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21.06.2013 Views

20 CAPITOLO PRIMO che alle RIU e alle RPr si applichino entrambe le esenzioni. Inoltre, nulla si dice sulle altre misure di riduzione degli oneri della regolazione che la normativa europea ammette. È possibile, inoltre, che l’esclusione dei SEU dalla nozione di SDC non sia compatibile con quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Citiworks. Un sistema di distribuzione che non sia una rete pubblica e non sia un SDC non sarebbe ammesso. L’ipotesi di autoconsumo prevalente a cui fa riferimento l’art. 28.1, lett. b) sembrerebbe corrispondere alla categoria italiana del SEU. La tabella che segue propone un confronto sintetico fra SDC, RIU e RPr. Per la discussione delle ultime due categorie di reti private si rimanda al secondo capitolo. Tabella 1. SDC, RIU e RPr Caratteristiche SDC RIU RPr Delimitazione geografica Sì Sì No Finalità Industriale, commerciale o servizi condivisi UP e UC industriale Nessun vincolo Integrazione Sì No No Autoconsumo Sì, in alcuni casi No No Diritto accesso di terzi Sì Solo in alcuni casi, altrimenti libero accesso Solo libero accesso Il confronto fra le tre definizioni di reti private permette di formulare due osservazioni. In primo luogo, le attuali definizioni di RIU e RPr non coincidono del tutto con la definizione di SDC. In particolare, mancherebbe il requisito dell’integrazione (o in alternativa l’autoconsumo prevalente). È possibile che tale requisito sia spesso presente nelle RIU esistenti e possa facilmente essere ottenuto nelle future RPr. In secondo luogo, il diritto di accesso di terzi dovrebbe essere applicato

LA NORMATIVA EUROPEA senza distinzioni a tutte le reti private. Ovviamente, rimane la possibilità di prevedere procedure semplificate per la sua attuazione. Queste due osservazioni suggeriscono che il legislatore italiano dovrebbe modificare l’art. 38.5 d.lgs. 93/11 e fare scelte più coerenti con la nozione europea di SDC. Le definizioni italiane di SEU, RIU e RPr dovrebbero essere allineate alla definizione europea di SDC. Inoltre, la regolazione delle tre categorie di reti private dovrebbe da un lato rispettare i vincoli imposti dalla direttiva europea, dall’altro sfruttare i margini di manovra che tale direttiva concede sul piano delle esenzioni e della riduzione degli oneri amministrativi. 1.4 Le reti private nei codici di rete europei I codici di rete europei sono predisposti dall’associazione dei gestori di reti di trasmissione ENTSO-E. Secondo quanto prevedono gli art. 6, 7 e 8 reg. 714/09, ENTSO-E predispone i codici di rete su questioni riguardanti la gestione transfrontaliera delle reti e l’integrazione dei mercati. L’Agenzia europea dei regolatori dell’energia (ACER) redige le linee guida a cui ENTSO-E deve attenersi, esprime un parere su ciascun codice di rete e può sottoporlo alla Commissione perché lo approvi attraverso la procedura comitologica. L’approvazione da parte della Commissione rende il codice di rete vincolante per gli Stati Membri. Questi ultimi possono comunque redigere codici di rete su aspetti esclusivamente nazionali e non in contrasto con i codici di rete europei 9 . Il processo di approvazione dei primi codici di rete è in corso. Ai fini di questo rapporto il dato interessante è che i primi codici sottoposti al parere dell’ACER fanno esplicito riferimento ai SDC e li equi- 9 Per un’analisi dettagliata v. GRÄPER, SCHOSER (2010, p. 495ss.); MUSIALSKI (2011, p. 49ss.). 21

LA NORMATIVA EUROPEA<br />

senza <strong>di</strong>stinzioni a tutte le reti private. Ovviamente, rimane la possibilità<br />

<strong>di</strong> prevedere procedure semplificate per la sua attuazione.<br />

Queste due osservazioni suggeriscono che il legislatore italiano<br />

dovrebbe mo<strong>di</strong>ficare l’art. 38.5 d.lgs. 93/11 e fare scelte più coerenti<br />

con la nozione europea <strong>di</strong> SDC. Le definizioni italiane <strong>di</strong> SEU, RIU e<br />

RPr dovrebbero essere allineate alla definizione europea <strong>di</strong> SDC. Inoltre,<br />

la regolazione delle tre categorie <strong>di</strong> reti private dovrebbe da un lato<br />

rispettare i vincoli imposti dalla <strong>di</strong>rettiva europea, dall’altro sfruttare i<br />

margini <strong>di</strong> manovra che tale <strong>di</strong>rettiva concede sul piano delle esenzioni<br />

e della riduzione <strong>degli</strong> oneri amministrativi.<br />

1.4 Le reti private nei co<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> rete europei<br />

I co<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> rete europei sono pre<strong>di</strong>sposti dall’associazione dei<br />

gestori <strong>di</strong> reti <strong>di</strong> trasmissione ENTSO-E. Secondo quanto prevedono gli<br />

art. 6, 7 e 8 reg. 714/09, ENTSO-E pre<strong>di</strong>spone i co<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> rete su questioni<br />

riguardanti la gestione transfrontaliera delle reti e l’integrazione<br />

dei mercati. L’Agenzia europea dei regolatori dell’energia (ACER) re<strong>di</strong>ge<br />

le linee guida a cui ENTSO-E deve attenersi, esprime un parere su<br />

ciascun co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> rete e può sottoporlo alla Commissione perché lo approvi<br />

attraverso la procedura comitologica. L’approvazione da parte<br />

della Commissione rende il co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> rete vincolante per gli Stati Membri.<br />

Questi ultimi possono comunque re<strong>di</strong>gere co<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> rete su aspetti<br />

esclusivamente nazionali e non in contrasto con i co<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> rete europei<br />

9 .<br />

Il processo <strong>di</strong> approvazione dei primi co<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> rete è in corso.<br />

Ai fini <strong>di</strong> questo rapporto il dato interessante è che i primi co<strong>di</strong>ci sottoposti<br />

al parere dell’ACER fanno esplicito riferimento ai SDC e li equi-<br />

9 Per un’analisi dettagliata v. GRÄPER, SCHOSER (2010, p. 495ss.); MUSIALSKI<br />

(2011, p. 49ss.).<br />

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