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LA NORMATIVA EUROPEA<br />

ciascun utente del SDC è comunque concessa la possibilità <strong>di</strong> chiedere<br />

al regolatore <strong>di</strong> rivedere e approvare le tariffe.<br />

Al <strong>di</strong> là <strong>di</strong> queste due esenzioni espressamente previste, la<br />

Commissione ritiene possibile per gli Stati Membri stabilire regole che<br />

tengano conto della particolare situazione dei SDC (p. 11s. della nota<br />

interpretativa). Gli esempi proposti riguardano le regole tecniche <strong>di</strong><br />

connessione (art. 5 <strong>di</strong>r. 72/09), i criteri in base ai quali designare il gestore<br />

del SDC (art. 24 <strong>di</strong>r. 72/09), la definizione <strong>di</strong> ruoli e responsabilità<br />

dei gestori <strong>di</strong> SDC per quanto riguarda il funzionamento dei mercati al<br />

dettaglio e l’accesso alle reti (art. 41 <strong>di</strong>r. 72/09). Com’è ovvio, ai SDC<br />

non si applicano gli obblighi <strong>di</strong> separazione verticale se hanno meno <strong>di</strong><br />

100.000 utenti, a patto che tale esenzione sia stata introdotta nella legislazione<br />

dello Stato Membro (art. 26.4 <strong>di</strong>r. 72/09). In linea con la sentenza<br />

Citiworks, ai SDC si applicano in ogni caso le regole sul <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong><br />

accesso <strong>di</strong> terzi.<br />

L’art. 28 ritaglia una posizione nel regime regolatorio europeo<br />

per una sotto-categoria <strong>di</strong> sistemi <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione. Tuttavia, molti problemi<br />

<strong>di</strong> attuazione rimangono irrisolti. Gli Stati Membri e i regolatori<br />

nazionali potrebbero fare scelte <strong>di</strong>verse su ciascuno <strong>degli</strong> aspetti menzionati<br />

in precedenza. Anche l’applicazione <strong>degli</strong> obblighi <strong>di</strong> servizio<br />

pubblico ai SDC sarà probabilmente <strong>di</strong>fferente (HUNT 2011, p. 115-<br />

119). Inoltre, non è chiaro se i margini <strong>di</strong> manovra lasciati agli Stati<br />

Membri garantiscano la flessibilità sufficiente per regolare i SDC esistenti<br />

e per promuovere il loro sviluppo.<br />

Nel caso dell’Italia, l’attuazione dell’art. 28 è stata del tutto insufficiente.<br />

L’art. 38.5 d.lgs. 93/11 ha identificato i SDC nelle reti interne<br />

<strong>di</strong> utenza (RIU) e nelle altre reti private (RPr). I sistemi efficienti<br />

<strong>di</strong> utenza (SEU) non sarebbero invece qualificabili come SDC. Si tratta<br />

<strong>di</strong> un riferimento insufficiente, perché non chiarisce quale delle due<br />

esenzioni possibili secondo l’art. 28 si applichi alle reti private italiane.<br />

In mancanza <strong>di</strong> ulteriori in<strong>di</strong>cazioni, l’unica interpretazione plausibile è<br />

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