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CAPITOLO SECONDO<br />
<strong>di</strong>rettiva 2006/32/CE, concernente l’efficienza <strong>degli</strong> usi finali dell’ener-<br />
gia e i servizi energetici. Data la rilevanza dei SEU, è opportuno ricostruire<br />
nel dettaglio la formazione <strong>di</strong> tali norme e le loro successive mo<strong>di</strong>fiche.<br />
Per cominciare, la <strong>di</strong>r. 32/06 non conteneva alcun riferimento ai<br />
sistemi efficienti <strong>di</strong> utenza. La relazione illustrativa che accompagnava<br />
il testo <strong>di</strong> decreto legislativo presentato per il parere alle Camere (atto<br />
n. 229) giustificava l’introduzione dell’art. 10 con riferimento al generico<br />
obbligo, imposto dalla <strong>di</strong>rettiva, <strong>di</strong> “eliminare le barriere e le imperfezioni<br />
esistenti sul mercato che ostacolano un efficiente uso finale<br />
dell’energia” (art. 1, lett. a), <strong>di</strong>r. 32/06). Nel testo del decreto, l’art. 10<br />
compare nel Capo III, intitolato alla semplificazione e rimozione <strong>degli</strong><br />
ostacoli normativi. È evidente, quin<strong>di</strong>, che l’intenzione del legislatore<br />
era <strong>di</strong> pre<strong>di</strong>sporre regole che favorissero lo sviluppo dei SEU. Come<br />
vedremo, si tratta <strong>di</strong> una finalità che occorre tener presente per valutare<br />
i numerosi contrasti interpretativi in materia.<br />
Il testo del decreto inizialmente presentato dal governo conteneva<br />
alcune significative <strong>di</strong>fferenze rispetto al testo poi definitivamente<br />
approvato. In primo luogo, la definizione <strong>di</strong> SEU non menzionava il<br />
limite dei 10 MW per l’impianto <strong>di</strong> produzione <strong>di</strong> energia elettrica. Tale<br />
limite compariva solo nell’art. 10, nel quale serviva a identificare i SEU<br />
per i quali l’Aeeg avrebbe dovuto regolare l’accesso al sistema elettrico<br />
facendo esclusivo riferimento all’energia elettrica scambiata con la rete<br />
elettrica sul punto <strong>di</strong> connessione. Pertanto, in questa prima versione<br />
del decreto si ammettevano SEU con potenza superiore a 10 MW, ma<br />
con un trattamento meno favorevole rispetto ai SEU <strong>di</strong> minori <strong>di</strong>mensioni.<br />
Torneremo sulle regole <strong>di</strong> accesso al sistema nel par. 2.7.<br />
La seconda <strong>di</strong>fferenza nella prima versione del decreto rispetto<br />
al testo finale era la presenza <strong>di</strong> un primo comma nell’art. 10, con il<br />
quale si escludeva esplicitamente che il trasferimento <strong>di</strong> energia elettrica<br />
al cliente finale fosse qualificabile come attività <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione. Si