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LA NORMATIVA ITALIANA<br />

dall’impresa <strong>di</strong>stributrice e comunicata alla società <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta che<br />

fornisce i singoli clienti. La seconda alternativa consiste nel prevedere<br />

la stipulazione <strong>di</strong> un unico contratto <strong>di</strong> trasporto in prelievo da<br />

parte del responsabile RIU. Tale contratto includerebbe anche i corrispettivi<br />

per i servizi <strong>di</strong> misura. I costi sarebbero ripartiti fra i<br />

clienti dal responsabile RIU, <strong>di</strong>rettamente o attraverso società <strong>di</strong><br />

ven<strong>di</strong>ta. In ogni caso, il costo massimo sarebbe pari a quanto i<br />

clienti della RIU dovrebbero pagare se connessi alla rete pubblica.<br />

Secondo l’Aeeg, la seconda alternativa (contratto unico) potrebbe<br />

creare complicazioni perché separerebbe tale contratto dai contratti<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>spacciamento stipulati da ciascun cliente. Inoltre, le società <strong>di</strong><br />

ven<strong>di</strong>ta dovrebbero richiedere i corrispettivi per il <strong>di</strong>spacciamento e<br />

l’energia prelevata ai clienti, mentre i corrispettivi per il trasporto<br />

dovrebbero essere pagati dal responsabile RIU. Quest’ultimo sarebbe<br />

responsabile in caso <strong>di</strong> insolvenza dei clienti finali. Si tratta<br />

peraltro <strong>di</strong> obiezioni che potrebbero essere superate se il responsabile<br />

RIU <strong>di</strong>venisse il gestore unico <strong>di</strong> tutti i rapporti contrattuali con<br />

i concessionari. Il rischio <strong>di</strong> insolvenza <strong>degli</strong> utenti RIU potrebbe<br />

essere gestito con vari strumenti contrattuali, ad esempio fideiussioni<br />

bancarie o contratti autonomi <strong>di</strong> garanzia a favore del responsabile<br />

RIU.<br />

10) Per quanto riguarda i corrispettivi per il servizio <strong>di</strong> trasporto e <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>stribuzione, nonché gli oneri <strong>di</strong> sistema, l’art. 33.6 l. 99/09 ha<br />

previsto un regime <strong>di</strong> favore per le RIU, anticipando quanto l’anno<br />

successivo sarebbe stato fatto per i SEU. Si stabilisce, cioè, che corrispettivi<br />

e oneri si applichino “esclusivamente all’energia elettrica<br />

prelevata nei punti <strong>di</strong> connessione”. Nel dare attuazione a tale norma,<br />

l’Aeeg ha proposto <strong>di</strong> applicare corrispettivi e oneri con riferimento<br />

al punto <strong>di</strong> connessione con la rete pubblica (DCO 33/11, p.<br />

54s.). Questo significa che nulla può essere preteso dai concessionari<br />

<strong>di</strong> reti pubbliche per l’energia elettrica relativa ai punti interni<br />

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