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30<br />
CAPITOLO SECONDO<br />
Interventi anche più consistenti sono stati adottati per l’art. 10<br />
d.lgs. 115/08. In primo luogo, si introduce un riferimento generale ai<br />
principi <strong>di</strong> corretto funzionamento del mercato elettrico e <strong>di</strong> uniformità<br />
<strong>di</strong> trattamento sul territorio nazionale. Tale riferimento sembrerebbe<br />
escludere la possibilità <strong>di</strong> spingere oltre un certo limite il regime <strong>di</strong> favore<br />
per i SEU.<br />
In secondo luogo, si chiarisce che i corrispettivi tariffari per trasmissione,<br />
<strong>di</strong>stribuzione e <strong>di</strong>spacciamento, nonché gli oneri generali <strong>di</strong><br />
sistema e gli oneri connessi allo smantellamento delle centrali nucleari<br />
sono calcolati esclusivamente con riferimento all’energia elettrica “prelevata”<br />
(e non “scambiata”) sul punto <strong>di</strong> connessione. La relazione illustrativa<br />
del d.lgs. 56/10 motiva tale mo<strong>di</strong>fica con l’obiettivo <strong>di</strong> equiparare<br />
il regime <strong>di</strong> prelievo da un SEU con il regime <strong>di</strong> prelievo <strong>di</strong> qualsiasi<br />
cliente finale. L’entità dei corrispettivi e <strong>degli</strong> oneri <strong>di</strong> sistema è<br />
cruciale per la realizzazione e il funzionamento del SEU. Questo tema<br />
sarà approfon<strong>di</strong>to nel par. 4.6.<br />
In terzo luogo, si precisano le due con<strong>di</strong>zioni alle quali gli impianti<br />
già esistenti possono essere qualificati SEU. Deve trattarsi <strong>di</strong> sistemi<br />
per i quali siano state almeno ottenute tutte le necessarie autorizzazioni.<br />
Inoltre, la loro configurazione deve corrispondere alla nuova<br />
definizione <strong>di</strong> SEU o, in alternativa, devono connettere tramite collegamento<br />
privato esclusivamente impianti <strong>di</strong> produzione e consumo nella<br />
titolarità del medesimo soggetto giuri<strong>di</strong>co. Quest’ultima previsione<br />
sembrerebbe aprire la strada ad una qualifica come SEU <strong>di</strong> sistemi privi<br />
<strong>di</strong> tutti gli altri requisiti, purché avessero già ottenuto le necessarie autorizzazioni<br />
nel 2008 e vi fosse coincidenza del produttore con il cliente<br />
finale 4 . Questa interpretazione è adottata dall’Aeeg nel DCO 33/11 (p.<br />
era stata emanata la l. 99/09, che contiene una <strong>di</strong>sciplina generale delle RIU e delle RPr.<br />
V. i par. 2.3 e 2.4.<br />
4 È preferibile mantenere il riferimento al 2008, data <strong>di</strong> entrata in vigore del<br />
d.lgs. 115/08, per il riconoscimento della qualifica <strong>di</strong> SESEU. L’art. 10.2 fa riferimento<br />
anche all’accertamento dei requisiti al momento dell’emanazione dei relativi provve<strong>di</strong>-