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10<br />
CAPITOLO PRIMO<br />
1.5 esamina alcune regole introdotte dalla nuova <strong>di</strong>rettiva sull’efficienza<br />
energetica che potrebbero offrire un ulteriore impulso alle reti private.<br />
Infine, il par. 1.6 propone alcune considerazioni conclusive sulla<br />
normativa europea.<br />
1.1 Linee <strong>di</strong>rette, piccoli sistemi isolati e microsistemi isolati<br />
Le tre <strong>di</strong>rettive comunitarie sulla liberalizzazione dei mercati<br />
elettrici hanno proposto nel corso <strong>degli</strong> anni varie definizioni <strong>di</strong> linee<br />
<strong>di</strong>rette, piccoli sistemi isolati e microsistemi isolati. È utile richiamare<br />
tali definizioni, sia per confrontarle con le definizioni adottate dal legislatore<br />
italiano (par. 2.1), sia per chiarire le <strong>di</strong>fferenze rispetto alle reti<br />
private.<br />
Per quanto riguarda le linee <strong>di</strong>rette, la prima definizione comunitaria<br />
si trova nell’art. 2, n. 17 <strong>di</strong>rettiva 96/92/CE. Si faceva riferimento<br />
a linee complementari a sistemi interconnessi <strong>di</strong> trasmissione e <strong>di</strong>stribuzione.<br />
La successiva <strong>di</strong>rettiva 2003/54/CE introduceva una definizione<br />
più dettagliata, <strong>di</strong>stinguendo due ipotesi: le linee elettriche che<br />
collegano un sito <strong>di</strong> produzione isolato con un cliente isolato e le linee<br />
elettriche che collegano un produttore <strong>di</strong> elettricità e un’impresa fornitrice<br />
<strong>di</strong> elettricità per approvvigionare <strong>di</strong>rettamente i propri impianti, le<br />
società controllate e i clienti idonei (art. 2, n. 15). La medesima definizione<br />
è stata adottata nell’art. 2, n. 15 della <strong>di</strong>rettiva 2009/72/CE, attualmente<br />
in vigore.<br />
L’obiettivo, reso esplicito già nell’art. 21 <strong>di</strong>r. 92/96, era <strong>di</strong> garantire<br />
l’autorizzazione <strong>di</strong> linee <strong>di</strong>rette sulla base <strong>di</strong> criteri obiettivi e<br />
non <strong>di</strong>scriminatori. Nella prospettiva dell’apertura della produzione<br />
elettrica alla concorrenza, la linea <strong>di</strong>retta rappresenta un’alternativa alla<br />
fornitura tramite le reti pubbliche <strong>di</strong> trasmissione e <strong>di</strong>stribuzione. Le