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42<br />
CAPITOLO SECONDO<br />
d) deve trattarsi <strong>di</strong> rete senza obbligo <strong>di</strong> connessione <strong>di</strong> terzi. Per l’in-<br />
terpretazione <strong>di</strong> questo requisito da parte dell’Aeeg v. oltre. Si ag-<br />
giunge, peraltro, che ciascuno dei soggetti compresi nella RIU deve<br />
avere il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> connettersi alle reti pubbliche. Questo inciso ri-<br />
flette chiaramente quanto stabilito dalla Corte <strong>di</strong> Giustizia UE nel<br />
caso Citiworks (v. par. 1.2). Sul contenuto <strong>di</strong> questo <strong>di</strong>ritto torneremo<br />
in seguito;<br />
e) deve essere collegata con uno o più punti <strong>di</strong> connessione ad una rete<br />
pubblica con tensione nominale non inferiore a 120 kV. Di solito, si<br />
tratta della rete <strong>di</strong> trasmissione;<br />
f) infine, deve essere in<strong>di</strong>viduato un gestore della RIU. Può trattarsi <strong>di</strong><br />
un soggetto <strong>di</strong>verso dai titolari <strong>degli</strong> impianti <strong>di</strong> consumo e produzione,<br />
ma non <strong>di</strong> concessionari delle reti pubbliche.<br />
La l. 99/09 prevedeva due misure <strong>di</strong> attuazione in materia <strong>di</strong><br />
RIU. La prima (art. 30.27) delegava ad un decreto ministeriale la definizione<br />
dei rapporti fra gestori <strong>di</strong> reti pubbliche, proprietario della rete<br />
privata (non solo RIU) e clienti finali collegati a tali reti. La seconda<br />
misura <strong>di</strong> attuazione (art. 33.3) delegava all’Aeeg il compito <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare<br />
le RIU, fissare le modalità <strong>di</strong> accesso alle reti pubbliche per i<br />
soggetti connessi alle RIU, stabilire le modalità <strong>di</strong> erogazione dei servizi<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>spacciamento e <strong>di</strong> misura, nonché proporre eventuali mo<strong>di</strong>fiche<br />
alle concessioni per le reti pubbliche.<br />
Consideriamo innanzitutto l’attuazione da parte dell’Aeeg 12 . Il<br />
regolatore ha introdotto due mo<strong>di</strong>fiche alla definizione legislativa, in<br />
entrambi i casi allargando la nozione <strong>di</strong> RIU. In primo luogo, è stato<br />
affermato che in una RIU sono ammesse unità <strong>di</strong> consumo non industriali,<br />
purché almeno un’unità <strong>di</strong> consumo sia industriale. Inoltre, sono<br />
considerate RIU anche le reti che connettono unità <strong>di</strong> produzione non<br />
R/EEL.<br />
12 Si tratta delle delibere ARG/elt 52/10, ARG /elt 66/10, 130/2012/R/ee, 245/2012/