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21.06.2013 Views

14 CAPITOLO PRIMO EnWG del 7 luglio 2005), il gestore dell’aeroporto chiede il riconoscimento come “rete delimitata” (Objektnetz) in base al par. 110 EnWG. Grazie a tale riconoscimento, il gestore avrebbe evitato l’applicazione delle regole riguardanti i sistemi di distribuzione. Nello stesso tempo, però, Citiworks non avrebbe più avuto accesso alla rete privata per fornire energia elettrica al suo cliente. In seguito all’opposizione del fornitore, la corte d’appello regionale di Dresda sottopone alla Corte di Giustizia una questione pregiudiziale, e cioè se il par. 110 EnWG sia compatibile con le disposizioni sull’accesso di terzi della seconda direttiva elettricità (54/03) allorché esclude l’accesso di terzi “anche nell’ipotesi in cui il libero accesso al detto sistema non comporti alcun irragionevole aggravio”. Sia l’avvocato generale che la Corte si pronunciano per l’incompatibilità della norma tedesca. La direttiva 54/03 non prevede deroghe generali all’accesso di terzi per reti private con consumi limitati o connesse ad altre attività economiche. In particolare, l’Avvocato generale osserva (par. 84 delle Conclusioni) che escludere l’accesso di terzi quando l’attività principale del gestore di rete non sia la distribuzione di energia significherebbe creare disparità di trattamento fra clienti finali. Pertanto, le reti private definite dal legislatore tedesco sono sistemi di distribuzione al pari di tutti gli altri. La Corte aggiunge che deroghe all’accesso di terzi possono essere autorizzate dagli Stati Membri nel caso di insufficiente capacità. Si tratta, però, di una valutazione da condurre caso per caso. Non sono ammesse deroghe in termini generali e in mancanza di una concreta valutazione dell’incapacità tecnica della rete di soddisfare le richieste di accesso provenienti da terzi (par. 57 della sentenza). Inoltre, gli Stati Membri potrebbero autorizzare deroghe al diritto di accesso qualora tale misura sia necessaria per adempiere gli obblighi di pubblico servizio previsti dall’art. 3 dir. 54/03. Tuttavia, la Corte osserva che gli Stati Membri dovrebbero da un lato verificare se l’accesso illimitato ostacoli

LA NORMATIVA EUROPEA l’adempimento degli obblighi, dall’altro se esistano modalità di adempimento che non ledano il diritto di accesso (par. 60). I commenti alla sentenza sono generalmente concordi nel ritenere che, almeno sotto il profilo dell’accesso di terzi, sia diventato molto difficile prevedere una disciplina differenziata per le reti private. La sentenza ha generato preoccupazioni non solo in Germania, dove si registrava una prassi costante di esentare centinaia di reti private dagli obblighi di accesso, ma anche nel Regno Unito, dove era prevista un’esenzione dei sistemi privati di distribuzione dalla licenza normalmente prevista per le imprese distributrici 4 . Si noti, peraltro, che la sentenza della Corte ha riguardato solo un aspetto specifico, e cioè l’inammissibilità di deroghe generali al diritto di accesso. Rimangono aperti gli interrogativi sulle modalità di attuazione del diritto di accesso per le reti private, nonché la regolazione di altri aspetti. Lo stesso avvocato generale ha osservato (par. 87 delle Conclusioni) che gli Stati Membri dispongono di un ampio potere discrezionale quanto alle modalità di attuazione dell’obbligo di accesso e potrebbero “prevedere oneri amministrativi meno gravosi per i sistemi di recente creazione o per i sistemi la cui finalità principale sia diversa dalla fornitura di energia ai clienti”. I successivi sviluppi del caso Citiworks in Germania hanno mostrato chiaramente la necessità di nuovi interventi legislativi in questa materia. La corte d’appello di Dresda si è pronunciata per l’inapplicabilità del par. 110, n. 1 EnWG, riguardante l’esenzione dall’obbligo di accesso per la categoria delle “reti delimitate” (il caso dell’aeroporto di Leipzig-Halle). Viceversa, la Corte federale di giustizia ha affermato che tale norma potrebbe essere conforme al diritto comunitario in tutti i casi in cui non si registrino comportamenti discriminatori nell’accesso (2008). 4 Per la Germania v. GRÄPER, SCHOSER (2010, p. 77); per il Regno Unito v. WOOD 15

14<br />

CAPITOLO PRIMO<br />

EnWG del 7 luglio 2005), il gestore dell’aeroporto chiede il riconoscimento<br />

come “rete delimitata” (Objektnetz) in base al par. 110 EnWG.<br />

Grazie a tale riconoscimento, il gestore avrebbe evitato l’applicazione<br />

delle regole riguardanti i sistemi <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione. Nello stesso tempo,<br />

però, Citiworks non avrebbe più avuto accesso alla rete privata per fornire<br />

energia elettrica al suo cliente. In seguito all’opposizione del fornitore,<br />

la corte d’appello regionale <strong>di</strong> Dresda sottopone alla Corte <strong>di</strong> Giustizia<br />

una questione pregiu<strong>di</strong>ziale, e cioè se il par. 110 EnWG sia compatibile<br />

con le <strong>di</strong>sposizioni sull’accesso <strong>di</strong> terzi della seconda <strong>di</strong>rettiva<br />

elettricità (54/03) allorché esclude l’accesso <strong>di</strong> terzi “anche nell’ipotesi<br />

in cui il libero accesso al detto sistema non comporti alcun irragionevole<br />

aggravio”.<br />

Sia l’avvocato generale che la Corte si pronunciano per l’incompatibilità<br />

della norma tedesca. La <strong>di</strong>rettiva 54/03 non prevede deroghe<br />

generali all’accesso <strong>di</strong> terzi per reti private con consumi limitati o<br />

connesse ad altre attività economiche. In particolare, l’Avvocato generale<br />

osserva (par. 84 delle Conclusioni) che escludere l’accesso <strong>di</strong> terzi<br />

quando l’attività principale del gestore <strong>di</strong> rete non sia la <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong><br />

energia significherebbe creare <strong>di</strong>sparità <strong>di</strong> trattamento fra clienti finali.<br />

Pertanto, le reti private definite dal legislatore tedesco sono sistemi <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>stribuzione al pari <strong>di</strong> tutti gli altri.<br />

La Corte aggiunge che deroghe all’accesso <strong>di</strong> terzi possono essere<br />

autorizzate dagli Stati Membri nel caso <strong>di</strong> insufficiente capacità. Si<br />

tratta, però, <strong>di</strong> una valutazione da condurre caso per caso. Non sono<br />

ammesse deroghe in termini generali e in mancanza <strong>di</strong> una concreta<br />

valutazione dell’incapacità tecnica della rete <strong>di</strong> sod<strong>di</strong>sfare le richieste <strong>di</strong><br />

accesso provenienti da terzi (par. 57 della sentenza). Inoltre, gli Stati<br />

Membri potrebbero autorizzare deroghe al <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accesso qualora<br />

tale misura sia necessaria per adempiere gli obblighi <strong>di</strong> pubblico servizio<br />

previsti dall’art. 3 <strong>di</strong>r. 54/03. Tuttavia, la Corte osserva che gli Stati<br />

Membri dovrebbero da un lato verificare se l’accesso illimitato ostacoli

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