21.06.2013 Views

Download (677Kb) - Unitn-eprints - Università degli Studi di Trento

Download (677Kb) - Unitn-eprints - Università degli Studi di Trento

Download (677Kb) - Unitn-eprints - Università degli Studi di Trento

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

26<br />

CAPITOLO SECONDO<br />

l’attuale quadro normativo e illustra le opzioni <strong>di</strong>sponibili per una sua<br />

revisione.<br />

2.1 Linee <strong>di</strong>rette e piccole reti isolate<br />

Secondo le definizioni contenute nel d.lgs. 79/99, “Linea <strong>di</strong>retta<br />

è la linea elettrica <strong>di</strong> trasporto che collega un centro <strong>di</strong> produzione ad<br />

un centro <strong>di</strong> consumo, in<strong>di</strong>pendentemente dal sistema <strong>di</strong> trasmissione e<br />

<strong>di</strong>stribuzione” (art. 2, n. 16). Piccola rete isolata è “ogni rete con un<br />

consumo inferiore a 2.500 GWh nel 1996, ove meno del 5 per cento è<br />

ottenuto dall’interconnessione con altre reti” (art. 2, n. 17).<br />

La definizione italiana <strong>di</strong> linea <strong>di</strong>retta sembra meno precisa e<br />

più restrittiva rispetto alla definizione comunitaria. Si fa riferimento ad<br />

una linea in<strong>di</strong>pendente dal sistema <strong>di</strong> trasmissione e <strong>di</strong>stribuzione, ma è<br />

più corretto ritenere che si tratti <strong>di</strong> un collegamento complementare. La<br />

linea <strong>di</strong>retta potrebbe essere collegata in uno o più punti alle reti pubbliche,<br />

oppure essere collegata a reti private che sono a loro volta collegate<br />

a reti pubbliche. Inoltre, la definizione italiana non <strong>di</strong>stingue le due<br />

ipotesi introdotte dalla <strong>di</strong>r. 54/03, e cioè collegamento riguardante un<br />

soggetto che non svolge normalmente attività <strong>di</strong> fornitura <strong>di</strong> elettricità e<br />

collegamento che coinvolge un’impresa fornitrice <strong>di</strong> elettricità (v. par.<br />

1.1). La definizione è ripetuta nel TIT (art. 1, del. Aeeg ARG/elt 199/11)<br />

e nel Glossario del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> rete Terna.<br />

Per quanto riguarda la <strong>di</strong>sciplina delle linee <strong>di</strong>rette, il legislatore<br />

italiano si è limitato a rinviare alle regole generali sull’autorizzazione<br />

<strong>di</strong> elettrodotti (art. 3.13 d.lgs. 79/99). Per linee superiori a 120 kV è<br />

richiesto il parere del gestore del sistema <strong>di</strong> trasmissione elettrica. L’obbligo<br />

<strong>di</strong> motivazione per il rifiuto dell’autorizzazione è già previsto dalla<br />

<strong>di</strong>sciplina generale del proce<strong>di</strong>mento amministrativo. Sulla scorta<br />

della <strong>di</strong>sciplina comunitaria, le uniche ragioni che potrebbero impe<strong>di</strong>re

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!