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46 CAPITOLO SECONDO Prima di occuparci delle proposte per la regolazione delle RIU formulate dall’Aeeg, è il caso di ricordare che questa categoria di reti private è stata inclusa nella definizione comunitaria di SDC, ma l’attuazione italiana ha lasciato aperti numerosi problemi (v. par. 1.3). Chiarita la definizione di RIU, occupiamoci ora della sua regolazione. Come per i SEU, le indicazioni più recenti si ricavano dal DCO 33/11. 1) Alle RIU si applica l’obbligo di libero accesso. Pertanto, i produttori possono utilizzare il ritiro dedicato, lo scambio sul posto, nonché richiedere l’erogazione degli incentivi per le fonti rinnovabili (DCO 33/11, p. 18) 16 . Qualora accedano al sistema elettrico, i produttori connessi alla RIU non avranno alcun rapporto con il gestore della stessa, ma solo con le imprese distributrici e Terna, direttamente o tramite un mandatario. 2) Grazie al diritto di libero accesso, tutti i clienti collegati ad una RIU possono usufruire dei servizi di salvaguardia e maggior tutela, nonché del bonus sociale (DCO 33/11, p. 18). Qualora accedano al sistema elettrico, i clienti connessi alla RIU non avranno alcun rapporto con il gestore della stessa, ma solo con le imprese distributrici e Terna, direttamente o tramite un mandatario. Una convenzionetipo, predisposta dall’Aeeg, dovrà regolare i rapporti fra responsabile RIU e concessionario per quanto riguarda il servizio di misura, il dispacciamento e il distacco di clienti morosi, la qualità del servizio (DCO 33/11, p. 64). 16 In particolare, il titolare di impianti fotovoltaici di una RIU potrebbe ottenere la tariffa premio per la quota di energia netta consumato in sito, da sommare alla differenza fra prezzi zonali orari e tariffa omnicomprensiva, secondo quanto previsto dall’art. 5 d.m. 5 luglio 2012 (Quinto Conto Energia fotovoltaico). V. anche GSE, Regole applicative per l’iscrizione ai registri e per l’accesso alle tariffe incentivanti DM 5 luglio 2012 (Quinto Conto Energia), 7 agosto 2012. Si noti, peraltro, che le tariffe incentivanti sono alternative allo scambio sul posto e al ritiro dedicato (art. 12.5 d.m. 5 luglio 2012; per altre fonti rinnovabili v. art. 7.7 e 23 d.m. 6 luglio 2012). Il cumulo di regime di sostegno e scambio sul posto è ammesso per la CAR (art. 6.2 d.m. 5 settembre 2011).
LA NORMATIVA ITALIANA 3) Con specifico riferimento alla regolazione della continuità del servi- zio di distribuzione, alla qualità commerciale dei servizi di distribu- zione e misura, nonché alla qualità della vendita, l’Aeeg propone che la relativa regolazione sia applicabile integralmente qualora l’utente della RIU sia utente della rete pubblica. Viceversa, l’utente della RIU e il responsabile RIU avranno diritto all’applicazione di tale regolazione solo con riferimento al punto di connessione alla rete pubblica. Inoltre, l’Aeeg osserva che nei rapporti fra utente della RIU e società di vendita sono applicabili le regole sulla qualità commerciale che non richiedono il coinvolgimento del responsabile RIU (DCO 33/11, p. 58s.). Questo significa che sono applicabili quasi tutte le regole del TIQV, ad eccezione di quelle che richiedono l’acquisizione di dati tecnici della RIU per rispondere ai reclami degli utenti RIU. Ovviamente, queste indicazioni lasciano ampio spazio alla stipulazione di contratti per la continuità fra responsabile RIU e utenti della RIU 17 . 