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12<br />

CAPITOLO PRIMO<br />

siti <strong>di</strong>versi, riconducibili allo stesso utente o a utenti <strong>di</strong>versi. Tuttavia,<br />

la realizzazione <strong>di</strong> una linea <strong>di</strong>retta può essere necessaria per il funzionamento<br />

<strong>di</strong> una rete privata (SALONICO 2012, p. 115-117). Da questo<br />

punto <strong>di</strong> vista, le previsioni comunitarie dovrebbero facilitare il proce<strong>di</strong>mento<br />

<strong>di</strong> autorizzazione ed evitare che i gestori <strong>di</strong> reti pubbliche si<br />

oppongano alla realizzazione <strong>di</strong> linee <strong>di</strong>rette per motivazioni non legate<br />

agli obblighi <strong>di</strong> pubblico servizio.<br />

Il piccolo sistema isolato è definito nell’art. 2, n. 23 <strong>di</strong>r. 92/96<br />

come un sistema con un consumo inferiore a 2500 GWh nel 1996, dove<br />

meno del 5% del consumo annuo è ottenuto attraverso l’interconnessione<br />

con altri sistemi. Nella stessa <strong>di</strong>rettiva, i piccoli sistemi isolati sono<br />

menzionati solo nel considerando (38) e nell’art. 24.3, con riferimento<br />

alla possibilità <strong>di</strong> concedere deroghe agli obblighi <strong>di</strong> separazione e <strong>di</strong><br />

accesso a carico dei gestori <strong>di</strong> reti. La deroga doveva essere concessa<br />

dalla Commissione. In mancanza <strong>di</strong> deroga, si deve ritenere che ai piccoli<br />

sistemi isolati si applichi lo stesso regime previsto per le reti <strong>di</strong> trasmissione<br />

e <strong>di</strong>stribuzione.<br />

Nella <strong>di</strong>rettiva 54/03 il limite massimo <strong>di</strong> consumo sale a 3000<br />

GWh nel 1996 (art. 2, n. 26). Oltre a riproporre (art. 26.1) la deroga già<br />

stabilita dalla precedente <strong>di</strong>rettiva, l’art. 15 <strong>di</strong>r. 54/03 consentiva agli<br />

Stati Membri <strong>di</strong> escludere gli obblighi <strong>di</strong> separazione delle altre attività<br />

per i <strong>di</strong>stributori verticalmente integrati che rifornissero meno <strong>di</strong> 100.000<br />

utenti o piccoli sistemi isolati.<br />

La <strong>di</strong>rettiva 72/09 conferma la definizione <strong>di</strong> piccolo sistema<br />

isolato (art. 2, n. 26), la possibile deroga ad alcuni obblighi per i gestori<br />

<strong>di</strong> reti (art. 44.1) e la possibilità per gli Stati Membri <strong>di</strong> escludere la<br />

separazione delle altre attività per i <strong>di</strong>stributori verticalmente integrati<br />

con meno <strong>di</strong> 100.000 utenti o che riforniscano piccoli sistemi isolati<br />

(art. 26.4).<br />

La definizione <strong>di</strong> microsistema isolato fu introdotta per la prima<br />

volta nell’art. 2, n. 27 <strong>di</strong>r. 54/03 e ripetuta nell’art. 2, n. 27 <strong>di</strong>r. 72/09.

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