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LA NORMATIVA ITALIANA<br />

tale obbligo (art. 5). In particolare, si afferma che l’accesso al sistema<br />

elettrico dei soggetti connessi a RIU e altre reti private è possibile anche<br />

utilizzando le strutture delle medesime reti.<br />

L’introduzione dell’obbligo <strong>di</strong> libero accesso è chiaramente<br />

collegata al principio affermato nella sentenza Citiworks. La <strong>di</strong>fferenza<br />

rispetto all’obbligo <strong>di</strong> garantire l’accesso ai terzi, previsto dalle <strong>di</strong>rettive<br />

elettricità, si coglie sotto due profili. In primo luogo, qualsiasi cliente<br />

idoneo e qualsiasi produttore possono chiedere la connessione ad una<br />

rete pubblica, ma non hanno il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> chiedere la connessione a qualsiasi<br />

RIU o rete privata (SALONICO 2012, p. 126). In secondo luogo, il<br />

cliente o produttore che sia connesso ad una RIU o altra rete privata<br />

può chiedere l’accesso ad una rete pubblica. Qualora necessario, le infrastrutture<br />

della stessa RIU (o rete privata) possono essere utilizzate<br />

per garantire l’accesso. Viceversa, nelle reti con obbligo <strong>di</strong> connessione<br />

<strong>di</strong> terzi il concessionario deve eseguire le opere necessarie per garantire<br />

l’accesso dei clienti idonei e dei produttori.<br />

La <strong>di</strong>stinzione fra <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> libero accesso (più limitato) e <strong>di</strong>ritto<br />

<strong>di</strong> accesso dei terzi (più ampio) non trova riscontro nel <strong>di</strong>ritto europeo.<br />

Senza dubbio, il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> libero accesso per le RIU e le RPr evita problemi<br />

per situazioni analoghe a quella esaminata nel caso Citiworks, e<br />

cioè richiesta <strong>di</strong> un fornitore <strong>di</strong> accedere alla rete privata per approvvigionare<br />

un cliente connesso alla stessa. Rimane, però, incerta la compatibilità<br />

con il <strong>di</strong>ritto europeo <strong>di</strong> una previsione che esclude il <strong>di</strong>ritto per<br />

qualsiasi produttore o cliente <strong>di</strong> chiedere l’accesso ad una rete privata.<br />

Come già osservato nel par. 1.2, i giu<strong>di</strong>ci comunitari ritengono che le<br />

reti private siano collocate nella stessa categoria delle altre reti <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione.<br />

La compatibilità del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> libero accesso con il <strong>di</strong>ritto<br />

europeo potrebbe essere affermata solo in presenza <strong>di</strong> una valutazione<br />

sui limiti <strong>di</strong> capacità delle reti private. Ma dovrebbe comunque trattarsi<br />

<strong>di</strong> una valutazione specifica e non <strong>di</strong> una deroga generale.<br />

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