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LA NORMATIVA ITALIANA<br />

14s.). Secondo il regolatore, i Sistemi Equiparati ai SEU (SESEU) non<br />

devono rispettare il requisito <strong>di</strong> proprietà o piena <strong>di</strong>sponibilità del clien-<br />

te finale per le aree in cui sono collocati, né sarebbe richiesto che tale<br />

area sia unica. L’Aeeg non fa riferimento ai requisiti per l’impianto <strong>di</strong><br />

produzione, ma ammettere una deroga anche in quel caso sarebbe in<br />

contrasto con le finalità generali <strong>di</strong> promozione dell’efficienza energetica<br />

5 .<br />

È possibile, a questo punto, analizzare i vari elementi che contribuiscono<br />

alla qualificazione <strong>di</strong> una rete privata come SEU. La tabella<br />

2 propone un quadro sintetico <strong>di</strong> tali elementi. Come vedremo, la mancanza<br />

<strong>di</strong> provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> attuazione da parte dell’Aeeg non ha consentito<br />

<strong>di</strong> risolvere i principali problemi applicativi. Fino ad oggi, il riconoscimento<br />

della qualifica <strong>di</strong> SEU è estremamente raro.<br />

1) Dal punto <strong>di</strong> vista della tecnologia <strong>di</strong> produzione, deve trattarsi <strong>di</strong><br />

impianti alimentati da fonti rinnovabili o <strong>di</strong> cogenerazione ad alto<br />

ren<strong>di</strong>mento. Secondo l’Aeeg, sono senz’altro ammissibili impianti<br />

con tecnologie miste, perché potrebbero garantire benefici più elevati<br />

in termini <strong>di</strong> efficienza energetica (DCO 33/11, p. 14). Tuttavia,<br />

la parte rimanente della produzione deve necessariamente essere<br />

da fonte rinnovabile, altrimenti il sistema non può essere qualificato<br />

come SEU. In ogni caso, la compresenza <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferenti tecnologie<br />

non mo<strong>di</strong>fica il regime tariffario applicabile al SEU.<br />

2) Come ricordato in precedenza, la potenza nominale massima è 20<br />

MW. Il riferimento alla potenza complessivamente installata sullo<br />

stesso sito lascia aperta la possibilità che il SEU comprenda più<br />

menti da parte dell’Aeeg. Ma nelle intenzioni del legislatore tali provve<strong>di</strong>menti avrebbero<br />

dovuto essere emanati entro 90 giorni. Riconoscere un regime derogatorio per<br />

SESEU costituiti dopo il 2008 non appare coerente con gli obiettivi del legislatore.<br />

5 Nella risposta alla consultazione sul DCO 33/11, Confindustria ritiene che i SESEU<br />

non debbano avere i requisiti <strong>di</strong> potenza e <strong>di</strong> tipologia <strong>di</strong> produzione <strong>di</strong> energia previsti<br />

per i SEU. Si tratta però <strong>di</strong> un’interpretazione <strong>di</strong>fficilmente compatibile con il riferimento,<br />

nell’art. 10.2, ad “una configurazione conforme alla definizione <strong>di</strong> cui all’art. 2,<br />

comma 1, lett. t)” d.lgs. 115/08.<br />

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