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21.06.2013 Views

34 CAPITOLO SECONDO 5) Per quanto riguarda il cliente finale, può trattarsi di una persona fisi- ca (cliente domestico o non domestico) o di altro soggetto giuridi- co. Il tema più controverso è se la definizione di SEU contenuta nell’art. 2.1, lett. t) lasci spazio ad una molteplicità di clienti finali. Occorre interrogarsi su varie ipotesi. Cosa succede se all’interno del SEU sono presenti società appartenenti al medesimo gruppo societario? E nel caso di membri di un consorzio o di una cooperativa? Nel caso di imprese appartenenti ad un’associazione temporanea di imprese? Nel caso di imprese che hanno stipulato un contratto di rete? La posizione dell’Aeeg sembra essere di totale chiusura su questo punto. Il DCO 33/11 (p. 13s.) richiama la definizione di cliente finale nell’art. 2.5 d.lgs. 79/99, da intendersi come colui che acquista energia elettrica “per uso proprio”. Tale definizione impedirebbe di considerare come unico cliente finale una struttura organizzativa o contrattuale di qualsiasi tipo che prelevi energia elettrica destinata ai consumi delle società controllate, dei membri del consorzio o della cooperativa, o delle imprese che aderiscono ad un contratto di rete. La struttura organizzativa o contrattuale potrebbe solo assumere il ruolo di rappresentate unico ai fini commerciali. L’Aeeg lascia comunque aperto uno spiraglio interpretativo nel caso di consumo di energia elettrica per servizi comuni della struttura organizzativa o contrattuale. Pertanto, il regime applicabile al SEU riguarderebbe gli impianti e i consumi che una struttura organizzativa o contrattuale destina ai servizi comuni. Con riferimento ai consumi degli altri clienti, invece, si dovrebbe applicare il regime generale della distribuzione di energia elettrica. Ovviamente, condizione perché tale ipotesi si realizzi è che i consumi relativi ai servizi comuni ed i consumi degli altri clienti siano misurabili separa- finanziario), i distributori di energia elettrica e gas, i venditori di energia al dettaglio, i distributori di forme di energia diverse dall’elettricità e dal gas, gli esperti in gestione dell’energia e le ESPCo (persone fisiche o giuridiche, ivi incluse le imprese artigiane e le loro forme consortili, che hanno come scopo l’offerta di servizi energetici).

LA NORMATIVA ITALIANA tamente. È possibile, d’altra parte, che il SEU abbia punti di connessione separati alla rete pubblica 8 . Laddove tecnicamente possibile, la distinzione fra consumi per servizi comuni e consumi individuali avrebbe il vantaggio di rendere applicabile ad una parte della rete privata il regime tariffario di maggior favore del SEU. Inoltre, la stessa Aeeg ipotizza un SEU che sia inserito all’interno di una rete privata (RIU o no) (DCO 33/11, p. 45). Sembra, quindi, possibile ipotizzare due regimi separati per porzioni diverse di una stessa rete privata. Infine, è possibile immaginare che un soggetto terzo, fornitore o grossista, riceva dal cliente finale, dal produttore o da entrambi il mandato a stipulare i contratti per l’accesso al sistema elettrico e al mercato elettrico. 6) Ai SEU non si applica né l’obbligo di connessione di terzi né l’obbligo di libero accesso al sistema elettrico (per la distinzione fra le due ipotesi v. par. 2.3). Il cliente finale che riceva l’energia elettrica necessaria ai suoi consumi dal produttore del SEU, o tramite questi da un venditore esterno al SEU, si colloca nel segmento del mercato libero. Tuttavia, il cliente finale che non riceva dal produttore del SEU l’energia elettrica potrà accedere al servizio di salvaguardia o al servizio di maggior tutela tramite l’impresa distributrice di zona. Di fatto, si tratta di un riconoscimento del diritto di libero accesso al cliente finale del SEU. 7) Per quanto riguarda la connessione alle reti pubbliche, è prevista l’applicazione delle regole generali contenute nel TIC, TICA e TI- 8 Nel DCO 33/11 (p. 25-27) l’Aeeg ipotizza due situazioni nel caso il SEU sia connesso alla rete pubblica in più punti. Se i punti sono separati, ciascun punto di connessione è considerato un sistema separato. Pertanto, i servizi comuni potrebbero far capo ad un punto di connessione per il quale si applica il regime tariffario del SEU, mentre i consumi degli altri clienti finali potrebbero far capo ad un diverso punto di connessione. La seconda situazione menzionata dall’Aeeg è la presenza di punti di connessione collegati fra loro. In questo caso considerarli separati potrebbe dar luogo a complicazioni. L’alternativa prospettata è identificare un punto di connessione primario alla rete pubblica e ricondurre tutte le misure a tale punto. 35

