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LA NORMATIVA ITALIANA<br />
mento <strong>di</strong> consultazione 33/11 (p. 16) precisa che la continuità deve<br />
intendersi al netto <strong>di</strong> strade, strade ferrate, corsi d’acqua e laghi.<br />
4) Il numero minimo <strong>di</strong> soggetti coinvolti in un SEU è sicuramente uno<br />
(titolare <strong>degli</strong> impianti <strong>di</strong> produzione e <strong>di</strong> consumo). Dubbi interpretativi<br />
sorgono invece sul numero massimo. Occorre considerare<br />
la posizione del produttore, la posizione del cliente finale e il possibile<br />
intervento <strong>di</strong> terzi mandatari. Per quanto riguarda il produttore,<br />
la definizione <strong>di</strong> SEU nell’art. 2.1, lett. t) fa riferimento a impianti<br />
<strong>di</strong> produzione “nella titolarità <strong>di</strong> un soggetto <strong>di</strong>verso dal cliente finale”.<br />
Già nel DCO 33/08 (p. 3) l’Aeeg interpretava tale <strong>di</strong>sposizione<br />
come <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> ammettere nei SEU più <strong>di</strong> un produttore. Nel<br />
documento <strong>di</strong> consultazione 33/11, l’Aeeg richiama la definizione<br />
<strong>di</strong> produttore presente nell’art. 2.18 d.lgs. 79/99. Tale definizione<br />
esclude la rilevanza della proprietà <strong>degli</strong> impianti per ottenere la<br />
qualifica <strong>di</strong> produttore. Pertanto, l’Aeeg ritiene sufficiente che il<br />
produttore del SEU sia l’intestatario dell’officina elettrica relativa<br />
ai singoli impianti e delle autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio<br />
dei singoli impianti. Il regolatore conferma, però, che deve<br />
trattarsi <strong>di</strong> un unico soggetto. Secondo questa interpretazione, <strong>di</strong>venta<br />
irrilevante la proprietà <strong>degli</strong> impianti <strong>di</strong> produzione, che potrebbe<br />
essere del produttore, del cliente finale, con<strong>di</strong>visa fra entrambi<br />
o <strong>di</strong> un terzo. La stessa Aeeg rileva (DCO 33/11, p. 23) che<br />
spesso il cliente finale affida ad altri soggetti la progettazione, realizzazione<br />
e gestione <strong>degli</strong> impianti. I medesimi soggetti possono<br />
provvedere alla compraven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> energia elettrica in eccesso e in<br />
integrazione rispetto ai consumi del SEU. Il rapporto fra il produttore<br />
e il cliente finale può essere regolato con un contratto per la<br />
prestazione <strong>di</strong> servizi energetici, secondo quanto previsto dal<br />
d.lgs. 115/08 7 .<br />
7 In base all’art. 2.1, lett. bb) d.lgs. 115/08, possono essere fornitori <strong>di</strong> servizi energetici<br />
le ESCo (persone fisiche o giuri<strong>di</strong>che che accettano un certo margine <strong>di</strong> rischio<br />
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