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LA NORMATIVA ITALIANA<br />

trattava <strong>di</strong> una precisazione che serviva a prevenire controversie interpretative<br />

rispetto alla riserva dell’attività <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione ai titolari <strong>di</strong><br />

concessioni, secondo quanto previsto dall’art. 1.1 d.lgs. 79/99.<br />

Le <strong>di</strong>sposizioni sui SEU nella prima versione del decreto riflettevano<br />

la posizione espressa nel <strong>di</strong>cembre 2007 dall’Aeeg con l’atto<br />

n. 54/07 2 . Il regolatore si era già pronunciato in favore dell’esclusione<br />

dalle attività <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione <strong>degli</strong> impianti su siti dei clienti, nonché<br />

per la soluzione <strong>di</strong> misurare l’energia elettrica prelevata ed immessa<br />

esclusivamente sul punto <strong>di</strong> connessione.<br />

Nella versione finale del d.lgs. 115/08 il limite dei 10 MW è<br />

stato spostato dall’art. 10 alla definizione generale <strong>di</strong> SEU nell’art. 2.1,<br />

lett. t). Inoltre, tale limite è stato riferito ad una potenza complessivamente<br />

installata sullo stesso sito. Questo spostamento ha avuto l’effetto<br />

<strong>di</strong> impe<strong>di</strong>re la costituzione <strong>di</strong> SEU oltre tale limite <strong>di</strong> potenza, invece<br />

ammessa nella prima versione del decreto. Dalla versione finale dell’art.<br />

10 è scomparso anche il primo comma, che escludeva i SEU dall’ambito<br />

delle attività riservate ai concessionari <strong>di</strong> servizi <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione.<br />

La mancanza <strong>di</strong> una presa <strong>di</strong> posizione su questo aspetto è una<br />

delle cause delle successive controversie.<br />

Sia la definizione <strong>di</strong> SEU che la sua <strong>di</strong>sciplina sono state mo<strong>di</strong>ficate<br />

a <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> meno <strong>di</strong> due anni. Il d.lgs. 56/10 innalza il limite <strong>di</strong><br />

potenza per gli impianti SEU da 10 a 20 MW, chiarendo che si tratta <strong>di</strong><br />

potenza nominale. Inoltre, si specifica che il collegamento privato all’impianto<br />

per il consumo <strong>di</strong> un solo cliente finale non prevede l’obbligo<br />

<strong>di</strong> connessione <strong>di</strong> terzi. Tale precisazione serve ad escludere dalla<br />

definizione <strong>di</strong> SEU le altre reti private con obbligo <strong>di</strong> connessione <strong>di</strong><br />

terzi o con obbligo <strong>di</strong> libero accesso 3 .<br />

2<br />

Il testo dell’atto n. 54/07 del 13 <strong>di</strong>cembre 2007 è riprodotto nel documento <strong>di</strong> consultazione<br />

Aeeg n. 33/08 del 4 novembre 2008, p. 4.<br />

3<br />

Questa precisazione si legge nella relazione illustrativa al testo presentato per il<br />

parere alle commissioni parlamentari. Occorre tener presente che prima del d.lgs. 56/10<br />

29

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