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CAPITOLO SECONDO<br />
già in<strong>di</strong>viduate), le reti con tensione superiore a 120 kV non incluse<br />
nella rete <strong>di</strong> trasmissione nazionale, nonché le reti collocate in terri-<br />
tori non serviti da altre reti. Solo per queste ultime Terna potrebbe<br />
far valere l’obbligo <strong>di</strong> concedere l’uso delle infrastrutture. In tutte<br />
queste ipotesi, i rapporti fra i concessionari <strong>di</strong> reti pubbliche e la<br />
RIU sarebbero regolati da una convenzione-tipo, sulla base <strong>di</strong> uno<br />
schema pre<strong>di</strong>sposto dall’Aeeg. La convenzione si occuperebbe <strong>di</strong><br />
connessione, misura, trasporto, <strong>di</strong>spacciamento e morosità (DCO<br />
33/11, p. 64) 18 . Al <strong>di</strong> fuori <strong>di</strong> queste ipotesi, la messa a <strong>di</strong>sposizione<br />
delle RIU sarebbe affidata alla libera contrattazione fra le parti. Anche<br />
in quest’ultimo caso, peraltro, l’Aeeg prevede la pre<strong>di</strong>sposizione<br />
<strong>di</strong> una convenzione-tipo.<br />
5) La definizione <strong>di</strong> RIU nell’art. 33.1 l. 99/09 richiede, a <strong>di</strong>fferenza dei<br />
SEU, la nomina <strong>di</strong> un responsabile. L’unico limite esplicitamente<br />
previsto è che non si tratti <strong>di</strong> un concessionario <strong>di</strong> rete pubblica.<br />
Pertanto, possono essere responsabili della RIU il proprietario della<br />
stessa, un suo mandatario (ad esempio, un grossista o una ESCo),<br />
un cliente o un produttore. Il responsabile RIU è titolare dei punti<br />
<strong>di</strong> connessione e assume gli obblighi relativi alla sicurezza <strong>di</strong> cose e<br />
persone (art. 33.2 l. 99/09). Deve anche assicurare la qualità del<br />
servizio all’interno della RIU, mentre i concessionari rimangono<br />
responsabili per la qualità sul punto o i punti <strong>di</strong> connessione (sulla<br />
regolazione della qualità v. sopra n. 2). Il responsabile RIU può anche<br />
svolgere la funzione <strong>di</strong> grossista per l’acquisto e la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong><br />
energia elettrica all’interno della RIU (DCO 33/11, p. 45).<br />
18 La convenzione dovrebbe occuparsi anche della ripartizione dei costi eventualmente<br />
necessari per garantire l’accesso dell’utente RIU alla rete pubblica. È plausibile<br />
ritenere che l’utente si faccia interamente carico <strong>di</strong> tali costi. Inoltre, le opere necessarie<br />
dovrebbero comportare il minor numero possibile <strong>di</strong> interventi sulla rete privata. Il<br />
gestore della stessa dovrebbe essere tenuto indenne da qualsiasi inconveniente che derivi<br />
dall’accesso <strong>degli</strong> utenti RIU alla rete pubblica.