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156<br />

CAPITOLO QUINTO<br />

dei sistemi misti <strong>di</strong> servizi ed elettricità, in grado <strong>di</strong> incentivare investimenti<br />

che da un lato facilitino l’accesso ai mercati e il conseguimento<br />

<strong>degli</strong> obiettivi <strong>di</strong> sostenibilità ambientale, dall’altro incrementino<br />

il tasso <strong>di</strong> innovazione tecnologica. Si tratta, cioè, <strong>di</strong> <strong>di</strong>segnare<br />

un regime derogatorio rispetto alla regolazione delle reti<br />

pubbliche, ma che autorizzi solo quei sistemi misti che sono compatibili<br />

con gli obiettivi generali del <strong>di</strong>ritto europeo;<br />

b) reti private che svolgono solo attività <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione, ma le cui caratteristiche<br />

non coincidono con la definizione europea <strong>di</strong> SDC. A<br />

quest’area potrebbero appartenere i SEU e alcune RIU italiane, ma<br />

anche alcuni Kundenanlagen tedeschi, alcuni <strong>di</strong>stributori considerati<br />

esenti nella legislazione britannica, alcune réseaux privés in Belgio,<br />

alcune connessioni in<strong>di</strong>rette in Francia, alcune redes internas<br />

spagnole. Si è già rilevato che la definizione <strong>di</strong> SDC fu il frutto <strong>di</strong><br />

un compromesso fra le posizioni <strong>degli</strong> organi legislativi europei<br />

(par. 3.3). La soluzione <strong>di</strong> attrarre gli SDC nel regime delle reti<br />

pubbliche appare eccessivamente rigida. Tuttavia, a <strong>di</strong>fferenza della<br />

categoria <strong>di</strong> reti sub a), in questo caso si tratta <strong>di</strong> infrastrutture de<strong>di</strong>cate<br />

esplicitamente all’attività <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> energia. La soluzione<br />

preferibile è applicare lo stesso regime derogatorio previsto<br />

per i SDC. In questo modo si dovrebbe evitare il rischio <strong>di</strong> una procedura<br />

europea d’infrazione. Nello stesso tempo, si eviterebbe <strong>di</strong><br />

creare incertezza per una categoria <strong>di</strong> reti private che sul piano<br />

quantitativo appare tutt’altro che secondaria;<br />

c) reti private che coincidono con la definizione europea <strong>di</strong> SDC. Per<br />

questa terza categoria il <strong>di</strong>ritto europeo offre già in<strong>di</strong>cazioni precise.<br />

Ma anche qui le esperienze nazionali sollevano un ulteriore interrogativo,<br />

e cioè se le uniche deroghe ammesse siano quelle espressamente<br />

previste dall’art. 28 <strong>di</strong>r. 72/09. Per rispondere, occorre esaminare<br />

il tema più generale <strong>degli</strong> orientamenti <strong>di</strong> fondo sulla regolazione<br />

delle reti private.

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