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2.3 Reti interne di utenza 40 CAPITOLO SECONDO Il primo riferimento legislativo alle RIU si trova nell’art. 3.4 d.m. 25 giugno 1999 e riguarda la rete elettrica di proprietà delle Ferro- vie dello Stato. Successivamente le RIU sono state richiamate nello schema di concessione per l’attività di distribuzione (del. Aeeg 37/01), nelle direttive per la predisposizione del codice della rete nazionale di trasmissione, con riferimento ai servizi che possono essere erogati dal gestore (all. A del. Aeeg 250/04), nei testi integrati per i servizi di trasmissione e distribuzione (a cominciare dalla del. Aeeg 5/04), nonché nelle regole tecniche di connessione alle reti di distribuzione (del. Aeeg 33/08). Alcuni documenti di consultazione diretti a fornire una definizione restrittiva di RIU (DCO del 13 aprile 2005 e del 28 luglio 2005) non hanno trovato seguito. Alle RIU fa riferimento anche il codice di rete Terna, mentre le condizioni contrattuali e tecniche per il servizio di connessione predisposte dalle imprese distributrici ignorano quasi completamente le reti private 11 . L’intervento legislativo fondamentale per le RIU risale alla legge 99/09. L’art. 33.1 l. 99/09 prevede una definizione di RIU, basata su cinque requisiti cumulativi, chiaramente rivolta a fornire un quadro di riferimento per le RIU esistenti. Non si tratta, quindi, di una definizione rivolta al futuro ma al passato. Questo paragrafo chiarisce innanzitutto i requisiti necessari per la qualificazione come RIU. Successivamente si descriverà la regolazione applicabile alle RIU. I requisiti per le RIU possono essere descritti come segue: 11 Nella guida di Enel per la connessione di impianti di distribuzione (versione del marzo 2012, sez. B) si prevede (p. 31s.) la possibilità di presentare un’unica domanda di connessione per “un gruppo di impianti di produzione distinti, alimentati da fonti rinnovabili e/o di cogenerazione ad alto rendimento ubicati sullo stesso terreno o su terreni adiacenti eventualmente separati unicamente da strada, strada ferrata o corso d’acqua”. Si tratta di un evidente riferimento al SEU. Ma le stesse modalità di richiesta della connessione dovrebbero valere per RIU e RPr.
LA NORMATIVA ITALIANA a) deve trattarsi di RIU già esistenti nel 2009, oppure in fase di realiz- zazione o per le quali fossero già state ottenute le necessarie autorizzazioni; b) una RIU potrebbe non includere alcuna unità di produzione. Questa indicazione è facilmente ricavabile dall’art. 33.1, lett. b) l. 99/09, che nella definizione di RIU pone in alternativa la connessione di unità di consumo con la connessione di unità di produzione e consumo, nonché dall’art. 30.27 l. 99/09, che menziona le “reti private con eventuale produzione interna”. Qualora unità di produzione siano presenti, i produttori potrebbero essere più di uno. Come per i SEU, non è rilevante la proprietà degli impianti. Anche in questo caso, quindi, si prospetta la possibilità di stipulare contratti per la fornitura di servizi energetici. Non è previsto alcun vincolo sotto il profilo delle tecnologie utilizzabili e della potenza massima; c) la RIU può connettere solo unità di consumo industriali, oppure unità di consumo industriali e unità di produzione “funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale”. Per l’interpretazione di questo requisito da parte dell’Aeeg v. oltre. Sia le unità di consumo che di produzione devono essere collocate nel territorio di non più di tre comuni adiacenti. Se si tratta di produzione da fonti rinnovabili, l’estensione geografica della RIU può includere fino a tre province adiacenti. La situazione normale in una RIU è la presenza di più unità di consumo. Si potrebbe ipotizzare una RIU con una sola unità di consumo. In questo caso sarebbe necessaria la presenza di unità di produzione nella disponibilità di un soggetto diverso dall’unico cliente finale. Naturalmente, la presenza di un unico cliente finale fa pensare alla possibilità di ottenere il riconoscimento come SEU. Il riconoscimento come RIU potrebbe essere richiesto solo in mancanza dei requisiti SEU; 41
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d.m. 25 giugno 1999 e riguarda la rete elettrica <strong>di</strong> proprietà delle Ferro-<br />
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e <strong>di</strong>stribuzione (a cominciare dalla del. Aeeg 5/04), nonché<br />
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33/08). Alcuni documenti <strong>di</strong> consultazione <strong>di</strong>retti a fornire una definizione<br />
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L’intervento legislativo fondamentale per le RIU risale alla<br />
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su cinque requisiti cumulativi, chiaramente rivolta a fornire un quadro<br />
<strong>di</strong> riferimento per le RIU esistenti. Non si tratta, quin<strong>di</strong>, <strong>di</strong> una definizione<br />
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i requisiti necessari per la qualificazione come RIU. Successivamente<br />
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I requisiti per le RIU possono essere descritti come segue:<br />
11 Nella guida <strong>di</strong> Enel per la connessione <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione (versione del<br />
marzo 2012, sez. B) si prevede (p. 31s.) la possibilità <strong>di</strong> presentare un’unica domanda<br />
<strong>di</strong> connessione per “un gruppo <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> produzione <strong>di</strong>stinti, alimentati da fonti<br />
rinnovabili e/o <strong>di</strong> cogenerazione ad alto ren<strong>di</strong>mento ubicati sullo stesso terreno o su<br />
terreni a<strong>di</strong>acenti eventualmente separati unicamente da strada, strada ferrata o corso<br />
d’acqua”. Si tratta <strong>di</strong> un evidente riferimento al SEU. Ma le stesse modalità <strong>di</strong> richiesta<br />
della connessione dovrebbero valere per RIU e RPr.