il secondo motivo <strong>di</strong> ricorso, ritenendo<br />

illegittimi i SAAE. Si tratta <strong>di</strong> un’ipotesi introdotta <strong>di</strong>rettamente<br />

dal d.m. impugnato 30 . La sua configurazione è simile a quella del SEU,<br />

ma con vincoli minori. Con il SEU con<strong>di</strong>viderebbe l’esclusione dell’obbligo<br />

<strong>di</strong> connessione <strong>di</strong> terzi e <strong>di</strong> libero accesso, nonché il regime tariffario<br />

per l’accesso al sistema elettrico e gli oneri generali. Nel tentativo<br />

29<br />

Tar Lazio, sez. III, sentenza 13 luglio 2012, n. 6407, per esteso in Rass. giur. energia<br />

elettrica, 2012, 235, con nota <strong>di</strong> S. Car<strong>di</strong>llo.<br />

30<br />

Art. 1, lett. f): “configurazione impiantistica in cui uno o più impianti <strong>di</strong> produzione<br />

<strong>di</strong> energia elettrica, anche nella titolarità <strong>di</strong> un soggetto <strong>di</strong>verso dal cliente finale,<br />

sono <strong>di</strong>rettamente connessi, per il tramite <strong>di</strong> un collegamento privato, agli impianti per<br />

il consumo <strong>di</strong> un unico soggetto giuri<strong>di</strong>co, o <strong>di</strong> più soggetti appartenenti al medesimo<br />

gruppo societario, e sono realizzati all’interno dell’area <strong>di</strong> proprietà o nella <strong>di</strong>sponibilità<br />

del medesimo cliente o gruppo societario”.<br />

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