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LA NORMATIVA ITALIANA<br />

la costruzione <strong>di</strong> linee <strong>di</strong>rette sono legate all’attuazione <strong>di</strong> obblighi <strong>di</strong><br />

servizio pubblico. Si noti, inoltre, che secondo quanto prevede l’art. 3.3<br />

d.m. 25 giugno 1999 le linee <strong>di</strong>rette non sono considerate reti <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione.<br />

Questo significa che alle linee <strong>di</strong>rette non si applicano le regole<br />

sul <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accesso <strong>di</strong> terzi e sulla separazione verticale. Come osservato<br />

nel par. 1.1, questa scelta potrebbe essere in contrasto con l’apertura<br />

alla concorrenza richiesta dalle <strong>di</strong>rettive elettricità.<br />

La definizione italiana <strong>di</strong> piccola rete isolata ricalca esattamente<br />

la definizione comunitaria (ma nella versione del 1996). L’art. 7<br />

d.lgs. 79/99 prevedeva un regolamento ministeriale, mai emanato, che<br />

ne assicurasse il corretto funzionamento, lo sviluppo delle interconnessioni<br />

con la rete nazionale e la priorità delle fonti rinnovabili. L’Italia<br />

non ha chiesto deroghe alle <strong>di</strong>rettive comunitarie, probabilmente perché<br />

non era in grado <strong>di</strong> <strong>di</strong>mostrare problemi che giustificassero tali deroghe.<br />

Pertanto, le piccole reti isolate sono oggi considerate reti con obbligo <strong>di</strong><br />

connessione <strong>di</strong> terzi (v. art. 1 TIT e Glossario co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> rete Terna) 1 . È<br />

stata, invece, utilizzata la deroga comunitaria che consente <strong>di</strong> esentare<br />

dagli obblighi <strong>di</strong> separazione i <strong>di</strong>stributori verticalmente integrati le cui<br />

reti alimentano meno <strong>di</strong> 100.000 clienti finali (art. 1.1 l. 125/07).<br />

La definizione comunitaria <strong>di</strong> microsistema isolato non è stata<br />

recepita dal legislatore italiano.<br />

2.2 Sistemi efficienti <strong>di</strong> utenza<br />

Il primo intervento significativo del legislatore italiano in mate-<br />

ria <strong>di</strong> reti private è avvenuto nel 2008 con riferimento ai SEU. Le <strong>di</strong>sposizioni<br />

rilevanti sono la definizione <strong>di</strong> SEU, contenuta nell’art. 2.1,<br />

lett. t), e l’art. 10 d.lgs. 115/08. Con tale decreto si dava attuazione alla<br />

1 Lo schema <strong>di</strong> concessione per l’attività <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione prevede il rilascio <strong>di</strong> una<br />

sub-concessione alle piccole reti isolate (art. 3.1 all. A alla delibera Aeeg 37/01).<br />

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