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28<br />

CAPITOLO SECONDO<br />

<strong>di</strong>rettiva 2006/32/CE, concernente l’efficienza <strong>degli</strong> usi finali dell’ener-<br />

gia e i servizi energetici. Data la rilevanza dei SEU, è opportuno ricostruire<br />

nel dettaglio la formazione <strong>di</strong> tali norme e le loro successive mo<strong>di</strong>fiche.<br />

Per cominciare, la <strong>di</strong>r. 32/06 non conteneva alcun riferimento ai<br />

sistemi efficienti <strong>di</strong> utenza. La relazione illustrativa che accompagnava<br />

il testo <strong>di</strong> decreto legislativo presentato per il parere alle Camere (atto<br />

n. 229) giustificava l’introduzione dell’art. 10 con riferimento al generico<br />

obbligo, imposto dalla <strong>di</strong>rettiva, <strong>di</strong> “eliminare le barriere e le imperfezioni<br />

esistenti sul mercato che ostacolano un efficiente uso finale<br />

dell’energia” (art. 1, lett. a), <strong>di</strong>r. 32/06). Nel testo del decreto, l’art. 10<br />

compare nel Capo III, intitolato alla semplificazione e rimozione <strong>degli</strong><br />

ostacoli normativi. È evidente, quin<strong>di</strong>, che l’intenzione del legislatore<br />

era <strong>di</strong> pre<strong>di</strong>sporre regole che favorissero lo sviluppo dei SEU. Come<br />

vedremo, si tratta <strong>di</strong> una finalità che occorre tener presente per valutare<br />

i numerosi contrasti interpretativi in materia.<br />

Il testo del decreto inizialmente presentato dal governo conteneva<br />

alcune significative <strong>di</strong>fferenze rispetto al testo poi definitivamente<br />

approvato. In primo luogo, la definizione <strong>di</strong> SEU non menzionava il<br />

limite dei 10 MW per l’impianto <strong>di</strong> produzione <strong>di</strong> energia elettrica. Tale<br />

limite compariva solo nell’art. 10, nel quale serviva a identificare i SEU<br />

per i quali l’Aeeg avrebbe dovuto regolare l’accesso al sistema elettrico<br />

facendo esclusivo riferimento all’energia elettrica scambiata con la rete<br />

elettrica sul punto <strong>di</strong> connessione. Pertanto, in questa prima versione<br />

del decreto si ammettevano SEU con potenza superiore a 10 MW, ma<br />

con un trattamento meno favorevole rispetto ai SEU <strong>di</strong> minori <strong>di</strong>mensioni.<br />

Torneremo sulle regole <strong>di</strong> accesso al sistema nel par. 2.7.<br />

La seconda <strong>di</strong>fferenza nella prima versione del decreto rispetto<br />

al testo finale era la presenza <strong>di</strong> un primo comma nell’art. 10, con il<br />

quale si escludeva esplicitamente che il trasferimento <strong>di</strong> energia elettrica<br />

al cliente finale fosse qualificabile come attività <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione. Si

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