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132 CAPITOLO QUINTO della considerazione che la verifica della conformità tecnica richiede investimenti notevoli 2 . La medesima obiezione può essere rivolta alle procedure per la realizzazione di nuove reti private. Queste possono essere autorizzate dal ministero competente esclusivamente in caso di rifiuto di accesso alla rete di distribuzione o di condizioni tecniche di accesso non ragionevoli. In alternativa, le nuove reti private possono essere realizzate sulla base di una convenzione con il gestore della rete di distribuzione. Ma in entrambi i casi è richiesta la verifica della conformità tecnica. Il legislatore vallone ha comunque previsto alcune eccezioni alle procedure di regolarizzazione e autorizzazione, relative ai casi di consumi temporanei o accessori, nonché alle reti private realizzate all’interno di proprietà esistenti (art. 15bis-15quater decreto 12 aprile 2001, come modificato dal decreto 17 luglio 2008). L’individuazione degli obblighi del gestore della rete privata è rimandata a provvedimenti del governo, tuttora non emanati. Agli utenti delle reti private si riconoscono in ogni caso gli stessi diritti degli utenti di reti pubbliche (art. 15ter, par. 3 decreto 12 aprile 2001), oltre alle eventuali obbligazioni di servizio pubblico che il governo decida di imporre ai gestori di reti private (art. 34ter decreto 12 aprile 2001). È attualmente in discussione un nuovo decreto del governo vallone che dovrebbe cancellare la previsione sul trasferimento al gestore della rete di distribuzione delle reti private con prevalenza di utenti residenziali. Queste ultime sarebbero tenute ad osservare obblighi di servizio pubblico. Le reti private “professionali” dovrebbero invece essere autorizzate dal regolatore regionale e versare un contributo di solidarietà per finanziare lo sviluppo delle reti di distribuzione 3 . 2 COMMISSION WALLONNE POUR L’ENERGIE, Transposition en droit wallon du troisième paquet énergie en ce qui concerne les règles relatives aux réseaux fermés de distribution et aux lignes et conduites directes, proposition 9 febbraio 2011. 3 V. INTER-REGIES, Rapport Annuel 2011, p. 24 (www.inter-regies.be, visitato il 21 gennaio 2013).

ESPERIENZE EUROPEE ED EXTRAEUROPEE Nelle Fiandre il decreto energia dell’8 maggio 2009, modificato nel 2011, ha introdotto una distinzione fra réseau de distribution fermé (art. 1.1.3, n. 56°/2), che coincide con la definizione europea di SDC, e réseau de distribution privé (art. 1.1.3, n. 101°/1), e cioè una rete privata che non presenta i requisiti della prima categoria. Il gestore del réseau de distribution fermé assume tutti gli obblighi relativi all’infrastruttura e ai rapporti con i gestori delle reti pubbliche. È garantito il diritto di accesso di terzi, che può essere escluso o sospeso solo in casi eccezionali, relativi alla mancanza di capacità o rischi per la sicurezza (art. 4.6.1-4.6.9 decreto 8 maggio 2009). Viceversa, un réseau de distribution privé è ammesso esclusivamente qualora la fornitura di elettricità sia inclusa nella prestazione di altri servizi, ad esempio per la disponibilità di spazi commerciali. In questo caso gli utenti non hanno alcun diritto di accesso al mercato elettrico, né alcun obbligo di servizio pubblico può essere posto a carico del gestore (art. 4.7.1-4.7.4 decreto 8 maggio 2009). Infine, nella regione di Bruxelles una definizione di rete privata è stata introdotta nel 2008. Le uniche previsioni riguardano il diritto di accesso e l’obbligo di licenza per somministrare elettricità agli utenti della rete privata (art. 2, n. 36° e art. 21 ordinanza 19 luglio 2001). Nonostante siano state individuate circa 162 reti private nella regione, non si ritengono necessari ulteriori interventi 4 . Benché il quadro legislativo e regolatorio sia ancora in fase di completamento, sia gli interventi al livello federale che regionale mostrano chiaramente la volontà di distinguere diverse categorie di reti private. Nello stesso tempo, solo il legislatore federale ha operato una scelta esplicita in favore di una disciplina derogatoria. I legislatori regionali sembrano invece orientati ad applicare le medesime regole alle reti pubbliche e private. Questo approccio è probabilmente influenzato 4 BRUGEL, Rapport pour l’année 2011, 7 settembre 2012, p. 16s. (www.brugel.be, visitato il 21 gennaio 2013). 133

ESPERIENZE EUROPEE ED EXTRAEUROPEE<br />

Nelle Fiandre il decreto energia dell’8 maggio 2009, mo<strong>di</strong>ficato<br />

nel 2011, ha introdotto una <strong>di</strong>stinzione fra réseau de <strong>di</strong>stribution fermé<br />

(art. 1.1.3, n. 56°/2), che coincide con la definizione europea <strong>di</strong> SDC, e<br />

réseau de <strong>di</strong>stribution privé (art. 1.1.3, n. 101°/1), e cioè una rete privata<br />

che non presenta i requisiti della prima categoria. Il gestore del réseau<br />

de <strong>di</strong>stribution fermé assume tutti gli obblighi relativi all’infrastruttura<br />

e ai rapporti con i gestori delle reti pubbliche. È garantito il <strong>di</strong>ritto<br />

<strong>di</strong> accesso <strong>di</strong> terzi, che può essere escluso o sospeso solo in casi eccezionali,<br />

relativi alla mancanza <strong>di</strong> capacità o rischi per la sicurezza (art.<br />

4.6.1-4.6.9 decreto 8 maggio 2009). Viceversa, un réseau de <strong>di</strong>stribution<br />

privé è ammesso esclusivamente qualora la fornitura <strong>di</strong> elettricità<br />

sia inclusa nella prestazione <strong>di</strong> altri servizi, ad esempio per la <strong>di</strong>sponibilità<br />

<strong>di</strong> spazi commerciali. In questo caso gli utenti non hanno alcun <strong>di</strong>ritto<br />

<strong>di</strong> accesso al mercato elettrico, né alcun obbligo <strong>di</strong> servizio pubblico<br />

può essere posto a carico del gestore (art. 4.7.1-4.7.4 decreto 8 maggio<br />

2009).<br />

Infine, nella regione <strong>di</strong> Bruxelles una definizione <strong>di</strong> rete privata<br />

è stata introdotta nel 2008. Le uniche previsioni riguardano il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong><br />

accesso e l’obbligo <strong>di</strong> licenza per somministrare elettricità agli utenti<br />

della rete privata (art. 2, n. 36° e art. 21 or<strong>di</strong>nanza 19 luglio 2001). Nonostante<br />

siano state in<strong>di</strong>viduate circa 162 reti private nella regione, non<br />

si ritengono necessari ulteriori interventi 4 .<br />

Benché il quadro legislativo e regolatorio sia ancora in fase <strong>di</strong><br />

completamento, sia gli interventi al livello federale che regionale mostrano<br />

chiaramente la volontà <strong>di</strong> <strong>di</strong>stinguere <strong>di</strong>verse categorie <strong>di</strong> reti<br />

private. Nello stesso tempo, solo il legislatore federale ha operato una<br />

scelta esplicita in favore <strong>di</strong> una <strong>di</strong>sciplina derogatoria. I legislatori regionali<br />

sembrano invece orientati ad applicare le medesime regole alle<br />

reti pubbliche e private. Questo approccio è probabilmente influenzato<br />

4<br />

BRUGEL, Rapport pour l’année 2011, 7 settembre 2012, p. 16s. (www.brugel.be,<br />

visitato il 21 gennaio 2013).<br />

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