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21.06.2013 Views

48 CAPITOLO SECONDO già individuate), le reti con tensione superiore a 120 kV non incluse nella rete di trasmissione nazionale, nonché le reti collocate in terri- tori non serviti da altre reti. Solo per queste ultime Terna potrebbe far valere l’obbligo di concedere l’uso delle infrastrutture. In tutte queste ipotesi, i rapporti fra i concessionari di reti pubbliche e la RIU sarebbero regolati da una convenzione-tipo, sulla base di uno schema predisposto dall’Aeeg. La convenzione si occuperebbe di connessione, misura, trasporto, dispacciamento e morosità (DCO 33/11, p. 64) 18 . Al di fuori di queste ipotesi, la messa a disposizione delle RIU sarebbe affidata alla libera contrattazione fra le parti. Anche in quest’ultimo caso, peraltro, l’Aeeg prevede la predisposizione di una convenzione-tipo. 5) La definizione di RIU nell’art. 33.1 l. 99/09 richiede, a differenza dei SEU, la nomina di un responsabile. L’unico limite esplicitamente previsto è che non si tratti di un concessionario di rete pubblica. Pertanto, possono essere responsabili della RIU il proprietario della stessa, un suo mandatario (ad esempio, un grossista o una ESCo), un cliente o un produttore. Il responsabile RIU è titolare dei punti di connessione e assume gli obblighi relativi alla sicurezza di cose e persone (art. 33.2 l. 99/09). Deve anche assicurare la qualità del servizio all’interno della RIU, mentre i concessionari rimangono responsabili per la qualità sul punto o i punti di connessione (sulla regolazione della qualità v. sopra n. 2). Il responsabile RIU può anche svolgere la funzione di grossista per l’acquisto e la vendita di energia elettrica all’interno della RIU (DCO 33/11, p. 45). 18 La convenzione dovrebbe occuparsi anche della ripartizione dei costi eventualmente necessari per garantire l’accesso dell’utente RIU alla rete pubblica. È plausibile ritenere che l’utente si faccia interamente carico di tali costi. Inoltre, le opere necessarie dovrebbero comportare il minor numero possibile di interventi sulla rete privata. Il gestore della stessa dovrebbe essere tenuto indenne da qualsiasi inconveniente che derivi dall’accesso degli utenti RIU alla rete pubblica.

LA NORMATIVA ITALIANA 6) Per quanto riguarda il servizio di connessione, il responsabile RIU gestirà la richiesta dell’utente con le modalità che riterrà di stabili- re. Tuttavia, l’Aeeg ritiene necessario che il responsabile RIU co- munichi tutte le nuove connessioni ai gestori di reti pubbliche. Inol- tre, il produttore connesso alla RIU deve comunque rispettare tutti gli obblighi di registrazione anagrafica e commerciale per abilitarsi sul mercato e ottenere l’attivazione della sua connessione. Questo aspetto della procedura dovrebbe essere gestito dal responsabile RIU. Viceversa, nel caso di richiesta di connessione alla rete pubblica, la procedura dovrebbe essere gestita direttamente dal produttore (DCO 33/11, p. 49s.). 7) Per quanto riguarda il servizio di misura, l’art. 33.3 l. 99/09 prevede che le imprese distributrici si avvalgano del responsabile RIU. Modalità, obblighi e corrispettivi sono regolati da apposita convenzione. Per la ripartizione dei costi dei servizi di misura fra gli utenti occorre un accordo con il responsabile RIU. L’Aeeg ritiene anche opportuno che i punti di connessione alla rete pubblica, nonché i punti di connessione interni alle RIU, siano identificati con POD e che le imprese distributrici mantengano un archivio con i dati di tutte le RIU connesse. Occorre tener presente che la regolazione del servizio di misura per il periodo 2012-105 è stata modificata dal TIME (delibera ARG/elt 199/11), nonché dagli aggiornamenti della delibera 88/07 per la misura dell’energia elettrica prodotta da impianti di generazione. È possibile che larga parte di tale regolazione sia estesa alle RIU, fermo restando il principio della delega al responsabile RIU. 8) Per l’erogazione del servizio di dispacciamento, la regolazione vigente è applicabile se si tratta di utenti della rete pubblica. Nel caso di utenti della RIU, l’Aeeg propone che il cliente, il produttore e il responsabile RIU sottoscrivano un contratto di dispacciamento con Terna (DCO 33/11, p. 53s.). Per il cliente i corrispettivi di dispac- 49

LA NORMATIVA ITALIANA<br />

6) Per quanto riguarda il servizio <strong>di</strong> connessione, il responsabile RIU<br />

gestirà la richiesta dell’utente con le modalità che riterrà <strong>di</strong> stabili-<br />

re. Tuttavia, l’Aeeg ritiene necessario che il responsabile RIU co-<br />

munichi tutte le nuove connessioni ai gestori <strong>di</strong> reti pubbliche. Inol-<br />

tre, il produttore connesso alla RIU deve comunque rispettare tutti<br />

gli obblighi <strong>di</strong> registrazione anagrafica e commerciale per abilitarsi<br />

sul mercato e ottenere l’attivazione della sua connessione. Questo<br />

aspetto della procedura dovrebbe essere gestito dal responsabile<br />

RIU. Viceversa, nel caso <strong>di</strong> richiesta <strong>di</strong> connessione alla rete pubblica,<br />

la procedura dovrebbe essere gestita <strong>di</strong>rettamente dal produttore<br />

(DCO 33/11, p. 49s.).<br />

7) Per quanto riguarda il servizio <strong>di</strong> misura, l’art. 33.3 l. 99/09 prevede<br />

che le imprese <strong>di</strong>stributrici si avvalgano del responsabile RIU. Modalità,<br />

obblighi e corrispettivi sono regolati da apposita convenzione.<br />

Per la ripartizione dei costi dei servizi <strong>di</strong> misura fra gli utenti<br />

occorre un accordo con il responsabile RIU. L’Aeeg ritiene anche<br />

opportuno che i punti <strong>di</strong> connessione alla rete pubblica, nonché i<br />

punti <strong>di</strong> connessione interni alle RIU, siano identificati con POD e<br />

che le imprese <strong>di</strong>stributrici mantengano un archivio con i dati <strong>di</strong><br />

tutte le RIU connesse. Occorre tener presente che la regolazione del<br />

servizio <strong>di</strong> misura per il periodo 2012-105 è stata mo<strong>di</strong>ficata dal<br />

TIME (delibera ARG/elt 199/11), nonché dagli aggiornamenti della<br />

delibera 88/07 per la misura dell’energia elettrica prodotta da impianti<br />

<strong>di</strong> generazione. È possibile che larga parte <strong>di</strong> tale regolazione<br />

sia estesa alle RIU, fermo restando il principio della delega al responsabile<br />

RIU.<br />

8) Per l’erogazione del servizio <strong>di</strong> <strong>di</strong>spacciamento, la regolazione vigente<br />

è applicabile se si tratta <strong>di</strong> utenti della rete pubblica. Nel caso<br />

<strong>di</strong> utenti della RIU, l’Aeeg propone che il cliente, il produttore e il<br />

responsabile RIU sottoscrivano un contratto <strong>di</strong> <strong>di</strong>spacciamento con<br />

Terna (DCO 33/11, p. 53s.). Per il cliente i corrispettivi <strong>di</strong> <strong>di</strong>spac-<br />

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