4) L’obbligo di libero accesso può essere realizzato attraverso le stesse RIU. Il concessionario della rete pubblica le utilizza per garantire l’accesso al sistema elettrico. Secondo l’Aeeg (DCO 33/11, p. 18- 20), alcune RIU dovrebbero essere obbligate a concedere alle imprese distributrici l’uso delle loro infrastrutture. In particolare, si tratterebbe delle RIU con obbligo di connessione di terzi (le 33 RIU 17 La sottoscrizione di contratti per la qualità con le imprese distributrici, in relazione alla continuità del servizio e alla qualità della tensione, è già prevista dagli art. 74-79 TIQE. I modelli di contratto che l’Aeeg pubblicherà potranno sicuramente costituire un utile punto di riferimento per le RIU. Tuttavia, i contratti RIU non saranno vincolati al rispetto degli obblighi di non discriminazione (art. 75.2 TIQE), al divieto di stabilire livelli di qualità inferiori a quelli previsti per gli utenti delle reti pubbliche (art. 75.3 TIQE) e ad una durata minima e massima (art. 76.3 lett. i TIQE). Tali vincoli potrebbero in parte essere recuperati attraverso l’applicazione di regole imperative del diritto comune dei contratti. Sarebbe opportuno un periodo di sperimentazione prima di decidere se trasferire agli utenti RIU i medesimi vincoli previsti per gli utenti delle reti pubbliche. 47
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LA NORMATIVA ITALIANA<br />
3) Con specifico riferimento alla regolazione della continuità del servi-<br />
zio <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione, alla qualità commerciale dei servizi <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribu-<br />
zione e misura, nonché alla qualità della ven<strong>di</strong>ta, l’Aeeg propone<br />
che la relativa regolazione sia applicabile integralmente qualora<br />
l’utente della RIU sia utente della rete pubblica. Viceversa, l’utente<br />
della RIU e il responsabile RIU avranno <strong>di</strong>ritto all’applicazione <strong>di</strong><br />
tale regolazione solo con riferimento al punto <strong>di</strong> connessione alla<br />
rete pubblica. Inoltre, l’Aeeg osserva che nei rapporti fra utente della<br />
RIU e società <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta sono applicabili le regole sulla qualità<br />
commerciale che non richiedono il coinvolgimento del responsabile<br />
RIU (DCO 33/11, p. 58s.). Questo significa che sono applicabili<br />
quasi tutte le regole del TIQV, ad eccezione <strong>di</strong> quelle che richiedono<br />
l’acquisizione <strong>di</strong> dati tecnici della RIU per rispondere ai reclami<br />
<strong>degli</strong> utenti RIU. Ovviamente, queste in<strong>di</strong>cazioni lasciano ampio<br />
spazio alla stipulazione <strong>di</strong> contratti per la continuità fra responsabile<br />
RIU e utenti della RIU 17 .<br />
4) L’obbligo <strong>di</strong> libero accesso può essere realizzato attraverso le stesse<br />
RIU. Il concessionario della rete pubblica le utilizza per garantire<br />
l’accesso al sistema elettrico. Secondo l’Aeeg (DCO 33/11, p. 18-<br />
20), alcune RIU dovrebbero essere obbligate a concedere alle imprese<br />
<strong>di</strong>stributrici l’uso delle loro infrastrutture. In particolare, si<br />
tratterebbe delle RIU con obbligo <strong>di</strong> connessione <strong>di</strong> terzi (le 33 RIU<br />
17 La sottoscrizione <strong>di</strong> contratti per la qualità con le imprese <strong>di</strong>stributrici, in relazione<br />
alla continuità del servizio e alla qualità della tensione, è già prevista dagli art. 74-79<br />
TIQE. I modelli <strong>di</strong> contratto che l’Aeeg pubblicherà potranno sicuramente costituire un<br />
utile punto <strong>di</strong> riferimento per le RIU. Tuttavia, i contratti RIU non saranno vincolati al<br />
rispetto <strong>degli</strong> obblighi <strong>di</strong> non <strong>di</strong>scriminazione (art. 75.2 TIQE), al <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> stabilire<br />
livelli <strong>di</strong> qualità inferiori a quelli previsti per gli utenti delle reti pubbliche (art. 75.3<br />
TIQE) e ad una durata minima e massima (art. 76.3 lett. i TIQE). Tali vincoli potrebbero<br />
in parte essere recuperati attraverso l’applicazione <strong>di</strong> regole imperative del <strong>di</strong>ritto<br />
comune dei contratti. Sarebbe opportuno un periodo <strong>di</strong> sperimentazione prima <strong>di</strong> decidere<br />
se trasferire agli utenti RIU i medesimi vincoli previsti per gli utenti delle reti pubbliche.<br />
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