Download (677Kb) - Unitn-eprints - Università degli Studi di Trento
Download (677Kb) - Unitn-eprints - Università degli Studi di Trento Download (677Kb) - Unitn-eprints - Università degli Studi di Trento
66 CAPITOLO SECONDO - stipulazione dei contratti di accesso al sistema elettrico. Come osser- vato in precedenza, per tutti gli utenti della RPr sarebbe preferibile la stipulazione di un contratto unico da parte del responsabile RPr. I benefici sarebbero evidenti sia sul versante esterno, nei rapporti con i concessionari delle reti pubbliche, sia sul versante interno, grazie alla riduzione dei costi amministrativi per gli utenti RPr; - semplificazione delle procedure per il cambio di fornitore, la morosità e il distacco. La regolazione generale su questi aspetti è stata disegnata per mercati con centinaia di operatori e milioni di utenti. Nelle RPr (e nelle RIU) è prevedibile invece che le richieste di accesso al sistema elettrico siano limitate. Se pianificata in modo ottimale, la RPr dovrebbe offrire condizioni di fornitura più favorevoli del mercato libero, nonché del servizio di salvaguardia e di maggior tutela. Pertanto, sembra possibile immaginare una riduzione degli oneri amministrativi a carico dei responsabili RPr per la gestione dei pochi casi di esercizio del diritto di libero accesso. 2.5 Gli orientamenti dei giudici amministrativi Contro il d.m. 10 dicembre 2010, di attuazione dell’art. 33.27 l. 99/09, è stato proposto ricorso per l’annullamento da parte di Enel Distribuzione. I motivi di ricorso erano tre: 1) definizione delle reti private con modalità che violerebbero la riserva dell’attività di distribuzione ai concessionari; 2) introduzione della nuova figura dei sistemi di auto-approvvigionamento energetico (SAAE); 3) l’intero impianto del decreto.
LA NORMATIVA ITALIANA Il Tar Lazio si è pronunciato nel luglio 2012 rigettando il primo e terzo motivo di ricorso e accogliendo il secondo 29 . Si tratta di una pronuncia che potrebbe avere un notevole impatto sullo sviluppo delle reti private. Consideriamo innanzitutto i motivi di ricorso respinti, per poi passare al motivo di ricorso accolto. Enel sosteneva che le uniche reti private ammesse sarebbero state quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. 79/99. Il d.m. impugnato avrebbe invece permesso di creare altre reti private, con possibilità di connettere utenti. Secondo Enel, il d.m. impugnato avrebbe dovuto prevedere esplicitamente un divieto di connettere terzi alle reti private. La riserva dell’attività di distribuzione fino al 2030 avrebbe il significato di garantire la redditività di tale servizio pubblico. I giudici amministrativi respingono le critiche mosse alle definizioni e all’impianto del decreto, ma con motivazioni che finiscono per dare ragione ad Enel. La sentenza (par. 2.2.1) afferma infatti che il d.m. impugnato non consente di “ritenere introdotta una liberalizzazione delle reti private, non essendo ciò – allo stato – previsto né consentito dalla normativa primaria”. Inoltre, si afferma che il d.m. non escluderebbe il divieto di connessione di terzi. Il Tar Lazio accoglie invece il secondo motivo di ricorso, ritenendo illegittimi i SAAE. Si tratta di un’ipotesi introdotta direttamente dal d.m. impugnato 30 . La sua configurazione è simile a quella del SEU, ma con vincoli minori. Con il SEU condividerebbe l’esclusione dell’obbligo di connessione di terzi e di libero accesso, nonché il regime tariffario per l’accesso al sistema elettrico e gli oneri generali. Nel tentativo 29 Tar Lazio, sez. III, sentenza 13 luglio 2012, n. 6407, per esteso in Rass. giur. energia elettrica, 2012, 235, con nota di S. Cardillo. 30 Art. 1, lett. f): “configurazione impiantistica in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato, agli impianti per il consumo di un unico soggetto giuridico, o di più soggetti appartenenti al medesimo gruppo societario, e sono realizzati all’interno dell’area di proprietà o nella disponibilità del medesimo cliente o gruppo societario”. 67
- Page 24 and 25: 16 CAPITOLO PRIMO alle reti delimit
- Page 26 and 27: 18 CAPITOLO PRIMO del SDC di un num
- Page 28 and 29: 20 CAPITOLO PRIMO che alle RIU e al
- Page 30 and 31: 22 CAPITOLO PRIMO parano alle reti
- Page 32 and 33: 24 CAPITOLO PRIMO cesso di terzi. I
- Page 34 and 35: 26 CAPITOLO SECONDO l’attuale qua
- Page 36 and 37: 28 CAPITOLO SECONDO direttiva 2006/
- Page 38 and 39: 30 CAPITOLO SECONDO Interventi anch
