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126<br />

CAPITOLO QUARTO<br />

4.2 Adempimenti fiscali nelle reti private<br />

I principali adempimenti fiscali previsti per i soggetti obbligati<br />

al pagamento delle accise e per i soggetti esenti possono essere riassunti<br />

come segue:<br />

- nel caso <strong>di</strong> produzione <strong>di</strong> energia elettrica e <strong>di</strong> acquisto per uso proprio<br />

o ven<strong>di</strong>ta a clienti finali è richiesta la licenza <strong>di</strong> esercizio <strong>di</strong> officina<br />

elettrica, da rilasciare previa verifica <strong>degli</strong> impianti, con versamento<br />

<strong>di</strong> cauzione e pagamento <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto annuale secondo quanto<br />

previsto dall’art. 63 TUA (art. 53 TUA, su cui v. AD, circolare n.<br />

17/D del 28 maggio 2007, p. 28);<br />

- per produttori non obbligati al pagamento delle accise perché non la<br />

forniscono a consumatori finali né la consumano per uso proprio,<br />

l’art. 53-bis TUA prevede specifici adempimenti. All’avvio dell’attività<br />

è prevista una comunicazione, successivamente è prevista una<br />

<strong>di</strong>chiarazione annuale entro il marzo dell’anno successivo;<br />

- i gestori <strong>di</strong> reti che non effettuano attività <strong>di</strong> riven<strong>di</strong>ta devono solo<br />

effettuare la comunicazione <strong>di</strong> inizio attività e la <strong>di</strong>chiarazione annuale<br />

riepilogativa per l’energia elettrica trasportata. I gestori devono<br />

anche comunicare tempestivamente ai ven<strong>di</strong>tori i dati sull’energia<br />

elettrica consegnata ai consumatori finali. Peraltro, l’AD osserva<br />

(circolare 17/D, p. 38s.; circolare 37/D, p. 32) che <strong>di</strong> solito<br />

questi soggetti utilizzano energia elettrica per la produzione o per il<br />

trasporto. Pertanto, le <strong>di</strong>sposizioni dell’art. 53-bis si applicheranno<br />

solo se tale energia è fatturata da altri soggetti. In caso contrario, ai<br />

produttori e ai gestori <strong>di</strong> reti si applica l’esenzione dall’accisa prevista<br />

dall’art. 53.3, lett. a);<br />

- il versamento dell’imposta avviene <strong>di</strong> solito con cadenza mensile da<br />

parte dei soggetti obbligati, con conguaglio da effettuare nel mese<br />

<strong>di</strong> marzo con riferimento ai consumi dell’anno precedente. Nel caso<br />

<strong>di</strong> produzione per uso proprio è previsto il versamento con canone

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