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CAPITOLO SECONDO<br />
l’attuale quadro normativo e illustra le opzioni <strong>di</strong>sponibili per una sua<br />
revisione.<br />
2.1 Linee <strong>di</strong>rette e piccole reti isolate<br />
Secondo le definizioni contenute nel d.lgs. 79/99, “Linea <strong>di</strong>retta<br />
è la linea elettrica <strong>di</strong> trasporto che collega un centro <strong>di</strong> produzione ad<br />
un centro <strong>di</strong> consumo, in<strong>di</strong>pendentemente dal sistema <strong>di</strong> trasmissione e<br />
<strong>di</strong>stribuzione” (art. 2, n. 16). Piccola rete isolata è “ogni rete con un<br />
consumo inferiore a 2.500 GWh nel 1996, ove meno del 5 per cento è<br />
ottenuto dall’interconnessione con altre reti” (art. 2, n. 17).<br />
La definizione italiana <strong>di</strong> linea <strong>di</strong>retta sembra meno precisa e<br />
più restrittiva rispetto alla definizione comunitaria. Si fa riferimento ad<br />
una linea in<strong>di</strong>pendente dal sistema <strong>di</strong> trasmissione e <strong>di</strong>stribuzione, ma è<br />
più corretto ritenere che si tratti <strong>di</strong> un collegamento complementare. La<br />
linea <strong>di</strong>retta potrebbe essere collegata in uno o più punti alle reti pubbliche,<br />
oppure essere collegata a reti private che sono a loro volta collegate<br />
a reti pubbliche. Inoltre, la definizione italiana non <strong>di</strong>stingue le due<br />
ipotesi introdotte dalla <strong>di</strong>r. 54/03, e cioè collegamento riguardante un<br />
soggetto che non svolge normalmente attività <strong>di</strong> fornitura <strong>di</strong> elettricità e<br />
collegamento che coinvolge un’impresa fornitrice <strong>di</strong> elettricità (v. par.<br />
1.1). La definizione è ripetuta nel TIT (art. 1, del. Aeeg ARG/elt 199/11)<br />
e nel Glossario del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> rete Terna.<br />
Per quanto riguarda la <strong>di</strong>sciplina delle linee <strong>di</strong>rette, il legislatore<br />
italiano si è limitato a rinviare alle regole generali sull’autorizzazione<br />
<strong>di</strong> elettrodotti (art. 3.13 d.lgs. 79/99). Per linee superiori a 120 kV è<br />
richiesto il parere del gestore del sistema <strong>di</strong> trasmissione elettrica. L’obbligo<br />
<strong>di</strong> motivazione per il rifiuto dell’autorizzazione è già previsto dalla<br />
<strong>di</strong>sciplina generale del proce<strong>di</strong>mento amministrativo. Sulla scorta<br />
della <strong>di</strong>sciplina comunitaria, le uniche ragioni che potrebbero impe<strong>di</strong>re