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LA NORMATIVA EUROPEA<br />

medesime previsioni sono state ripetute nell’art. 22 <strong>di</strong>r. 54/03 e nell’art.<br />

34 <strong>di</strong>r. 72/09.<br />

Sia le precedenti <strong>di</strong>rettive che l’attuale art. 34 consentono agli<br />

Stati Membri <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zionare l’autorizzazione <strong>di</strong> una linea elettrica alla<br />

presenza <strong>di</strong> alcuni requisiti. L’autorizzazione potrebbe essere concessa<br />

solo se: a) l’accesso alle reti pubbliche è stato negato per mancanza <strong>di</strong><br />

capacità; b) il soggetto richiedente l’autorizzazione ha aperto una procedura<br />

per la risoluzione <strong>di</strong> una controversia con il gestore <strong>di</strong> una rete<br />

pubblica <strong>di</strong>nanzi al regolatore; c) la linea <strong>di</strong>retta non sia in conflitto con<br />

gli obblighi <strong>di</strong> servizio pubblico imposti in base all’art. 3 <strong>di</strong>r. 72/09.<br />

È stato osservato che la possibilità <strong>di</strong> negare l’autorizzazione<br />

consente agli Stati Membri <strong>di</strong> scoraggiare le linee <strong>di</strong>rette qualora ritengano<br />

che un numero eccessivo <strong>di</strong> infrastrutture sottratte al sistema tariffario<br />

comporti costi troppo elevati per tutti gli altri utenti. Nello stesso<br />

tempo, si ritiene che alle linee <strong>di</strong>rette debbano applicarsi le regole sul<br />

<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accesso <strong>di</strong> terzi e sulla separazione verticale, e cioè le medesime<br />

regole previste per gestori delle reti <strong>di</strong> trasmissione e <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione.<br />

L’obbligo <strong>di</strong> accesso potrebbe essere evitato con la concessione<br />

dell’esenzione prevista dall’art. 17 regolamento (CE) 714/2009, che<br />

però riguarda solo le interconnessioni fra Stati Membri 1 . Si noti, peraltro,<br />

che l’art. 32 prevede l’obbligo <strong>di</strong> garantire l’accesso <strong>di</strong> terzi a sistemi<br />

<strong>di</strong> trasmissione e <strong>di</strong>stribuzione. Se, come sembra, le linee <strong>di</strong>rette<br />

non sono “sistemi”, potrebbero essere escluse dall’obbligo <strong>di</strong> accesso.<br />

Medesimo <strong>di</strong>scorso vale per gli obblighi <strong>di</strong> separazione verticale, riferiti<br />

ai gestori <strong>di</strong> sistemi <strong>di</strong> trasmissione (v. titolo del capo IV <strong>di</strong>r. 72/09) e<br />

ai gestori dei sistemi <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione (v. titolo del capo VI <strong>di</strong>r. 72/09).<br />

Quale relazione c’è fra la <strong>di</strong>sciplina delle linee <strong>di</strong>rette e le reti<br />

private? Le prime possono servire solo a connettere uno specifico utente<br />

ad uno specifico sito <strong>di</strong> produzione. Le seconde consentono <strong>di</strong> collegare<br />

fra loro più siti <strong>di</strong> produzione o <strong>di</strong> fornire elettricità ad apparati <strong>di</strong><br />

1 Per questa interpretazione v. GRÄPER, SCHOSER (2010, p. 81-84).<br />

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