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18 CAPITOLO PRIMO del SDC di un numero limitato di nuclei familiari che abbiano un rapporto di lavoro o un vincolo simile con il proprietario del SDC; c) deve trattarsi di un sistema che presenta una delle seguenti caratteristiche: integrazione delle operazioni o del processo di produzione degli utenti, oppure distribuzione di energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle imprese correlate. Nel caso dell’integrazione, può trattarsi di interdipendenze legate al processo produttivo. La Commissione propone l’esempio dell’energia termica derivante dalla produzione di energia elettrica e impiegata da altri utenti del SDC. Altro esempio potrebbe essere la necessità di adottare standard di continuità del servizio diversi da quelli previsti per le reti pubbliche (p. 11 della nota interpretativa). Nel caso di distribuzione prevalente, la disciplina comunitaria non specifica alcuna soglia minima di riferimento, ma è plausibile ipotizzare una percentuale di autoconsumo non inferiore al 70% previsto in Italia dalla definizione di autoproduttore (art. 2.2 d.lgs. 79/99). La presenza dei requisiti a)-c) deve essere accertata dai regolatori di settore o da altre autorità competenti, ad esempio il governo o il ministero competente 8 . Dal riconoscimento come SDC deriva la possibilità di ottenere due esenzioni dal regime normalmente applicabile alle imprese distributrici: 1) esenzione dall’obbligo di acquistare l’energia necessaria per coprire le perdite di rete e la capacità di riserva con procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato; 2) esenzione dall’obbligo di far approvare preventivamente dal regolatore le tariffe o le metodologie di calcolo. Questo significa che gestore del SDC e utenti possono negoziare liberamente le tariffe. A 8 In Belgio la federazione dei gestori di reti ha affermato che il riconoscimento come SDC non potrebbe essere automatico in presenza dei requisiti, ma dovrebbe tener conto della sicurezza e dell’efficienza del sistema. Inoltre, il mantenimento dei requisiti dovrebbe essere verificato periodicamente. V. SYNERGRID (2010, p. 8).

LA NORMATIVA EUROPEA ciascun utente del SDC è comunque concessa la possibilità di chiedere al regolatore di rivedere e approvare le tariffe. Al didi queste due esenzioni espressamente previste, la Commissione ritiene possibile per gli Stati Membri stabilire regole che tengano conto della particolare situazione dei SDC (p. 11s. della nota interpretativa). Gli esempi proposti riguardano le regole tecniche di connessione (art. 5 dir. 72/09), i criteri in base ai quali designare il gestore del SDC (art. 24 dir. 72/09), la definizione di ruoli e responsabilità dei gestori di SDC per quanto riguarda il funzionamento dei mercati al dettaglio e l’accesso alle reti (art. 41 dir. 72/09). Com’è ovvio, ai SDC non si applicano gli obblighi di separazione verticale se hanno meno di 100.000 utenti, a patto che tale esenzione sia stata introdotta nella legislazione dello Stato Membro (art. 26.4 dir. 72/09). In linea con la sentenza Citiworks, ai SDC si applicano in ogni caso le regole sul diritto di accesso di terzi. L’art. 28 ritaglia una posizione nel regime regolatorio europeo per una sotto-categoria di sistemi di distribuzione. Tuttavia, molti problemi di attuazione rimangono irrisolti. Gli Stati Membri e i regolatori nazionali potrebbero fare scelte diverse su ciascuno degli aspetti menzionati in precedenza. Anche l’applicazione degli obblighi di servizio pubblico ai SDC sarà probabilmente differente (HUNT 2011, p. 115- 119). Inoltre, non è chiaro se i margini di manovra lasciati agli Stati Membri garantiscano la flessibilità sufficiente per regolare i SDC esistenti e per promuovere il loro sviluppo. Nel caso dell’Italia, l’attuazione dell’art. 28 è stata del tutto insufficiente. L’art. 38.5 d.lgs. 93/11 ha identificato i SDC nelle reti interne di utenza (RIU) e nelle altre reti private (RPr). I sistemi efficienti di utenza (SEU) non sarebbero invece qualificabili come SDC. Si tratta di un riferimento insufficiente, perché non chiarisce quale delle due esenzioni possibili secondo l’art. 28 si applichi alle reti private italiane. In mancanza di ulteriori indicazioni, l’unica interpretazione plausibile è 19

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CAPITOLO PRIMO<br />

del SDC <strong>di</strong> un numero limitato <strong>di</strong> nuclei familiari che abbiano un<br />

rapporto <strong>di</strong> lavoro o un vincolo simile con il proprietario del SDC;<br />

c) deve trattarsi <strong>di</strong> un sistema che presenta una delle seguenti caratteristiche:<br />

integrazione delle operazioni o del processo <strong>di</strong> produzione<br />

<strong>degli</strong> utenti, oppure <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> energia elettrica principalmente<br />

al proprietario o al gestore del sistema o alle imprese correlate. Nel<br />

caso dell’integrazione, può trattarsi <strong>di</strong> inter<strong>di</strong>pendenze legate al<br />

processo produttivo. La Commissione propone l’esempio dell’energia<br />

termica derivante dalla produzione <strong>di</strong> energia elettrica e impiegata<br />

da altri utenti del SDC. Altro esempio potrebbe essere la necessità<br />

<strong>di</strong> adottare standard <strong>di</strong> continuità del servizio <strong>di</strong>versi da<br />

quelli previsti per le reti pubbliche (p. 11 della nota interpretativa).<br />

Nel caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione prevalente, la <strong>di</strong>sciplina comunitaria non<br />

specifica alcuna soglia minima <strong>di</strong> riferimento, ma è plausibile ipotizzare<br />

una percentuale <strong>di</strong> autoconsumo non inferiore al 70% previsto<br />

in Italia dalla definizione <strong>di</strong> autoproduttore (art. 2.2 d.lgs. 79/99).<br />

La presenza dei requisiti a)-c) deve essere accertata dai regolatori<br />

<strong>di</strong> settore o da altre autorità competenti, ad esempio il governo o il<br />

ministero competente 8 . Dal riconoscimento come SDC deriva la possibilità<br />

<strong>di</strong> ottenere due esenzioni dal regime normalmente applicabile alle<br />

imprese <strong>di</strong>stributrici:<br />

1) esenzione dall’obbligo <strong>di</strong> acquistare l’energia necessaria per coprire<br />

le per<strong>di</strong>te <strong>di</strong> rete e la capacità <strong>di</strong> riserva con procedure trasparenti,<br />

non <strong>di</strong>scriminatorie e basate su criteri <strong>di</strong> mercato;<br />

2) esenzione dall’obbligo <strong>di</strong> far approvare preventivamente dal regolatore<br />

le tariffe o le metodologie <strong>di</strong> calcolo. Questo significa che gestore<br />

del SDC e utenti possono negoziare liberamente le tariffe. A<br />

8 In Belgio la federazione dei gestori <strong>di</strong> reti ha affermato che il riconoscimento come<br />

SDC non potrebbe essere automatico in presenza dei requisiti, ma dovrebbe tener<br />

conto della sicurezza e dell’efficienza del sistema. Inoltre, il mantenimento dei requisiti<br />

dovrebbe essere verificato perio<strong>di</strong>camente. V. SYNERGRID (2010, p. 8).

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