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CAPITOLO QUINTO<br />
introdotte a partire dal 1990. Nel 2001 è stata introdotta l’esenzione per<br />
i piccoli <strong>di</strong>stributori (The Electricity (Class Exemptions from the Requirement<br />
for a Licence) Order 2001). Grazie a tale esenzione, la regolazione<br />
prevista per le reti pubbliche <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione non era applicabile<br />
ai piccoli <strong>di</strong>stributori. Gli unici obblighi previsti erano la comunicazione<br />
<strong>di</strong> informazioni al regolatore e la separazione contabile nel caso<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione superiore a 500 kw a clienti domestici e <strong>di</strong> integrazione<br />
verticale. È interessante osservare che questa esenzione riguarda un<br />
ambito tutt’altro che marginale. La stima contenuta nell’analisi <strong>di</strong> impatto<br />
pubblicata dal governo britannico nella consultazione sull’attuazione<br />
del Terzo Pacchetto Energia è <strong>di</strong> circa 47 TWh, e cioè la metà<br />
dell’energia elettrica fornita al settore non domestico e non industriale.<br />
La sentenza Citiworks e l’attuazione del Terzo Pacchetto Energia<br />
hanno costretto il governo britannico a rivedere in modo significativo<br />
questa parte della regolazione. È stato confermato l’approccio <strong>di</strong><br />
fondo, e cioè la riduzione <strong>degli</strong> oneri della regolazione per i piccoli<br />
operatori, con l’obiettivo <strong>di</strong> favorire gli investimenti. Tuttavia, l’esenzione<br />
per i piccoli <strong>di</strong>stributori non comporta più la <strong>di</strong>sapplicazione totale<br />
della regolazione.<br />
Ve<strong>di</strong>amo innanzitutto le categorie <strong>di</strong> <strong>di</strong>stributori esenti secondo<br />
l’Order 2001 (schedule 3):<br />
a) soggetti che <strong>di</strong>stribuiscono non più <strong>di</strong> 2,5 MW a utenti domestici;<br />
b) soggetti che producono da un impianto all’interno del sistema <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione<br />
non più <strong>di</strong> 1 MW e <strong>di</strong>stribuiscono tale energia elettrica<br />
a utenti domestici;<br />
c) soggetti che <strong>di</strong>stribuiscono energia elettrica esclusivamente a utenti<br />
non domestici, in questo caso senza alcun limite quantitativo;<br />
d) soggetti che <strong>di</strong>stribuiscono esclusivamente energia elettrica prodotta<br />
da impianti offshore a utenti non domestici. Per questi ultimi non è<br />
richiesta la separazione contabile.