Download (677Kb) - Unitn-eprints - Università degli Studi di Trento

Download (677Kb) - Unitn-eprints - Università degli Studi di Trento Download (677Kb) - Unitn-eprints - Università degli Studi di Trento

eprints.biblio.unitn.it
from eprints.biblio.unitn.it More from this publisher
21.06.2013 Views

66 CAPITOLO SECONDO - stipulazione dei contratti di accesso al sistema elettrico. Come osser- vato in precedenza, per tutti gli utenti della RPr sarebbe preferibile la stipulazione di un contratto unico da parte del responsabile RPr. I benefici sarebbero evidenti sia sul versante esterno, nei rapporti con i concessionari delle reti pubbliche, sia sul versante interno, grazie alla riduzione dei costi amministrativi per gli utenti RPr; - semplificazione delle procedure per il cambio di fornitore, la morosità e il distacco. La regolazione generale su questi aspetti è stata disegnata per mercati con centinaia di operatori e milioni di utenti. Nelle RPr (e nelle RIU) è prevedibile invece che le richieste di accesso al sistema elettrico siano limitate. Se pianificata in modo ottimale, la RPr dovrebbe offrire condizioni di fornitura più favorevoli del mercato libero, nonché del servizio di salvaguardia e di maggior tutela. Pertanto, sembra possibile immaginare una riduzione degli oneri amministrativi a carico dei responsabili RPr per la gestione dei pochi casi di esercizio del diritto di libero accesso. 2.5 Gli orientamenti dei giudici amministrativi Contro il d.m. 10 dicembre 2010, di attuazione dell’art. 33.27 l. 99/09, è stato proposto ricorso per l’annullamento da parte di Enel Distribuzione. I motivi di ricorso erano tre: 1) definizione delle reti private con modalità che violerebbero la riserva dell’attività di distribuzione ai concessionari; 2) introduzione della nuova figura dei sistemi di auto-approvvigionamento energetico (SAAE); 3) l’intero impianto del decreto.

LA NORMATIVA ITALIANA Il Tar Lazio si è pronunciato nel luglio 2012 rigettando il primo e terzo motivo di ricorso e accogliendo il secondo 29 . Si tratta di una pronuncia che potrebbe avere un notevole impatto sullo sviluppo delle reti private. Consideriamo innanzitutto i motivi di ricorso respinti, per poi passare al motivo di ricorso accolto. Enel sosteneva che le uniche reti private ammesse sarebbero state quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. 79/99. Il d.m. impugnato avrebbe invece permesso di creare altre reti private, con possibilità di connettere utenti. Secondo Enel, il d.m. impugnato avrebbe dovuto prevedere esplicitamente un divieto di connettere terzi alle reti private. La riserva dell’attività di distribuzione fino al 2030 avrebbe il significato di garantire la redditività di tale servizio pubblico. I giudici amministrativi respingono le critiche mosse alle definizioni e all’impianto del decreto, ma con motivazioni che finiscono per dare ragione ad Enel. La sentenza (par. 2.2.1) afferma infatti che il d.m. impugnato non consente di “ritenere introdotta una liberalizzazione delle reti private, non essendo ciò – allo stato – previsto né consentito dalla normativa primaria”. Inoltre, si afferma che il d.m. non escluderebbe il divieto di connessione di terzi. Il Tar Lazio accoglie invece il secondo motivo di ricorso, ritenendo illegittimi i SAAE. Si tratta di un’ipotesi introdotta direttamente dal d.m. impugnato 30 . La sua configurazione è simile a quella del SEU, ma con vincoli minori. Con il SEU condividerebbe l’esclusione dell’obbligo di connessione di terzi e di libero accesso, nonché il regime tariffario per l’accesso al sistema elettrico e gli oneri generali. Nel tentativo 29 Tar Lazio, sez. III, sentenza 13 luglio 2012, n. 6407, per esteso in Rass. giur. energia elettrica, 2012, 235, con nota di S. Cardillo. 30 Art. 1, lett. f): “configurazione impiantistica in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato, agli impianti per il consumo di un unico soggetto giuridico, o di più soggetti appartenenti al medesimo gruppo societario, e sono realizzati all’interno dell’area di proprietà o nella disponibilità del medesimo cliente o gruppo societario”. 67

66<br />

CAPITOLO SECONDO<br />

- stipulazione dei contratti <strong>di</strong> accesso al sistema elettrico. Come osser-<br />

vato in precedenza, per tutti gli utenti della RPr sarebbe preferibile<br />

la stipulazione <strong>di</strong> un contratto unico da parte del responsabile RPr. I<br />

benefici sarebbero evidenti sia sul versante esterno, nei rapporti con<br />

i concessionari delle reti pubbliche, sia sul versante interno, grazie<br />

alla riduzione dei costi amministrativi per gli utenti RPr;<br />

- semplificazione delle procedure per il cambio <strong>di</strong> fornitore, la morosità<br />

e il <strong>di</strong>stacco. La regolazione generale su questi aspetti è stata <strong>di</strong>segnata<br />

per mercati con centinaia <strong>di</strong> operatori e milioni <strong>di</strong> utenti. Nelle<br />

RPr (e nelle RIU) è preve<strong>di</strong>bile invece che le richieste <strong>di</strong> accesso<br />

al sistema elettrico siano limitate. Se pianificata in modo ottimale,<br />

la RPr dovrebbe offrire con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> fornitura più favorevoli del<br />

mercato libero, nonché del servizio <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a e <strong>di</strong> maggior tutela.<br />

Pertanto, sembra possibile immaginare una riduzione <strong>degli</strong><br />

oneri amministrativi a carico dei responsabili RPr per la gestione<br />

dei pochi casi <strong>di</strong> esercizio del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> libero accesso.<br />

2.5 Gli orientamenti dei giu<strong>di</strong>ci amministrativi<br />

Contro il d.m. 10 <strong>di</strong>cembre 2010, <strong>di</strong> attuazione dell’art. 33.27 l.<br />

99/09, è stato proposto ricorso per l’annullamento da parte <strong>di</strong> Enel Distribuzione.<br />

I motivi <strong>di</strong> ricorso erano tre:<br />

1) definizione delle reti private con modalità che violerebbero la riserva<br />

dell’attività <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione ai concessionari;<br />

2) introduzione della nuova figura dei sistemi <strong>di</strong> auto-approvvigionamento<br />

energetico (SAAE);<br />

3) l’intero impianto del decreto.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!