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124 CAPITOLO QUARTO dell’esenzione per l’autoconsumo. In termini più generali, sarebbe opportuno un intervento legislativo che definisca un regime delle accise coerente con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo delle reti private. In mancanza di tale intervento, la posizione più prudente per il responsabile RIU o RPr è concordare con l’ufficio dell’AD territorialmente competente i necessari adempimenti fiscali per la rete privata e per i suoi utenti. Nella medesima posizione dovrebbe trovarsi il SEU con produttore e cliente finale distinti per la quota di energia elettrica consumata all’interno del collegamento privato. Se la configurazione della rete privata non consente l’applicazione di esenzioni, le aliquote per ciascun utente saranno determinate in base agli scaglioni di consumo previsti a partire dal 2012. Ma il cumulo dei consumi complessivi di tutti gli utenti non può considerarsi ammesso in assenza delle condizioni che consentirebbero di considerare la rete privata come soggetto unitario. Per quanto riguarda il regime delle accise per il gestore della rete privata, si devono ritenere applicabili le stesse disposizioni previste in generale per le reti pubbliche. Se il titolare di un SEU o il gestore di una RIU o di una RPr non svolgono attività di produzione o di rivendita dell’energia elettrica è richiesta solo una denuncia di attività e l’autorizzazione dell’AD. Non è richiesta, invece, la licenza d’esercizio per l’officina elettrica. Ai titolari o responsabili di reti private si applica l’esenzione prevista dall’art. 52.3, lett. a) TUA per l’energia elettrica utilizzata nell’attività di distribuzione. Si deve invece considerare esigibile l’accisa per l’energia elettrica impiegata dai titolari o responsabili di reti private per attività amministrative, servizi o uffici degli stessi soggetti (AD, circolare n. 37/D del 28 dicembre 2007, p. 32s.). Per tali consumi, i titolari o responsabili di reti private saranno nella posizione di consumatori finali o, se produttori, di soggetti tenuti ad effettuare la dichiarazione annuale.
PROFILI FISCALI Per quanto riguarda l’applicazione dell’IVA all’interno della re- te privata, occorre partire dalla definizione di operazione imponibile, che l’art. 2 d.p.r. 633/72 individua nella cessione di beni. É possibile ravvisare una cessione nel caso l’energia elettrica sia parzialmente o totalmente consumata all’interno di una rete privata? La risposta sembra essere affermativa, in base a quanto prevede l’art. 2.2, n. 6). Tale disposizione include fra le cessioni di beni “le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto nonché le assegnazioni e le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica”. Come rilevato nel cap. 5, la gestione della rete privata potrebbe essere realizzata attraverso varie strutture organizzative o contrattuali. Ma ciascuna delle possibili soluzioni rientrerebbe nel campo di applicazione della disposizione richiamata: la fornitura di energia a favore degli utenti della rete privata sarebbe equiparabile ad un’assegnazione. Si noti, peraltro, che l’art. 10.2 d.pr. 633/72 consente in alcuni casi di esentare dall’IVA le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, società consortili e società cooperative con funzioni consortili (v. le circolari dell’AE 31 ottobre 2008, n. 414 e 8 maggio 2009, n. 23). Per quanto riguarda le aliquote IVA, si può ritenere che nelle reti private si applichi l’aliquota del 10% prevista dalla tabella A, parte III, n. 122 del d.p.r. 633/72, qualora la fornitura di energia provenga da fonti rinnovabili o da CAR. Alla fornitura di energia da altre fonti si applica invece l’aliquota ordinaria. 125
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CAPITOLO QUARTO<br />
dell’esenzione per l’autoconsumo. In termini più generali, sarebbe opportuno<br />
un intervento legislativo che definisca un regime delle accise<br />
coerente con l’obiettivo <strong>di</strong> sostenere lo sviluppo delle reti private. In<br />
mancanza <strong>di</strong> tale intervento, la posizione più prudente per il responsabile<br />
RIU o RPr è concordare con l’ufficio dell’AD territorialmente competente<br />
i necessari adempimenti fiscali per la rete privata e per i suoi<br />
utenti. Nella medesima posizione dovrebbe trovarsi il SEU con produttore<br />
e cliente finale <strong>di</strong>stinti per la quota <strong>di</strong> energia elettrica consumata<br />
all’interno del collegamento privato.<br />
Se la configurazione della rete privata non consente l’applicazione<br />
<strong>di</strong> esenzioni, le aliquote per ciascun utente saranno determinate in<br />
base agli scaglioni <strong>di</strong> consumo previsti a partire dal 2012. Ma il cumulo<br />
dei consumi complessivi <strong>di</strong> tutti gli utenti non può considerarsi ammesso<br />
in assenza delle con<strong>di</strong>zioni che consentirebbero <strong>di</strong> considerare la rete<br />
privata come soggetto unitario.<br />
Per quanto riguarda il regime delle accise per il gestore della rete<br />
privata, si devono ritenere applicabili le stesse <strong>di</strong>sposizioni previste<br />
in generale per le reti pubbliche. Se il titolare <strong>di</strong> un SEU o il gestore <strong>di</strong><br />
una RIU o <strong>di</strong> una RPr non svolgono attività <strong>di</strong> produzione o <strong>di</strong> riven<strong>di</strong>ta<br />
dell’energia elettrica è richiesta solo una denuncia <strong>di</strong> attività e l’autorizzazione<br />
dell’AD. Non è richiesta, invece, la licenza d’esercizio per l’officina<br />
elettrica. Ai titolari o responsabili <strong>di</strong> reti private si applica l’esenzione<br />
prevista dall’art. 52.3, lett. a) TUA per l’energia elettrica utilizzata<br />
nell’attività <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione. Si deve invece considerare esigibile<br />
l’accisa per l’energia elettrica impiegata dai titolari o responsabili <strong>di</strong><br />
reti private per attività amministrative, servizi o uffici <strong>degli</strong> stessi soggetti<br />
(AD, circolare n. 37/D del 28 <strong>di</strong>cembre 2007, p. 32s.). Per tali<br />
consumi, i titolari o responsabili <strong>di</strong> reti private saranno nella posizione<br />
<strong>di</strong> consumatori finali o, se produttori, <strong>di</strong> soggetti tenuti ad effettuare la<br />
<strong>di</strong>chiarazione annuale.