LA NORMATIVA ITALIANA<br />

tamente. È possibile, d’altra parte, che il SEU abbia punti <strong>di</strong> connessione<br />

separati alla rete pubblica 8 . Laddove tecnicamente possibile,<br />

la <strong>di</strong>stinzione fra consumi per servizi comuni e consumi in<strong>di</strong>viduali<br />

avrebbe il vantaggio <strong>di</strong> rendere applicabile ad una parte della<br />

rete privata il regime tariffario <strong>di</strong> maggior favore del SEU. Inoltre,<br />

la stessa Aeeg ipotizza un SEU che sia inserito all’interno <strong>di</strong> una rete<br />

privata (RIU o no) (DCO 33/11, p. 45). Sembra, quin<strong>di</strong>, possibile<br />

ipotizzare due regimi separati per porzioni <strong>di</strong>verse <strong>di</strong> una stessa rete<br />

privata. Infine, è possibile immaginare che un soggetto terzo, fornitore<br />

o grossista, riceva dal cliente finale, dal produttore o da entrambi<br />

il mandato a stipulare i contratti per l’accesso al sistema elettrico<br />

e al mercato elettrico.<br />

6) Ai SEU non si applica né l’obbligo <strong>di</strong> connessione <strong>di</strong> terzi né l’obbligo<br />

<strong>di</strong> libero accesso al sistema elettrico (per la <strong>di</strong>stinzione fra le<br />

due ipotesi v. par. 2.3). Il cliente finale che riceva l’energia elettrica<br />

necessaria ai suoi consumi dal produttore del SEU, o tramite questi<br />

da un ven<strong>di</strong>tore esterno al SEU, si colloca nel segmento del mercato<br />

libero. Tuttavia, il cliente finale che non riceva dal produttore del<br />

SEU l’energia elettrica potrà accedere al servizio <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a o<br />

al servizio <strong>di</strong> maggior tutela tramite l’impresa <strong>di</strong>stributrice <strong>di</strong> zona.<br />

Di fatto, si tratta <strong>di</strong> un riconoscimento del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> libero accesso<br />

al cliente finale del SEU.<br />

7) Per quanto riguarda la connessione alle reti pubbliche, è prevista<br />

l’applicazione delle regole generali contenute nel TIC, TICA e TI-<br />

8 Nel DCO 33/11 (p. 25-27) l’Aeeg ipotizza due situazioni nel caso il SEU sia connesso<br />

alla rete pubblica in più punti. Se i punti sono separati, ciascun punto <strong>di</strong> connessione<br />

è considerato un sistema separato. Pertanto, i servizi comuni potrebbero far capo<br />

ad un punto <strong>di</strong> connessione per il quale si applica il regime tariffario del SEU, mentre i<br />

consumi <strong>degli</strong> altri clienti finali potrebbero far capo ad un <strong>di</strong>verso punto <strong>di</strong> connessione.<br />

La seconda situazione menzionata dall’Aeeg è la presenza <strong>di</strong> punti <strong>di</strong> connessione collegati<br />

fra loro. In questo caso considerarli separati potrebbe dar luogo a complicazioni.<br />

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