- Page 40 and 41: 32 CAPITOLO SECONDO impianti di pro
- Page 42 and 43: 34 CAPITOLO SECONDO 5) Per quanto r
- Page 44 and 45: 36 CAPITOLO SECONDO QE. Nel DCO 33/
- Page 46 and 47: 38 CAPITOLO SECONDO definire i rapp
- Page 48 and 49: 2.3 Reti interne di utenza 40 CAPIT
- Page 50 and 51: 42 CAPITOLO SECONDO d) deve trattar
- Page 52 and 53: 44 CAPITOLO SECONDO predisposto dal
- Page 54 and 55: 46 CAPITOLO SECONDO Prima di occupa
- Page 56 and 57: 48 CAPITOLO SECONDO già individuat
- Page 58 and 59: 50 CAPITOLO SECONDO ciamento espres
- Page 60 and 61: 52 CAPITOLO SECONDO di connessione
- Page 62 and 63: 54 CAPITOLO SECONDO A conclusione d
- Page 64 and 65: 56 CAPITOLO SECONDO gli utenti RIU
- Page 66 and 67: 58 CAPITOLO SECONDO teriore possibi
- Page 68 and 69: 60 CAPITOLO SECONDO gli utenti dell
- Page 70 and 71: 62 CAPITOLO SECONDO della stessa re
- Page 72 and 73: 64 CAPITOLO SECONDO quadro di regol
- Page 76 and 77: 68 CAPITOLO SECONDO di mettere ordi
- Page 78 and 79: 70 CAPITOLO SECONDO zate per negare
- Page 80 and 81: 72 CAPITOLO SECONDO sfruttando pieg
- Page 82 and 83: 74 CAPITOLO SECONDO In una successi
- Page 84 and 85: 76 CAPITOLO SECONDO ziaria evidenzi
- Page 86 and 87: 78 CAPITOLO SECONDO 93/11 entro ven
- Page 88 and 89: Tabella 5. SEU, RIU e RPr a confron
- Page 90 and 91: 82 CAPITOLO TERZO 1) un obiettivo m
- Page 92 and 93: 84 CAPITOLO TERZO soggetti (NAPOLAN
- Page 94 and 95: 86 CAPITOLO TERZO per la gestione o
- Page 96 and 97: 88 CAPITOLO TERZO Per quanto riguar
- Page 98 and 99: 90 CAPITOLO TERZO bilirsi modalità
- Page 100 and 101: 92 CAPITOLO TERZO A parere di molti
- Page 102 and 103: 94 CAPITOLO TERZO modalità di gest
- Page 104 and 105: 96 CAPITOLO TERZO Per quanto riguar
- Page 106 and 107: 98 CAPITOLO TERZO trica, ma non man
- Page 108 and 109: 100 CAPITOLO TERZO Le deroghe più
- Page 110 and 111: 102 CAPITOLO TERZO cietà per azion
- Page 112 and 113: 104 CAPITOLO TERZO risparmio energe
- Page 114 and 115: 106 CAPITOLO TERZO 2) attività che
- Page 116 and 117: 108 CAPITOLO TERZO pubblico, quali
- Page 118 and 119: 110 CAPITOLO TERZO schio, nel caso
- Page 120 and 121: 112 CAPITOLO TERZO Sul versante deg
- Page 122 and 123: 114 CAPITOLO TERZO Questa sintetica
66<br />
CAPITOLO SECONDO<br />
- stipulazione dei contratti <strong>di</strong> accesso al sistema elettrico. Come osser-<br />
vato in precedenza, per tutti gli utenti della RPr sarebbe preferibile<br />
la stipulazione <strong>di</strong> un contratto unico da parte del responsabile RPr. I<br />
benefici sarebbero evidenti sia sul versante esterno, nei rapporti con<br />
i concessionari delle reti pubbliche, sia sul versante interno, grazie<br />
alla riduzione dei costi amministrativi per gli utenti RPr;<br />
- semplificazione delle procedure per il cambio <strong>di</strong> fornitore, la morosità<br />
e il <strong>di</strong>stacco. La regolazione generale su questi aspetti è stata <strong>di</strong>segnata<br />
per mercati con centinaia <strong>di</strong> operatori e milioni <strong>di</strong> utenti. Nelle<br />
RPr (e nelle RIU) è preve<strong>di</strong>bile invece che le richieste <strong>di</strong> accesso<br />
al sistema elettrico siano limitate. Se pianificata in modo ottimale,<br />
la RPr dovrebbe offrire con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> fornitura più favorevoli del<br />
mercato libero, nonché del servizio <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a e <strong>di</strong> maggior tutela.<br />
Pertanto, sembra possibile immaginare una riduzione <strong>degli</strong><br />
oneri amministrativi a carico dei responsabili RPr per la gestione<br />
dei pochi casi <strong>di</strong> esercizio del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> libero accesso.<br />
2.5 Gli orientamenti dei giu<strong>di</strong>ci amministrativi<br />
Contro il d.m. 10 <strong>di</strong>cembre 2010, <strong>di</strong> attuazione dell’art. 33.27 l.<br />
99/09, è stato proposto ricorso per l’annullamento da parte <strong>di</strong> Enel Distribuzione.<br />
I motivi <strong>di</strong> ricorso erano tre:<br />
1) definizione delle reti private con modalità che violerebbero la riserva<br />
dell’attività <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione ai concessionari;<br />
2) introduzione della nuova figura dei sistemi <strong>di</strong> auto-approvvigionamento<br />
energetico (SAAE);<br />
3) l’intero impianto del decreto.